Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.4 enti locali |
Data: | 22/06/2012 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) |
Art. 2. (Commissioni locali per il paesaggio) |
Art. 3. (Direttiva, vigilanza e controllo regionale) |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 95 della l.r. 14/1999) |
Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 5 bis. (Disposizione finanziaria) |
Art. 6. (Abrogazioni) |
§ 2.4.52 - L.R. 22 giugno 2012, n. 8.
Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).
(B.U. 3 luglio 2012, n. 25)
Art. 1. (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio)
1. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del
a) interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al
b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della
e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole;
f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al
g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
i) interventi di cui alla
l) interventi di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5 della
l bis) l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del
l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della
1 bis. È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del
2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o più comuni.
2 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, individua criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1, lettera l bis), e dal comma 1 bis [4].
2 ter. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 1 e 1 bis [5].
3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformità alle previsioni dell’articolo 146 del
4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l’adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l’assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.
4 bis. L’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è consentito anche nelle forme associative di cui al Titolo II, Capo V del
Art. 2. (Commissioni locali per il paesaggio)
1. I comuni, al fine di garantire l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del
2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l’ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria.
3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula.
5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all’articolo 146 del
6. L’istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall’articolo 146, comma 6, del
Art. 3. (Direttiva, vigilanza e controllo regionale)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 19 della
a) gli estremi identificativi dell’atto e il nominativo del richiedente;
b) la tipologia dell’intervento autorizzato, con l’individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000.
2. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.
3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19 della
4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.
4 bis. La Regione, previa contestazione, dispone, con deliberazione della Giunta regionale, la revoca della delega:
a) qualora nell’effettuare il controllo di cui al comma 1 accerti ripetute e gravi violazioni nell’esercizio delle funzioni amministrative delegate;
b) in caso di reiterato ricorso alla procedura sostitutiva di cui al comma 3 in conseguenza dell’omesso esercizio delle funzioni delegate [7].
Art. 4. (Modifiche all’articolo 95 della
1. All’articolo 95 della
a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“e) la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l’adozione dei provvedimenti repressivi;”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all’articolo 146 del
b) il parere di cui all’articolo 32 della
Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il conferimento di funzioni di cui all’articolo 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6, del
2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto all’esame delle stesse con la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del
4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l’elenco della documentazione che l’istante ha l’onere di produrre nonché la modulistica da utilizzare.
Art. 5 bis. (Disposizione finanziaria) [8]
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 a decorrere dall’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 6. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della
c) i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della
[1] Lettera così sostituita dall'art. 10 della
[2] Comma già modificato dall'art. 6 della
[3] Comma inserito dall'art. 3 della
[4] Comma inserito dall'art. 3 della
[5] Comma inserito dall'art. 3 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[8] Articolo inserito dall'art. 3 della