§ 4.4.240 - L.R. 26 giugno 2012, n. 29.
Revisione dei confini Riserva naturale guidata 'Borsacchio': Modifica all'articolo 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/06/2012
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Sostituzione della cartografia allegata)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.240 - L.R. 26 giugno 2012, n. 29.

Revisione dei confini Riserva naturale guidata 'Borsacchio': Modifica all'articolo 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

(B.U. 4 luglio 2012, n. 37)

 

Art. 1. (Modifica all’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Sostituzione della cartografia allegata)

1. La rubrica e i commi dal n. 1 al n. 16 dell’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

 

“Art. 69

(Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi - TE)

1. E’ istituita la Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te).

2. I confini della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio”, nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1).

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

4. La gestione della Riserva naturale regionale guidata è demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi.

5. Il Comune, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, elabora un progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università, dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e il Molise “G. Caporale” di Teramo.

6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposita intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

7. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l’Ufficio tutela e valorizzazione delle aree protette.

8. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce la modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

9. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/1996, art. 15, comma 3.

10. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico.

11. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 gironi a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 38/1996, art. 22, comma 3.

12. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l’attuazione delle ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 8.

13. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

14. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11 ed approvati contestualmente.

15. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.

16. Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l’espletamento degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12”.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato

(Planimetria - Omissis)