§ 1.2.59 - L.R. 1 ottobre 2012, n. 42.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:01/10/2012
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Modifica articolo 4)
Art. 2.  (Sostituzione articolo 7)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.59 - L.R. 1 ottobre 2012, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari).

(B.U. 1 ottobre 2012, n. 18 - S.S. 10 ottobre 2012, n. 5)

 

Art. 1. (Modifica articolo 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), dopo le parole «in Consiglio» sono inserite le parole «ridotto del 10 per cento sulla quota fissa».

 

     Art. 2. (Sostituzione articolo 7)

1. L'articolo 7 della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 (Testo unico sulla struttura e finanziamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

 

«Art. 7

(Rendiconti e controlli)

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui alla presente legge.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Presidente del Consiglio regionale, incarica una società di revisione legale, vincitrice di un apposito bando pubblico indetto dall'Ufficio di Presidenza, che verifica periodicamente nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La società di revisione legale esprime, inoltre, un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza a quanto previsto dal medesimo comma 1, secondo periodo.

3. Il rendiconto, entro il 31 marzo di ogni anno, è trasmesso al Presidente del Consiglio, corredato da una dichiarazione del Presidente del Gruppo e dal giudizio positivo della società di revisione di cui al comma 2. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale della Calabria.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni della presente legge è effettuato a cura dell'Ufficio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio del Consiglio regionale a favore dei Gruppi è autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine di cui al comma 3, si sospende l'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5, fino alla trasmissione del rendiconto che deve avvenire massimo entro trenta giorni successivi, trascorsi i quali si decade automaticamente dal diritto all'erogazione. Ove l'Ufficio di Presidenza riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro cinque giorni dall'accertamento il Presidente del Consiglio invita il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini ed eventuali ulteriori modalità per l'attuazione del presente articolo.

8. Il presente articolo produce i suoi effetti a decorrere dall’1 gennaio 2013.».

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alla spesa necessaria derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 3 (Spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) del Bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2012, riducendo il contributo spettante ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 13/2002 in misura proporzionale.

 

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà imputando la relativa spesa sul corrispondente capitolo di bilancio e con le medesime modalità.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.