Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 19/04/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 2.2.77 - L.R. 19 aprile 2012, n. 2. [1]
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)
(B.U. 19 aprile 2012, n. 67)
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla
1. Il comma 1 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del
"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo allegato alla
3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Abrogata dall'art. 3 della