§ 10.1.93 - Regolamento 16 gennaio 2012, n. 244.
Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:16/01/2012
Numero:244


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Quadro metodologico comparativo
Art. 4.  Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica
Art. 5.  Revisione dei calcoli di ottimalità dei costi
Art. 6.  Relazioni
Art. 7.  Entrata in vigore e applicazione


§ 10.1.93 - Regolamento 16 gennaio 2012, n. 244.

Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi

(G.U.U.E. 21 marzo 2012, n. L 81)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia [1], in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2010/31/UE dispone che la Commissione istituisca, per atto delegato, un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

 

(2) È competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti devono essere fissati al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. Spetta agli Stati membri decidere se il riferimento nazionale utilizzato quale risultato finale dei calcoli del costo ottimale debba essere calcolato sulla base di una prospettiva macroeconomica (che considera i costi e i benefici per tutta la società degli investimenti in efficienza energetica), oppure di una prospettiva prettamente finanziaria (che considera solamente l’investimento stesso). È opportuno che i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica non siano inferiori di più del 15 % ai risultati dei calcoli di ottimalità dei costi adottati come riferimento nazionale. Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della forchetta dei livelli di prestazione per i quali l’analisi costi-benefici sul ciclo di vita è positiva.

 

(3) La direttiva 2010/31/UE promuove la riduzione del consumo energetico nell’ambiente edificato, rilevando altresì che il settore dell’edilizia è una delle principali fonti di emissioni di biossido di carbonio.

 

(4) La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia [2] dispone la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica per tali prodotti. Nel fissare requisiti nazionali per i sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri devono tenere conto delle misure attuative stabilite a norma di tale direttiva. Occorre determinare le prestazioni dei prodotti per l’edilizia da utilizzare nei calcoli di cui al presente regolamento conformemente al disposto del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio [3].

 

(5) L’obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può, in talune circostanze, giustificare che gli Stati membri stabiliscano requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi i quali, nella pratica, impedirebbero il ricorso a determinate concezioni o tecniche edilizie e incentiverebbero l’uso di prodotti connessi con l’energia dotati di migliori prestazioni energetiche.

 

(6) Gli elementi del quadro metodologico comparativo sono esplicitati nell’allegato III della direttiva 2010/31/UE e comprendono la definizione di edifici di riferimento, la definizione delle misure di efficienza energetica da applicare a tali edifici di riferimento, la valutazione del fabbisogno di energia primaria di tali misure e il calcolo dei costi (ossia del valore attuale netto) delle medesime misure.

 

(7) Il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici stabilito all’allegato I della direttiva 2010/31/UE si applica anche al quadro metodologico per l’ottimalità dei costi per tutte le sue fasi, in particolare per quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

 

(8) Ai fini dell’adeguamento del quadro metodologico comparativo alle circostanze nazionali, è opportuno che gli Stati membri determinino il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio, il costo appropriato dei vettori energetici, dei prodotti, dei sistemi, della manutenzione, dei costi di funzionamento e del personale, dei fattori di conversione dell’energia primaria e della connessa evoluzione dei prezzi dell’energia da prendere in considerazione per i combustibili utilizzati nel rispettivo contesto nazionale per rifornire gli edifici, tenendo conto delle informazioni fornite dalla Commissione. È altresì opportuno che gli Stati membri definiscano il tasso di sconto da impiegare nei calcoli di matrice sia macroeconomica che finanziaria, dopo avere svolto un’analisi di sensibilità per almeno due tassi di interesse per ciascun calcolo.

 

(9) Per garantire un approccio comune all’applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione stabilisca le principali condizioni quadro necessarie per effettuare i calcoli del valore attuale netto, quali l’anno di inizio per i calcoli, le categorie di costo da considerare e il periodo di calcolo da impiegare.

 

(10) La fissazione di un periodo di calcolo comune non è in conflitto con il diritto degli Stati membri di fissare il ciclo di vita economico stimato degli edifici e/o degli elementi edilizi, poiché quest’ultimo potrebbe essere più lungo o più breve del periodo di calcolo fissato. Il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio non ha che un’influenza limitata sul periodo di calcolo, poiché quest’ultimo è maggiormente determinato dal ciclo di ristrutturazione di un edificio, ovvero il periodo di tempo al termine del quale un edificio è sottoposto a una ristrutturazione completa.

 

(11) I calcoli e le proiezioni dei costi che comportano numerose ipotesi e incertezze, fra cui per esempio l’evoluzione dei prezzi dell’energia nel tempo, tendono a essere corredati da un’analisi di sensibilità per valutare la solidità dei principali parametri utilizzati. Ai fini dei calcoli dell’ottimalità dei costi, l’analisi di sensibilità deve considerare almeno l’evoluzione del prezzo dell’energia e il tasso di sconto e, idealmente, anche la futura evoluzione dei prezzi delle tecnologie per la revisione dei calcoli.

 

(12) Occorre che il quadro metodologico comparativo consenta agli Stati membri di confrontare i risultati dei calcoli di ottimalità dei costi con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e di utilizzare il risultato del confronto per garantire che siano stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica in vista del raggiungimento di livelli ottimali in funzione dei costi. È altresì opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di fissare requisiti minimi di prestazione energetica al livello dell’ottimalità dei costi per quelle categorie di edifici per le quali non esistono ancora requisiti minimi di prestazione energetica.

 

(13) La metodologia dell’ottimalità dei costi è neutra sotto il profilo tecnologico e non privilegia nessuna particolare soluzione tecnologica a detrimento di altre. Essa garantisce la concorrenza fra misure/pacchetti/varianti nell’arco della vita stimata di un edificio o di un elemento edilizio.

 

(14) Occorre riferire alla Commissione i risultati dei calcoli e i dati e le ipotesi impiegati, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE. Tali relazioni devono consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.

 

(15) Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno che questi ultimi possano ridurre il numero dei calcoli stabilendo edifici di riferimento rappresentativi di più di una categoria di edifici, senza pregiudicare l’obbligo degli Stati membri, a norma della direttiva 2010/31/UE, di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per determinate categorie di edifici,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

A norma dell’articolo 5 e degli allegati I e III della direttiva 2010/31/UE, il presente regolamento istituisce un quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi edilizi.

 

Il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l’energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione. Stabilisce anche le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.

 

     Art. 2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/31/CE, e tenendo presente che occorre escludere dal calcolo a livello macroeconomico tutte le imposte e altri oneri, s’intende per:

 

1) costo globale, la somma del valore attuale dei costi dell’investimento iniziale, dei costi di gestione e dei costi di sostituzione (riferiti all’anno di inizio), nonché dei costi di smaltimento, se del caso. Per il calcolo a livello macroeconomico si introduce la categoria di costo supplementare del costo delle emissioni di gas a effetto serra;

 

2) costi dell’investimento iniziale, tutti i costi incorsi fino al momento in cui l’edificio o l’elemento edilizio è consegnato al cliente, pronto per l’uso. Questi costi comprendono la progettazione, l’acquisto degli elementi edilizi, il collegamento delle forniture, l’installazione e i procedimenti di messa in servizio;

 

3) costi energetici, i costi annuali e i canoni fissi e di punta per l’energia, comprese le imposte nazionali;

 

4) costi di funzionamento, tutti i costi connessi con il funzionamento dell’edificio, fra cui le spese annuali per assicurazioni, utenze di servizi pubblici, altri oneri fissi e fiscalità;

 

5) costi di manutenzione, i costi annuali delle misure volte a conservare e ripristinare la qualità desiderata dell’edificio o dell’elemento edilizio. Comprendono i costi annuali di ispezione, pulizia, regolazioni, riparazioni e materiale di consumo;

 

6) costi di gestione, le spese annuali di manutenzione, di funzionamento ed energetiche;

 

7) costi di smaltimento, i costi per lo smantellamento alla fine della vita di un edificio o di un elemento edilizio, che comprendono lo smantellamento, la rimozione degli elementi edilizi non ancora giunti alla fine della loro vita utile, il trasporto e il riciclaggio;

 

8) costo annuale, la somma dei costi di gestione e dei costi periodici o di sostituzione sostenuti in un determinato anno;

 

9) costo di sostituzione, un investimento sostitutivo per un elemento edilizio, sulla base del ciclo di vita economico stimato durante il periodo di calcolo;

 

10) costo delle emissioni di gas a effetto serra, il valore monetario del danno ambientale causato dalle emissioni di CO2 relative al consumo di energia negli edifici;

 

11) edificio di riferimento, un edificio di riferimento ipotetico o reale che sia tipico in termini di geometria e sistemi, prestazione energetica dell’involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura dei costi nello Stato membro e sia rappresentativo delle condizioni climatiche e dell’ubicazione geografica;

 

12) tasso di sconto, un valore definito per comparare il valore del denaro in date diverse, espresso in termini reali;

 

13) fattore di sconto, un coefficiente di moltiplicazione usato per convertire un flusso finanziario in un determinato momento nel suo valore equivalente alla data iniziale. È derivato dal tasso di sconto;

 

14) anno iniziale, l’anno su cui si basano tutti i calcoli e a partire dal quale è determinato il periodo di calcolo;

 

15) periodo di calcolo, il periodo di tempo considerato nel calcolo, generalmente espresso in anni;

 

16) valore residuo di un edificio, la somma dei valori residui dell’edificio e degli elementi edilizi al termine del periodo di calcolo;

 

17) evoluzione dei prezzi, l’evoluzione nel tempo dei prezzi dell’energia, dei prodotti, dei sistemi edilizi, dei servizi, del personale, della manutenzione e di altri costi, che può differire dal tasso di inflazione;

 

18) misura di efficienza energetica, una modifica apportata a un edificio che risulti nella riduzione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio stesso;

 

19) pacchetto, un insieme di misure di efficienza energetica e/o di misure basate sull’energia da fonti rinnovabili applicato a un edificio di riferimento;

 

20) variante, il risultato globale e la descrizione di un insieme completo di misure/pacchetti applicati a un edificio, che può consistere di una combinazione di misure sull’involucro dell’edificio, tecniche passive, misure sui sistemi edilizi e/o misure basate sull’energia da fonti rinnovabili;

 

21) sottocategorie di edifici, categorie di tipi di edifici più differenziate per dimensioni, età, materiali di costruzione, modelli d’uso, zona climatica o altri criteri rispetto a quelli stabiliti nell’allegato I, paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE. In generale, gli edifici di riferimento sono definiti in funzione di tali sottocategorie;

 

22) energia fornita, l’energia, espressa per vettore energetico, fornita al sistema tecnico per l’edilizia attraverso il limite del sistema per servire agli usi considerati (riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, apparecchi ecc.), oppure per produrre elettricità;

 

23) fabbisogno energetico per riscaldamento e rinfrescamento, il calore da fornire a uno spazio condizionato o da estrarre da tale spazio per mantenere le condizioni di temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo;

 

24) energia esportata, energia espressa per vettore energetico erogata dal sistema tecnico per l’edilizia attraverso la frontiera del sistema e utilizzata fuori da tale frontiera;

 

25) spazio condizionato, lo spazio in cui determinati parametri ambientali, quali temperatura, umidità ecc., sono regolati con mezzi tecnici quali il riscaldamento, il rinfrescamento ecc.;

 

26) energia da fonti rinnovabili, energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

 

     Art. 3. Quadro metodologico comparativo

1. Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo di cui all’allegato I. Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica.

 

2. Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:

 

a) adottano come anno iniziale per il calcolo l’anno in cui il calcolo viene eseguito;

 

b) impiegano il periodo di calcolo di cui all’allegato I;

 

c) impiegano le categorie di costo di cui all’allegato I;

 

d) impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS di cui all’allegato II.

 

3. Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo determinando, ai fini dei calcoli:

 

a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio;

 

b) il tasso di sconto;

 

c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale;

 

d) i fattori di energia primaria;

 

e) l’evoluzione dei prezzi dell’energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui all’allegato II.

 

4. Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non esistono ancora specifici requisiti minimi di prestazione energetica.

 

5. Gli Stati membri eseguono un’analisi per determinare la sensibilità dei risultati del calcolo a cambiamenti dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l’impatto di evoluzioni alternative dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice macroeconomica e finanziaria, nonché idealmente altri parametri che si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli, quali l’evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.

 

     Art. 4. Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti minimi di prestazione energetica

1. Gli Stati membri, dopo aver calcolato i livelli dei requisiti ottimali in funzione dei costi, sia secondo una prospettiva macroeconomica sia secondo una prospettiva finanziaria, decidono quale di queste ultime debba diventare il riferimento nazionale e ne riferiscono alla Commissione nell’ambito delle relazioni di cui all’articolo 6.

 

Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto come riferimento nazionale di cui all’articolo 3 con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la pertinente categoria di edifici.

 

Gli Stati membri utilizzano il risultato di tale comparazione per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Si raccomanda fortemente agli Stati membri di vincolare gli incentivi fiscali e finanziari alla conformità con il risultato del calcolo di ottimalità dei costi del medesimo edificio di riferimento.

 

2. Se uno Stato membro ha definito edifici di riferimento in modo tale che il risultato del calcolo dell’ottimalità dei costi si può applicare a più categorie di edifici, esso può utilizzare tale risultato per garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi per tutte le pertinenti categorie di edifici.

 

     Art. 5. Revisione dei calcoli di ottimalità dei costi

1. Gli Stati membri rivedono i loro calcoli di ottimalità dei costi in tempo utile per la revisione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Tale revisione comprende in particolare l’evoluzione dei prezzi per i dati di costo da prendere in considerazione, che sono aggiornati se necessario.

 

2. I risultati di tale revisione sono trasmessi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 6.

 

     Art. 6. Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Tale relazione comprende i fattori di conversione dell’energia primaria applicati, i risultati dei calcoli ai livelli macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, e l’evoluzione prevista dei prezzi dell’energia e del carbonio.

 

2. Qualora il risultato del confronto di cui all’articolo 4 dimostri che i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore sono significativamente meno efficienti sotto il profilo energetico dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, la relazione comprende una giustificazione di tale differenza. Nella misura in cui tale scarto non possa essere giustificato, la relazione è corredata di un piano con la descrizione di massima degli interventi opportuni per ridurre lo scarto a un’ampiezza non significativa entro la successiva revisione. A tale riguardo, il livello significativamente meno efficiente sotto il profilo energetico dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore è calcolato come la differenza fra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi del calcolo utilizzato come riferimento nazionale per tutti gli edifici di riferimento e tipi di edifici utilizzati.

 

3. Per le relazioni, gli Stati membri possono servirsi del modello di relazione di cui all’allegato III.

 

     Art. 7. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Esso si applica a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici, a eccezione dell’articolo 6, paragrafo 1, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/31/UE.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

 

[2] GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

 

[3] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

 

 

ALLEGATI