Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 31/07/2012 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della L.R. 22/2009) |
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della L.R. 22/2009) |
Art. 3. (Integrazione alla L.R. 22/2009) |
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 22/2009) |
Art. 5. (Integrazione alla L.R. 22/2009) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della L.R. 22/2009) |
Art. 7. (Modifiche all’articolo 6 della L.R. 22/2009) |
Art. 8. (Integrazioni alla L.R. 22/2009) |
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 7 della L.R. 22/2009) |
Art. 10. (Integrazioni alla L.R. 22/2009) |
Art. 11. (Modifiche testuali alla L.R. 22/2009) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 1.5.28 - L.R. 31 luglio 2012, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi comunitari).
(B.U. 10 agosto 2012, n. 43)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della
1. All'art. 2 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In conformità al comma 4 dell’art. 44 dello Statuto, il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione europea, anche con riferimento alle attività di cui all’articolo 5, comma 1, della
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Servizio Affari della Giunta e i Direttori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono per via telematica alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee, gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche europee della Regione.".
Art. 2. (Modifiche all’articolo 3 della
1. All'art. 3 della
a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Partecipazione della Regione alla formazione degli atti europei)";
b) al comma 2 la parola "proprie" è soppressa e, dopo la parola "osservazioni", sono inserite le parole "della Regione";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono proposte dalla Giunta e da ciascun Consigliere e sono discusse ed approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".
d) il comma 4 è abrogato.
Art. 3. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 3 della
"Art. 3 bis. (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
1. Il Consiglio regionale, anche in raccordo con la Giunta regionale, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea anche attraverso forme di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo.
2. Gli esiti della verifica, di cui al comma 1, sono approvati con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
3. Gli esiti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Giunta regionale, alle Camere del Parlamento e al Comitato delle Regioni nonché alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.".
Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
"Art. 4
(Indirizzi in materia europea)
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal Regolamento interno, si riunisce per l'esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all’articolo 3.
2. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell’avvio dell’esame del Programma di cui al comma 1.
3. L'esame del programma di cui al comma 3 è contestuale all'esame della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo presentata dalla Giunta regionale.
4. Il Consiglio regionale, a conclusione dell’esame degli atti di cui ai commi 1 e 3, può approvare l’atto d’indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione dell’ordinamento europeo.
5. La relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo di cui al comma 3 è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 5. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 4 della
"Art. 4 bis. (Riserva di esame)
1. La Giunta regionale, se lo ritiene opportuno o su richiesta del Consiglio regionale, sollecita l'apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall’articolo 5, comma 5, della
2. L'atto di richiesta della Giunta regionale è trasmesso agli organi competenti ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della
3. In caso di richiesta da parte del Consiglio regionale, la richiesta stessa è effettuata con apposita risoluzione della Commissione competente per le politiche europee, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".
Art. 6. (Modifiche all’articolo 5 della
1. All'art. 5 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il progetto di legge europea regionale è presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno e indica nel titolo l’intestazione "Legge europea regionale" con l’indicazione dell’anno di riferimento.".
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il Consiglio regionale, per l’approvazione del progetto di legge europea regionale, si riunisce in sessione europea, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.".
c) al comma 3 le parole "nella sessione comunitaria" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell’articolo 4".
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La legge europea regionale è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Europee, ai sensi dell’articolo 16 della
e) al comma 6, dopo la parola "competente", sono aggiunte le parole "per le politiche europee".
Art. 7. (Modifiche all’articolo 6 della
1. All'art. 6 della
a) alla lettera c) del comma 2 le parole "di cui all’art. 20, comma 4, della
b) al comma 3, le parole "in sede redigente" sono sostituite con le parole "secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale,".
Art. 8. (Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 6 della
"Art. 6 bis. (Misure urgenti e adeguamenti tecnici)
1. Qualora si renda necessario adeguare l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea o alle sentenze della Corte di Giustizia prima dell'entrata in vigore della legge europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto di legge con l'indicazione dell'atto dell'Unione europea cui si riferisce e della data entro la quale deve essere approvato.
2. Le norme europee non direttamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di direttive già recepite nell'ordinamento regionale, possono essere attuate in via amministrativa secondo i criteri stabiliti dalla legge europea regionale.
Art. 6 ter. (Notifica delle discipline per le attività di servizi)
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea i progetti di legge e di regolamento che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla
2. I progetti di legge e di regolamento di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono notificati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.
3. I progetti di legge e di regolamento, d’iniziativa consiliare, nonché i progetti di legge di iniziativa popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui al comma 1, sono notificati, dopo l’approvazione in sede referente da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione competente per le politiche europee.
4. Le notifiche sono effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale di attuazione della
5. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 2 sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia.
6. Le notifiche dei progetti di legge e di regolamento di cui al comma 3 sono effettuate dalla Direzione Affari della Presidenza e legislativi del Consiglio regionale attraverso il competente Servizio e in raccordo con il Servizio di supporto alle attività delle Commissioni consiliari.".
Art. 9. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
"Art. 7
(Aiuti di Stato)
1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di Aiuti di Stato.
2. I progetti di legge regionale nonché gli schemi di atti amministrativi, compresi quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono pre-notificati alla Commissione europea, prima della loro adozione.
3. I progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono approvati in osservanza degli esiti della pre-notifica, che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale.
4. I progetti di legge d’iniziativa consiliare, popolare, dei Consigli comunali, provinciali e delle Comunità montane e del Consiglio delle Autonomie Locali che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti all’obbligo di notifica, sono comunicati, ai fini della pre-notifica, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta, a seguito dell’esame, previo parere della Commissione competente per le politiche europee, della Commissione competente per materia e prima che la stessa li approvi definitivamente; la Commissione competente per materia approva definitivamente tali progetti di legge tenuto conto degli esiti della pre-notifica; la legge promulgata dal Presidente della Giunta regionale è soggetta a notifica alla Commissione europea.
5. I provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e quelli di competenza dirigenziale, che istituiscono o modificano misure di aiuto, soggetti ad obbligo di notifica, sono adottati in osservanza degli esiti della pre-notifica che è posta a completamento dell’istruttoria; è soggetta a notifica alla Commissione europea la deliberazione approvata dall’Esecutivo regionale o il provvedimento di competenza dirigenziale formalmente adottato.
6. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell’adozione dell’autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l’efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione europea.
7. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.
8. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
9. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in "de minimis", sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.
10. Le pre-notifiche, le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione della Giunta regionale preposta agli Affari della Presidenza, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.
11. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea di riferimento.".
Art. 10. (Integrazioni alla
1. Dopo l’articolo 7 della
"Art. 7 bis. (Ricorso innanzi alla Corte di Giustizia europea)
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale, la Giunta regionale può richiedere al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo europeo, in particolare nei casi in cui si sia espresso sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.".
2. Dopo l’articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale adegua il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale alle prescrizioni contenute nella presente legge."
Art. 11. (Modifiche testuali alla
1. Alla
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.