§ 4.6.p - D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.
Adeguamento degli allegati 2 e 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:24/07/2012
Numero:14

§ 4.6.p - D.C.R. 24 luglio 2012, n. 14.

Adeguamento degli allegati 2 e 3 alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

     Visti:

     - il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

     - la direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

     - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, che alla Parte seconda definisce le procedure per la valutazione di impatto ambientale, a recepimento delle direttive europee in materia;

     - il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) ed il successivo decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

     - la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 27, comma 43, apporta modificazioni all’allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo soglie di potenza per gli impianti di cui al numero 2, lettere c) ed e);

     - la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e specificamente:

l’articolo 16, commi 2 e 3, secondo cui, in caso di modifiche o integrazioni della normativa nazionale in materia di VIA, l’allegato 1 è modificato con deliberazione della Giunta regionale, mentre gli allegati 2, 3, 4, 5, nonché le soglie di cui agli allegati 2 e 3, sono modificati con deliberazione consiliare;

gli allegati 2 e 3, recanti l’elenco delle opere sottoposte rispettivamente a procedura di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica-screening;

 

     Considerato che:

     - negli allegati alla normativa nazionale, come risultanti dalle recenti modifiche sopra richiamate, risulta delegata alle Regioni la competenza alla valutazione ambientale di determinate tipologie di intervento, mentre altre sono riassunte alla competenza nazionale;

     - l’elenco delle tipologie di intervento che rientrano nelle competenze nazionali deve essere, conseguentemente, riscritto;

     - sono, inoltre, introdotte, per specifiche tipologie di impianto, soglie dimensionali maggiormente restrittive rispetto alla norma regionale;

     - è, inoltre, necessario aggiornare i richiami normativi sostituendo ogni riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni ed integrazioni con il riferimento al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale si provvederà alla sostituzione integrale dell’Allegato 1, in conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale;

     Ritenuto necessario, a seguito di apposito approfondimento effettuato dai competenti uffici, al fine di adeguarsi alla normativa nazionale in ordine all’ambito di applicazione, rispettivamente, della VIA regionale e della verifica – screening di cui all’articolo 10 della l.r. 39/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le modificazioni agli allegati 2 e 3 alla l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito specificate:

 

Allegato 2:

ogni riferimento al d.lgs 22/1997 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 152/2006:

sono soppresse le lettere:

“e) impianti di produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti per l’igiene del corpo e di profumeria per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;”

 

“t) stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200 tonnellate/giorno;”

Alla lettera i) le parole: “ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 300.000 mc.” sono sostituite dalle seguenti: “ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.”;

 

la lettera u) è sostituita dalla seguente:

“u) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni”;

 

la lettera v) è sostituita dalla seguente:

“v) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte IV del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni”;

· dopo la lettera x ter) sono aggiunte le seguenti:

“x quater) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi;

x quinquies) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro, per la fabbricazione di:

- prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- esplosivi;

x sexies) Attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività e dalle relative lavorazioni i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari.”;

 

Allegato 3:

 

ogni riferimento al d.lgs 22/1997 è sostituito con il riferimento al d.lgs. 152/2006:

al punto 2e) sono soppresse le parole:

“ - trivellazioni per lo stoccaggio di residui nucleari”;

al punto 3g) le parole: “con potenza superiore a 200 kW” sono sostituite dalle seguenti: “con potenza superiore a 100 kW”;

al punto 10b) sono soppresse le parole:

“Nel caso in cui gli interventi di cui al punto 10 b) siano previsti in un PUC per il quale sia stata valutata positivamente la sostenibilità ambientale con le modalità di cui all’art. 39, comma 6, l.r.36/97 non sono più soggetti a VIA. In tal caso risultano soggetti a VIA, limitatamente ai quadri di riferimento progettuale ed ambientale, solo i progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha o i progetti di sviluppo urbano all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha”;

al punto 11b, dopo il n. 5. sono aggiunte i seguenti:

“5 bis.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

“5 ter.)  Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”;

 

     Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2012, n. 10, preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 18 luglio 2012;

 

DELIBERA

 

 

- di apportare, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti modificazioni agli allegati 2 e 3 alla legge medesima:

 

Allegato 2:

(Omissis) [1]

 

Allegato 3:

(Omissis) [2]

 

- di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web regionale del testo integrato degli allegati 2 e 3 alla l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificati dalla presente deliberazione.

 

 


[1] Modifica l'Allegato 2 alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.

[2] Modifica l'Allegato 3 alla L.R. 30 dicembre 1998, n. 38.