Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 24/08/2012 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
Art. 2. (Entrata in vigore) |
§ 3.4.51 - L.R. 24 agosto 2012, n. 13.
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi europei e per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche.
(B.U. 28 agosto 2012, n. 41)
Art. 1. (Attuazione dell’articolo 9 della
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla
1. In attuazione dell’articolo 9 della
“Art. 35 bis. (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della
1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e degli articoli 9 e 19 bis della
2. La Regione può adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base all’accertata sussistenza delle ragioni indicate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della
3. La Giunta regionale, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, anche su richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) o dell’Osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della
a) le specie che formano oggetto del regime di deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimenti autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio della deroga, ad esclusione dei siti delle zone di protezione speciale (ZPS);
d) i soggetti autorizzati al prelievo;
e) i limiti di applicazione della deroga e ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina della stessa;
f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 43.
4. Le deliberazioni per il prelievo in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo in deroga qualora si verifichi, durante il periodo di applicazione, tale condizione.
5. Le province rilasciano ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e le quantità prelevate. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia competente tale modulo debitamente compilato. In caso di mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.
6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 5, della
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.