Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 06/07/2012 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e della rubrica |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" |
Art. 3. Norma di prima applicazione |
§ 3.4.50 - L.R. 6 luglio 2012, n. 25.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(B.U. 13 luglio 2012, n. 55)
Art. 1. Modifiche dell’articolo 20 bis della
1. Al comma 1, dell’articolo 20 bis della
2. Al comma 3, dell’articolo 20 bis della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 bis della
"3 bis. Gli appostamenti per la caccia al colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento." [1].
4. La rubrica dell’articolo 20 bis della
Art. 2. Modifiche dell’articolo 9 della
1. Alla lettera h), del comma 2, dell’articolo 9 della
Art. 3. Norma di prima applicazione
1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all’articolo 20 bis della
2. Gli appostamenti per la caccia ai colombacci in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della
attuativi.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2013, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esenta dall’assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.