Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 03/07/2012 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 22/1988) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 22/1988) |
Art. 3. (Integrazione all’articolo 16 della l.r. 22/1988) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.137 - L.R. 3 luglio 2012, n. 31.
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante 'Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi'.
(B.U. 11 luglio 2012, n. 38)
Art. 1. (Integrazioni all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
“11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l’estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla
Art. 2. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 2 dell’art. 5 della
Art. 3. (Integrazione all’articolo 16 della
1. Dopo il punto 12 della lettera b) dell’articolo 16 (Sanzioni) della
“12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno;”.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.