§ 4.10.56 - R.R. 2 maggio 2012, n. 4.
Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 turismo e industria alberghiera
Data:02/05/2012
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2)
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 2 bis)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 6)
Art. 4.  (Abrogazioni)


§ 4.10.56 - R.R. 2 maggio 2012, n. 4.

Modifiche al Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2: "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative"

(B.U. 17 maggio 2012, n. 49)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative) è inserito il seguente:

"1 bis. I Comuni, per esigenze motivate, possono stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal comma 1.".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 2/2004 le parole: "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'articolo 2 bis".

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 2 bis)

1. Dopo l'articolo 2 del r.r. 2/2004, è inserito il seguente:

"Art. 2 bis. (Servizio di salvataggio)

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dalla autorità marittima.

2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.

3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito almeno dalle ore 10,00 alle ore 18,00.

4. Nel rispetto della fascia oraria di cui al comma 3, i Comuni possono stabilire che nel periodo di tempo compreso tra le ore 13,00 e le ore 15,00 il servizio di salvataggio sia garantito per postazioni limitrofe anzichè per ogni singola postazione, in modo che sia comunque assicurata la continuità del servizio medesimo. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

5. I Comuni, per esigenze motivate e per tratti di litorale specifici, possono derogare, d'intesa con l'autorità marittima, alle fasce orarie di cui al comma 3, nonché stabilire periodi più ampi rispetto a quelli fissati dal presente regolamento.

6. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia - Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".

7. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, i Comuni installano appositi cartelli redatti almeno in italiano ed in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a centocinquanta metri.

8. I Comuni sono tenuti alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 2/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. I Comuni possono derogare alla distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere inferiore comunque a metri duecentocinquanta.".

 

     Art. 4. (Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004 sono abrogati.