Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.1 disciplina generale |
Data: | 12/05/2012 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. 01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 53.1.102 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57. [1]
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
(G.U. 14 maggio 2012, n. 111)
01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
1. All'articolo 3, comma 3, del
a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse;
b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione" [3].
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 3, del
a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse.
2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma premesso dalla L. di conversione.
[3] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.