§ 4.1.86 - L.R. 4 giugno 2012, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6: "Legge forestale regionale"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:04/06/2012
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)
Art. 2.  (Disposizioni transitorie)


§ 4.1.86 - L.R. 4 giugno 2012, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6: "Legge forestale regionale"

(B.U. 14 giugno 2012, n. 58)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: "Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto disposto dai commi 1 bis e 1 ter,".

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, sono soppresse le parole: "di altezza non superiore a 6 metri," e le parole: "non superiore a metri 5 x 5".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Ai fini dell'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché di garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio - economico vitale nelle aree interne, le superfici investite a castagneto da frutto, catastalmente classificate come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, sono assimilate alle superfici agricole utilizzate (SAU) in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti.

1 ter. Le attività realizzate ai sensi del comma 1 bis devono essere comunque conformi ai canoni della buona pratica colturale e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.".

 

     Art. 2. (Disposizioni transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane effettuano il censimento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, di quelli tradizionali assimilati alla SAU aziendale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 come modificato dalla presente legge, e di quelli provenienti da tagli autorizzati dalle Comunità montane secondo le Prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali (P.M.P.F.) di cui all'articolo 10 della l.r. 6/2005, che prevedono la conversione da ceduo di castagno a fustaia di castagno da frutto, fornendo i dati di seguito elencati:

a) proprietà del castagneto da frutto;

b) comune, foglio e particella catastale;

c) tipologia del castagneto da frutto (in attualità di coltura, tradizionale, proveniente da conversione);

d) superficie complessiva sottoposta alle ordinarie cure colturali ricorrenti;

e) stato vegetativo e fitosanitario.

2. Le Comunità montane provvedono a comunicare i dati raccolti alla Regione e al Corpo forestale dello Stato. Il censimento è aggiornato ad ogni variazione dei dati censiti.