Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 30/04/2012 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Giochi leciti) |
Art. 3. (Sanzioni amministrative) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.3.76 - L.R. 30 aprile 2012, n. 17.
Disciplina delle sale da gioco
(B.U. 2 maggio 2012, n. 10)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.
2. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.
Art. 2. (Giochi leciti)
1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del
2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
Art. 3. (Sanzioni amministrative)
1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all’articolo 6 della
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)
[1] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della