| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Emilia Romagna | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale | 
| Data: | 19/04/2012 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000 | 
| Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000 | 
| Art. 3. Entrata in vigore | 
§ 2.2.77 - L.R. 19 aprile 2012, n. 2. [1]
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)
(B.U. 19 aprile 2012, n. 67)
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla 
1. Il comma 1 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del 
"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo allegato alla 
3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della 
     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della 
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della 
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Abrogata dall'art. 3 della