Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 22/03/2012 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
Art. 2. Introduzione dell'articolo 50-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 |
§ 80.5.836 - L. 22 marzo 2012, n. 38.
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri.
(G.U. 12 aprile 2012, n. 86)
Art. 1. Modifica all'articolo 42 del
1. All'articolo 42 del
«3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonchè presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorchè assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43».
Art. 2. Introduzione dell'articolo 50-bis del
1. Nel titolo III del
«Art. 50-bis. - (Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero). - 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 42, comma 3-bis, le disposizioni di cui all'articolo 50 si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonchè presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorchè assunto con contratto regolato dalla legge locale».