§ 2.2.77 - L.R. 19 aprile 2012, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:19/04/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.2.77 - L.R. 19 aprile 2012, n. 2. [1]

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna)

(B.U. 19 aprile 2012, n. 67)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000

1. Il comma 1 dell'articolo 8 dell'accordo tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna per l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale in applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), allegato alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 3 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministero della Salute, due nominati dalla Regione Lombardia e due dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di sanità.".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 dell'accordo allegato alla legge regionale n. 3 del 2000, le parole "nomine dei Consigli regionali" sono sostituite dalle seguenti "nomine regionali".

3. Le modifiche previste dai commi 1 e 2 assumono efficacia secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2000.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 3 del 2000 le parole "dal Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 30 giugno 2014, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.