§ 1.11.22 - L.R. 27 marzo 2012, n. 7.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.11 radiotelecomunicazioni
Data:27/03/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 3)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 10)
Art. 3.  (Abrogazioni e ultrattività)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 1.11.22 - L.R. 27 marzo 2012, n. 7.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(B.U. 3 aprile 2012, n. 15)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 26/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.".

 

     Art. 3. (Abrogazioni e ultrattività)

1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 22 (Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85)).

2. Fino al primo rinnovo integrale del Comitato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla composizione del Comitato e alle indennità di funzione spettanti ai componenti dello stesso, vigenti alla medesima data.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.