§ 3.4.50 - L.R. 6 luglio 2012, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:06/07/2012
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e della rubrica
Art. 2.  Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
Art. 3.  Norma di prima applicazione


§ 3.4.50 - L.R. 6 luglio 2012, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

(B.U. 13 luglio 2012, n. 55)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e della rubrica

1. Al comma 1, dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "caccia agli ungulati" sono inserite le parole: "e per la caccia ai colombacci".

 

2. Al comma 3, dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "Gli appostamenti" sono aggiunte le parole: "per la caccia agli ungulati".

 

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

 

"3 bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento." [1].

 

4. La rubrica dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni è conseguentemente così modificata: "Appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci".

 

     Art. 2. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

1. Alla lettera h), del comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole: "e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati" sono inserite le parole: "e per la caccia ai colombacci; tutte le tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente." [2].

 

     Art. 3. Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Gli appostamenti per la caccia ai colombacci in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti

attuativi.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.