Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 15/06/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Disposizioni procedurali) |
Art. 3. (Piano della caratterizzazione. Analisi di rischio. Progetto operativo di bonifica) |
Art. 4. (Bonifica e valorizzazione urbanistica) |
Art. 5. (Progetto preliminare e procedura di esproprio) |
Art. 6. (Procedura ad evidenza pubblica) |
Art. 7. (Approvazione ed esecuzione degli interventi) |
Art. 8. (Intervento pubblico) |
Art. 9. (Oggetto e misura del finanziamento regionale) |
Art. 10. (Soggetti ammessi a finanziamento) |
Art. 11. (Programmazione finanziaria) |
Art. 12. (Istanza e documentazione amministrativa) |
Art. 13. (Documentazione progettuale) |
Art. 14. (Spese non ammesse a finanziamento) |
Art. 15. (Modalità di erogazione dei finanziamenti) |
Art. 16. (Azione di rivalsa e azioni risarcitorie) |
Art. 17. (Revoca dei finanziamenti) |
Art. 18. (Interventi di bonifica con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione) |
Art. 19. (Abrogazioni) |
§ 4.4.272 - R.R. 15 giugno 2012, n. 2.
Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
(B.U. 19 giugno 2012, n. 25, suppl.)
Capo I
Disposizioni introduttive
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione dell'art. 21 della
2. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente dei siti inquinati, oggetto di procedura sostitutiva da parte del comune agli adempimenti in capo al responsabile dell'inquinamento e, ove quest'ultimo non sia individuabile o non provveda, al soggetto proprietario incolpevole, il presente regolamento disciplina le procedure applicative per incentivare l'iniziativa di soggetti ai quali affidare l'attuazione degli interventi di bonifica e di riqualificazione delle aree inquinate.
Capo II
Intervento sostitutivo
Art. 2. (Disposizioni procedurali)
1. Il comune, ricevuta la comunicazione di avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di seguito denominate CSC, con ordinanza:
a) ingiunge al responsabile dell'inquinamento di provvedere, nel rispetto dell'art. 242, commi 3, 4 e 7 del
1) alla presentazione del piano della caratterizzazione del sito interessato dal superamento delle CSC e alla sua esecuzione;
2) alla redazione dei risultati dell'analisi di rischio e dell'eventuale monitoraggio del sito;
3) alla presentazione, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di seguito denominate CSR, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e alla sua esecuzione;
b) definisce i termini dell'intervento, comunque nel rispetto della tempistica prevista dal
2. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda, il comune richiede al proprietario del fondo di provvedere secondo quanto previsto al comma 1, indicando un termine entro cui provvedere, e di comunicargli l'eventuale esistenza di un soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del
3. Qualora il proprietario o il responsabile dell'inquinamento non provveda nei termini assegnati e non vi sia un soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del
4. Qualora il proprietario dell'area renda nota al comune l'esistenza di un soggetto interessato ai sensi dell'art. 245 del
5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1, è fatta salva la manifestazione di volontà, da parte del soggetto di cui al comma 3, di intervenire in qualsiasi fase del procedimento esperito d'ufficio dal comune, purché i relativi adempimenti non siano stati già oggetto di incarico, per la loro realizzazione, da parte dell'amministrazione comunale; gli oneri sostenuti dal comune sono posti in carico al soggetto di cui al comma 3.
6. Il soggetto, di cui al comma 5, che manifesta la volontà di eseguire gli adempimenti di cui al comma 1, trasmette al comune un cronoprogramma che evidenzia la tempistica d'intervento per la bonifica dell'area inquinata.
7. Le spese sostenute dal comune per la redazione del piano della caratterizzazione e per l'esecuzione delle indagini in esso previste, per la redazione dell'analisi di rischio e per l'eventuale monitoraggio del sito, per la redazione e l'esecuzione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente possono essere oggetto di finanziamento regionale ai sensi dell'art. 9 ed in tal caso sono oggetto di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'inquinamento e del proprietario dell'area e, in quanto finalizzate alla bonifica del sito, costituiscono operazione iscrivibile a privilegio speciale immobiliare, di cui all'art. 253 del
Art. 3. (Piano della caratterizzazione. Analisi di rischio. Progetto operativo di bonifica)
1. Il comune, redatto il piano della caratterizzazione, lo approva secondo le procedure di cui al comma 3 dell'art. 242 del
2. A seguito delle risultanze della caratterizzazione, il comune redige l'analisi di rischio e la approva secondo le procedure di legge.
3. Qualora i risultati dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, il comune redige e, a seguito della sua approvazione, svolge un piano di monitoraggio del sito.
4. Qualora i risultati dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle CSR, il comune redige il progetto operativo degli interventi o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e lo approva secondo le procedure di cui al comma 7 dell'art. 242 del
Art. 4. (Bonifica e valorizzazione urbanistica)
1. Per favorire l'iniziativa dei soggetti privati, di cui al comma 2 dell'art. 21 della
2. Per garantire l'economicità del procedimento amministrativo, nel caso in cui le aree da bonificare non presentino caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, il comune redige apposita dichiarazione e procede alla bonifica d'ufficio ai sensi del comma 8 dell'art. 21 della
3. In applicazione del comma 3 dell'art. 21 della
Art. 5. (Progetto preliminare e procedura di esproprio)
1. Il comune redige, ai sensi dell'art. 250 del
2. Il comune approva il progetto preliminare di bonifica, sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti, anche in sede di conferenza di servizi di cui all'art. 14 bis della
3. Il comune procede all'esproprio delle aree da bonificare nel rispetto del
Art. 6. (Procedura ad evidenza pubblica)
1. Il comune procede ad esperire la procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 21, comma 2, della
2. I documenti relativi alla procedura ad evidenza pubblica, oltre agli elementi previsti dalle leggi in materia, devono indicare:
a) gli obiettivi di bonifica, sviluppo, miglioramento e recupero dell'area, indicando i limiti e le condizioni per favorire la sostenibilità ambientale ed economica dell'intervento;
b) i criteri d'intervento per la residenza, per le attività produttive, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale;
c) gli ambiti di trasformazione, definendone, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli indici urbanistico-edilizi;
d) gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione;
e) le spese ed i costi a carico dell'affidatario, ovvero i costi d'esproprio e le spese sostenute per la redazione delle fasi progettuali individuate dal presente regolamento e per l'esecuzione della caratterizzazione dell'area;
f) la tempistica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati, in considerazione dei tempi per l'esame, da parte degli stessi, della documentazione disponibile presso l'amministrazione comunale, relativa alla caratterizzazione del sito, all'analisi di rischio, al progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e al progetto di riqualificazione urbanistica; i tempi per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica devono essere congrui con l'eventuale necessità di integrazioni di indagini, da parte dei soggetti interessati, ai fini di disporre di dati sito-specifici per la redazione dell'analisi di rischio conforme alla nuova proposta di riqualificazione del sito.
3. Per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, i soggetti interessati devono presentare un progetto definitivo di bonifica, avente i contenuti del progetto operativo previsto dal
4. Il progetto definitivo deve contenere:
a) l'analisi di rischio relativo all'assetto urbanistico proposto per il sito;
b) la stima del valore di esproprio definita quantificando il valore di mercato dell'area stessa, ottenuta valorizzando le caratteristiche urbanistiche dell'area e deducendo i costi complessivi di bonifica, comprensivi delle spese di caratterizzazione, dell'analisi del rischio, di progettazione operativa e degli interventi di bonifica.
5. Il progetto definitivo operativo può prevedere la realizzazione di interventi di bonifica per lotti esecutivi; in tal caso, il soggetto affidatario deve presentare un progetto definitivo operativo globale di bonifica, che contempli la presentazione di una progettazione definitiva di dettaglio per lotti.
Art. 7. (Approvazione ed esecuzione degli interventi)
1. Il comune, esperita la procedura di affidamento e individuato il soggetto affidatario, procede ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del
2. Nelle aree oggetto di interventi di bonifica, il soggetto affidatario avvia le opere edilizie solo a seguito di esito favorevole del collaudo da parte degli enti di controllo.
3. Ai fini di consentire la massima contestualità del progetto di bonifica di cui al comma 1 con l'eventuale progetto di riqualificazione del sito, qualora gli interventi di bonifica siano propedeutici alla realizzazione delle opere di fondazione degli interventi edilizi di riqualificazione del sito, è ammessa la sovrapposizione degli interventi. In tal caso, il soggetto affidatario trasmette, unitamente al progetto di bonifica, apposita analisi di rischio sito-specifica a tutela dei lavoratori e degli addetti al cantiere edilizio.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche al soggetto interessato di cui all'art. 245 del
5. A seguito dell'approvazione del progetto operativo degli interventi o di messa in sicurezza, operativa o permanente, il comune cede l'area da bonificare al soggetto affidatario, in proprietà ovvero in concessione pluriennale.
Art. 8. (Intervento pubblico)
1. In caso di esperimento infruttuoso della procedura di cui al comma 2 dell'art. 21 della
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle aree da bonificare prive delle caratteristiche necessarie alla loro valorizzazione, a seguito della dichiarazione, da parte del comune, di cui all'art. 4, comma 2.
Capo III
Finanziamento pubblico
Art. 9. (Oggetto e misura del finanziamento regionale)
1. Ai fini di concorrere all'attuazione di misure urgenti per la bonifica di aree inquinate, la Regione può concedere, alle condizioni di cui all'art. 10 e per gli interventi di cui al presente articolo, contributi a favore dei comuni che provvedono d'ufficio a realizzare le operazioni previste dall'art. 242 del
2. Sono oggetto di finanziamento, in presenza delle condizioni di cui all'art. 250 del
a) gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente alle condizioni di cui all'art. 12, comma 5;
b) gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio, alle condizioni di cui all'art. 12, comma 6;
c) gli interventi di caratterizzazione dell'area, alle condizioni di cui all'art. 12, comma 7, e le indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione;
d) la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'art. 242 del
3. Sono, altresì, oggetto di finanziamento gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza secondo le condizioni di cui all'art. 12, comma 9.
4. Sono ammesse a finanziamento le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, nella misura massima dell'80 per cento delle spese sostenute dai comuni che abbiano provveduto all'iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all'articolo 253 del
5. Il finanziamento è concesso nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 10. (Soggetti ammessi a finanziamento)
1. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti contaminati di cui alla parte IV, titolo V, del
2. Possono accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti potenzialmente contaminati di cui alla parte IV, titolo V, del
3. Possono, altresì, accedere al finanziamento i comuni nel cui territorio sono presenti uno o più siti per i quali è necessaria l'adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'art. 242, comma 3, del
Art. 11. (Programmazione finanziaria)
1. La concessione dei finanziamenti è subordinata all'approvazione, da parte della Giunta regionale, della programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica oggetto di finanziamento, in coerenza con la disponibilità del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento.
2. Nella programmazione economico-finanziaria la Regione assume come prioritaria l'assegnazione di contributi per il completamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, già iniziate ed individuate nella programmazione finanziario-contabile relativa ai precedenti esercizi finanziari.
3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, sia prevista in più anni, la programmazione economico-finanziaria è approvata dalla Giunta regionale sulla base delle previsioni dei fabbisogni di cassa di cui all'art. 13.
4. La concessione dei finanziamenti per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di monitoraggio del sito post-bonifica, di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e d), e di messa in sicurezza d'emergenza, di cui all'art. 9, comma 3, è subordinata alla capacità di bilancio sul pertinente capitolo, in considerazione del numero delle istanze pervenute e della loro quantificazione.
Art. 12. (Istanza e documentazione amministrativa)
1. L'istanza per ottenere il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, è indirizzata alla competente Direzione Generale della Giunta regionale e deve indicare la motivazione della richiesta di finanziamento, l'importo da ammettere a finanziamento comprensivo di IVA, nonché le ragioni dell'impossibilità per il comune di fare fronte, con propri fondi, alle spese necessarie.
2. In caso di istanza non completa della documentazione amministrativa e progettuale richiesta, la Regione chiede al comune l'integrazione della documentazione, indicando il termine entro il quale l'integrazione deve avvenire, a pena di decadenza.
3. Gli uffici regionali possono, in fase istruttoria, richiedere all'amministrazione comunale ulteriori chiarimenti o elementi di valutazione integrativi in relazione all'ammissibilità a finanziamento dell'istanza pervenuta.
4. L'istanza di finanziamento deve essere corredata:
a) dall'ordinanza di cui all'art. 2, comma 1;
b) dalla dichiarazione del comune attestante l'inadempienza alla diffida a manifestare la volontà ad eseguire gli interventi da parte del proprietario incolpevole dell'area;
c) dall'atto di impegno, redatto dal comune, a procedere legalmente, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, nei confronti del responsabile dell'illecito e del proprietario dell'area in virtù del privilegio speciale immobiliare.
5. L'istanza di finanziamento relativa agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, cui all'art. 9, comma 2, lettera a), deve essere, altresì, corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del comune attestante l'infruttuoso esperimento della procedura di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della
b) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito;
c) provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente del sito.
6. L'istanza di finanziamento per gli interventi di monitoraggio post-analisi di rischio, di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, dalla seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del documento di analisi di rischio del sito;
b) provvedimento di approvazione del piano di monitoraggio del sito;
c) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.
7. L'istanza di finanziamento per gli interventi di caratterizzazione dell'area e delle indagini preliminari propedeutiche alla stesura del piano della caratterizzazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), deve essere corredata, oltre che dal progetto di cui all'art. 13, comma 1, dalla seguente documentazione:
a) atto di approvazione del piano di caratterizzazione e autorizzazione degli interventi previsti;
b) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.
8. L'istanza di finanziamento per la progettazione degli interventi, redatta nel rispetto dei tre livelli di approfondimento tecnico stabiliti dall'art. 242 del
a) atto di approvazione del documento progettuale e l'autorizzazione degli interventi previsti;
b) determina comunale di incarico del progettista;
c) certificato di destinazione urbanistica ed estratto del piano di governo del territorio vigente, attestante la costituzione dell'onere reale sul sito.
9. L'istanza per l'ammissione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 9, comma 3, indirizzata alla competente Direzione Generale della Giunta regionale, deve indicare, oltre alla documentazione di cui al comma 4, l'importo delle spese per la messa in sicurezza d'emergenza e l'impossibilità per il comune di sostenere le relative spese.
10. La documentazione di cui al comma 9 non sostituisce né modifica quanto disposto dall'art. 242 del
Art. 13. (Documentazione progettuale)
1. Per l'ammissione al finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 9, comma 2, l'istanza di finanziamento deve essere, altresì, corredata dagli elaborati progettuali redatti in conformità alle disposizioni dell'art. 242 del
2. Il piano di caratterizzazione, il piano di monitoraggio del sito e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente del sito, presentati a corredo dell'istanza di finanziamento per la realizzazione del relativo intervento, devono essere corredati dal quadro economico di spesa dettagliato nelle singole voci e redatti con la previsione dei fabbisogni di cassa occorrenti previsti dal programma temporale degli interventi.
3. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi comporti una attività pluriennale, le previsioni dei fabbisogni di cassa devono essere riferite e distinte per ogni esercizio finanziario.
Art. 14. (Spese non ammesse a finanziamento)
1. Non sono ammesse a finanziamento:
a) le spese relative a rimozione, avvio a recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, effettuate ai fini dell'accertamento del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC di cui all'Allegato 5 alla parte IV del
b) le spese relative alle attività di riqualificazione e recupero paesaggistico del sito che non interagiscono con le opere di salvaguardia e di tutela dello stato qualitativo delle matrici ambientali, come definito dagli obiettivi di bonifica approvati nel progetto definitivo;
c) le spese non direttamente connesse alle attività di cui all'art. 9;
d) le spese relative all'indizione e all'aggiudicazione dell'appalto in capo al comune committente dell'intervento di bonifica;
e) gli onorari spettanti a terzi per ricorsi legati alle procedure di affidamento dei lavori o anche servizi;
f) le spese relative a pareri legali in merito a controversie derivanti dalle determinazioni assunte per l'appalto e per l'esecuzione del contratto;
g) le spese per le procedure a evidenza pubblica di cui all'art. 21 della
Art. 15. (Modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione di quanto disposto all'art. 9, comma 2, sono assunti, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, dal dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, secondo la programmazione economico-finanziaria deliberata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11.
2. L'erogazione delle somme impegnate per l'esecuzione degli interventi è disposta secondo le procedure di cui alla
3. A tal fine, il comune presenta apposito rendiconto, producendo la documentazione probatoria, costituita da:
a) per i lavori:
1. stato di avanzamento lavori;
2. determina comunale di assunzione di impegno;
3. certificato di pagamento;
4. fattura;
b) per le spese diverse:
1. determina comunale di incarico;
2. certificato di pagamento;
3. fattura a parcella.
4. La trasmissione della documentazione per l'erogazione delle spese relative alla prima quota del fabbisogno di cassa deve essere accompagnata dalla documentazione relativa all'appalto lavori o anche servizi esperito costituita da contratto, assegnazione lavori e certificato di inizio lavori.
5. In caso di espletamento dell'appalto dei lavori o anche servizi comportante una revisione del quadro economico ovvero del progetto esecutivo, lo stesso deve essere trasmesso alla Regione, unitamente ai nuovi fabbisogni di cassa occorrenti, previsti dal nuovo cronoprogramma temporale degli interventi.
6. Nel caso di interventi che prevedono un finanziamento pluriennale, i ritardi alla realizzazione o anche avanzamento degli stessi, così come riportati nel cronoprogramma degli interventi, può comportare una modifica degli importi oggetto di impegno riferiti al singolo esercizio finanziario, in relazione alla disponibilità di bilancio.
7. Ai fini dell'erogazione del contributo impegnato per le attività di progettazione degli interventi l'amministrazione comunale trasmette:
a) copia della fattura emessa dal progettista incaricato;
b) determina di assunzione di impegno di spesa.
8. I provvedimenti di impegno finanziario-contabile per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza sono assunti dal dirigente dell'unità organizzativa regionale competente, contestualmente all'erogazione del contributo richiesto, sulla base di quanto disposto dall'art. 12, comma 9.
Art. 16. (Azione di rivalsa e azioni risarcitorie)
1. Il comune beneficiario del finanziamento deve restituire le somme erogate con il finanziamento.
2. Il comune beneficiario del finanziamento è esonerato dall'obbligo di restituzione delle somme erogate per il tutto o la parte in relazione alla quale il responsabile dell'ufficio comunale competente dichiari, sotto la propria responsabilità, che tali somme non sono recuperabili.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 sono individuate le procedure mobiliari e immobiliari intraprese per il recupero.
Art. 17. (Revoca dei finanziamenti)
1. La Regione revoca il finanziamento impegnato secondo i disposti della
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 18. (Interventi di bonifica con il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione)
1. Il documento di analisi di rischio di cui all'art. 242, comma 4, del
2. Il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente del sito deve prevedere, in tal caso, il raggiungimento delle CSC quale obiettivo di bonifica del sito.
Art. 19. (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del