§ 3.1.137 - L.R. 3 luglio 2012, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante 'Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi'.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:03/07/2012
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 22/1988)
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/1988)
Art. 3.  (Integrazione all’articolo 16 della l.r. 22/1988)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.137 - L.R. 3 luglio 2012, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante 'Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi'.

(B.U. 11 luglio 2012, n. 38)

 

Art. 1. (Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 22/1988)

1. All’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

“11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l’estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.”

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/1988)

1. Al comma 2 dell’art. 5 della l.r. 22/1988 le parole da “o in alternativa” fino a “cm 4” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Integrazione all’articolo 16 della l.r. 22/1988)

1. Dopo il punto 12 della lettera b) dell’articolo 16 (Sanzioni) della l.r. 22/1988 è inserito il seguente:

 

“12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno;”.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.