§ 6.5.174 - Direttiva 7 marzo 2012, n. 9.
Direttiva n. 2012/9/UE della Commissione, che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.5 tutela della salute
Data:07/03/2012
Numero:9


Sommario
Art. 1. L’allegato I della direttiva n. 2001/37/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva
Art. 2. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 28 marzo 2014. Essi [...]
Art. 3. Gli Stati membri possono consentire il proseguimento della commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva fino alla data del 28 marzo 2016
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.5.174 - Direttiva 7 marzo 2012, n. 9.

Direttiva n. 2012/9/UE della Commissione, che modifica l’allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

(G.U.U.E. 8 marzo 2012, n. L 69)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco [1], in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE stabilisce che ogni confezione singola di prodotti del tabacco, esclusi i prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco non da fumo, e ogni altro imballaggio esterno escluso l’involucro trasparente esterno, deve recare obbligatoriamente un’avvertenza aggiuntiva tratta dall’elenco di cui all’allegato I di tale direttiva.

 

(2) Tali avvertenze aggiuntive sono obbligatorie su tutti i pacchetti di tabacco da fumo dal settembre 2003 e sui pacchetti di altri prodotti del tabacco dal settembre 2004.

 

(3) Da una serie di rilievi effettuati risulta che l’impatto delle avvertenze aggiuntive di cui all’allegato I della direttiva 2001/37/CE è diminuito nel tempo perché si è esaurito l’effetto di novità dei messaggi.

 

(4) Inoltre, dopo l’adozione della direttiva 2001/37/CE, sono maturate nuove conoscenze scientifiche sugli effetti del consumo di tabacco e sui principi che devono ispirare un’efficace etichettatura del tabacco. È stato in particolare provato che il fumo è tra le cause dei tumori alla bocca e alla gola, di disturbi visivi nonché di malattie delle gengive e dell’apparato dentario. È anche provato che genitori che fumano sono un importante fattore di rischio nell’iniziazione al fumo.

 

(5) L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/37/CE stabilisce che la Commissione provvede all’adeguamento al progresso scientifico e tecnico delle avvertenze relative alla salute di cui all’allegato I della stessa direttiva. Inoltre, le Linee guida per l’imballaggio e l’etichettatura del tabacco [2], adottate nel novembre 2008 dalla 3a Conferenza delle parti della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo, raccomandano di riesaminare e aggiornare periodicamente le norme di imballaggio e d’etichettatura dei prodotti del tabacco in base alle nuove conoscenze e via via che avvertenze e messaggi specifici relativi alla salute perdono di incisività.

 

(6) Per mantenere e incrementare la loro efficacia e per tener conto dei nuovi sviluppi scientifici, è pertanto necessario rivedere le attuali avvertenze aggiuntive di cui all’allegato I della direttiva 2001/37/CE.

 

(7) Ai fini di tale revisione occorre riesaminare le attuali conoscenze sull’etichettatura dei prodotti del tabacco e i riflessi sanitari del consumo di tabacco e valutare i risultati dei test effettuati da tutti gli Stati membri sulle avvertenze relative alla salute.

 

(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione istituito dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2001/37/CE, cui né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

L’allegato I della direttiva n. 2001/37/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 28 marzo 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

Gli Stati membri possono consentire il proseguimento della commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva fino alla data del 28 marzo 2016.

 

     Art. 4.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 5.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

[1] GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

 

[2] FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products).(Linee guida per l’attuazione dell’articolo 11 della Convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo — Imballaggio ed etichettatura dei prodotti del tabacco).

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO I

 

Elenco delle avvertenze aggiuntive

 

[di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b)]

 

1) Il fumo causa il 90 % dei casi di cancro ai polmoni

 

2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola

 

3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni

 

4) Il fumo causa attacchi cardiaci

 

5) Il fumo causa ictus e disabilità

 

6) Il fumo ostruisce le tue arterie

 

7) Il fumo aumenta il rischio di cecità

 

8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive

 

9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno

 

10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici

 

11) I figli dei fumatori hanno più probabilità di cominciare a fumare

 

12) Smetti di fumare — Vivi per i tuoi cari [1]

 

13) Il fumo riduce la fertilità

 

14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza

 

[1] Da completare con numeri telefonici/indirizzi Internet di servizi d’aiuto/di cessazione eventualmente esistenti nello Stato membro interessato."