Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.10 commercio |
Data: | 23/04/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12) |
Art. 2. (Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20) |
Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19) |
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.10.40 - L.R. 23 aprile 2012, n. 12.
Disposizioni in materia di attività commerciali e di coordinamento delle istruttorie condotte nell'ambito dei procedimenti di aiuto delle imprese turistiche. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. 8 maggio 2012, n. 20)
Art. 1. (Modificazione alla
1. Il comma 4 dell'articolo 16 della
"4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di sessanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:
a) tra il terzo giorno feriale antecedente il 6 gennaio e il 31 marzo;
b) tra il primo sabato del mese di luglio e il 30 settembre.".
Art. 2. (Modificazioni alla
1. Dopo l'articolo 8 della
"Art. 8 bis. (Regolarità contributiva e fiscale)
1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di cui agli articoli 5 e 8, anche se richieste da imprese individuali senza coadiuvanti o dipendenti, sono soggette alla verifica della sussistenza e validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, sono definiti:
a) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità attraverso i quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, compiono le attività di verifica della sussistenza e regolarità della documentazione di cui al comma 1.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della
"4 bis. I casi di revoca e di sospensione dell'autorizzazione derivanti da irregolarità riscontrate nella documentazione di cui all'articolo 8bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.".
Art. 3. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.