§ 5.5.20 - L.R. 1 agosto 2012, n. 27.
Ulteriori modifiche alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:01/08/2012
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della l.r. 7/1995)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 32 della l.r.7/1995)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)
Art. 8.  (Norma transitoria)
Art. 9.  (Modifica alla l.r. 7/2012)


§ 5.5.20 - L.R. 1 agosto 2012, n. 27.

Ulteriori modifiche alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e modifica alla Legge regionale 10 aprile 2012, n. 7

(B.U. 9 agosto 2012, n. 77)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "La Provincia concede la gestione delle ZRC all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La gestione delle ZRC è affidata all'ATC sulla base di specifico piano di gestione faunistico-ambientale, approvato dalla Provincia".

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 dopo le parole: "euro 50,00." sono aggiunte le seguenti: "Per chi esercita la caccia d'appostamento fisso la quota non può essere inferiore ad euro 15,00.".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 27 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 27 della l.r. 7/1995, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria") è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 ter dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 le parole: "alla quota di iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 50,00".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 31 della l.r. 7/1995)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 7/1995 la parola "complessivamente" è soppressa.

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 32 della l.r.7/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 7/1995 dopo la parola: " appostamento." è aggiunto il seguente periodo: "Per il prelievo da appostamento sia fisso che temporaneo il numero dei richiami vivi di allevamento utilizzabili è libero.".

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 1, lettera m), dell'articolo 39 della l.r. 7/1995, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della l.r. 7/2012, le parole: ", fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati" sono soppresse.

 

     Art. 8. (Norma transitoria)

1. La quota di cui all'articolo 2 si applica dalla stagione venatoria 2012/2013. Gli ATC adottano i provvedimenti conseguenti.

 

     Art. 9. (Modifica alla l.r. 7/2012)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 7/2012 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis. (Norma transitoria)

1. Gli appostamenti fissi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere costituiti da un capanno principale e da capanni sussidiari posti nel raggio di metri 200.".