§ II.5.36 - L.R. 11 giugno 2012, n. 16.
Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:11/06/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo case popolari


§ II.5.36 - L.R. 11 giugno 2012, n. 16. [1]

Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari

(B.U. 15 giugno 2012, n. 86)

 

Art. 1. Collegio dei sindaci dell’Istituto autonomo case popolari

1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente.

 

2. Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

3. I componenti del Collegio dei sindaci sono sorteggiati da un elenco stilato all’esito di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia fra soggetti iscritti all’Albo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE). La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di Presidente.

 

4. I componenti del Collegio dei sindaci restano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero Collegio.

 

5. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal Presidente del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti e con le modalità di cui al comma 2. Nel caso di decadenza del Presidente, la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell’Ente gestore.

 

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla nomina dei nuovi collegi in applicazione della presente legge. La nomina dei nuovi componenti comporta la contestuale decadenza dei collegi in carica.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2017, n. 16.