§ 4.5.94 - L.R. 22 febbraio 2012, n. 9.
Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/02/2012
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Erogazione contributi di esercizio
Art. 2.  Regime transitorio
Art. 3.  Termini
Art. 4.  Trasferimento delle risorse ai Comuni
Art. 5.  Attività di monitoraggio e di controllo
Art. 6.  Abrogazione
Art. 7.  Copertura finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 4.5.94 - L.R. 22 febbraio 2012, n. 9.

Semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale

(B.U. 29 febbraio 2012, n. 11)

 

Art. 1. Erogazione contributi di esercizio

1. L’erogazione dei contributi di esercizio da parte della Regione, nonché da parte di quei Comuni che risultano destinatari delle risorse finanziare per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, avviene nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e dei principi di semplificazione amministrativa e di trasparenza.

 

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della documentazione a corredo delle domande di contributo delle aziende di trasporto pubblico locale. Il provvedimento costituisce, per i Comuni di cui al comma 1, direttiva per gli atti di competenza.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale regolati da contratti di servizio, ancorché finanziati da fondi pubblici. Per essi valgono le norme dei rispettivi contratti.

 

     Art. 2. Regime transitorio

1. In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all’adozione delle nuove modalità di cui al comma 2 dell’articolo 1 e, in ogni caso, fino alla definizione dei contratti di servizio, i soggetti beneficiari dei contributi trasmettono, anche in formato elettronico, alla Regione ovvero al Comune concedente destinatario dei trasferimenti regionali:

 

a) per l’erogazione dell’acconto:

 

1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa della quale va indicata l’esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e l’iscrizione al registro delle imprese;

 

2) prospetto analitico, secondo il modello predisposto dalla Direzione regionale competente, dal quale si evincano le percorrenze assentite e quelle effettivamente rese e riferite all’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nel prospetto, reso dal legale rappresentante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», le percorrenze devono essere distinte per linea e tipologia di servizio;

 

b) per il saldo:

 

1) domanda in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa della quale va indicata l’esatta denominazione, la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA e l’iscrizione al registro delle imprese;

 

2) copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute;

 

3) bilancio riclassificato secondo lo schema predisposto dalla Direzione regionale competente;

 

4) eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori.

 

2. La domanda di acconto unitamente alla documentazione ad essa allegata deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno per cui si richiede l’acconto. La domanda e la documentazione per il saldo sono trasmesse entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello per cui si richiede il saldo.

 

3. L’erogazione degli acconti e del saldo è subordinata al rispetto della normativa in materia di prevenzione antimafia, regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari.

 

4. Con provvedimento del Servizio competente della Direzione regionale Trasporti sono approvati gli schemi dei modelli relativi alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 3. Termini

1. In sede di prima applicazione e, in ogni caso, fino all’adozione delle nuove modalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, l’erogazione degli acconti avviene in tre rate.

 

2. La Direzione regionale Trasporti, per mezzo del Servizio preposto, adotta gli atti inerenti l’erogazione delle rate entro il 28 febbraio, il 15 giugno, il 31 ottobre.

 

3. I Comuni di cui all’articolo 1 stabiliscono i tempi di erogazione delle risorse alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico urbano, in analogia alle scadenze di cui al comma 2.

 

4. Le richieste di integrazione documentali sospendono, in ogni caso, i termini previsti per l’erogazione delle rate, che ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione della richiesta documentazione.

 

     Art. 4. Trasferimento delle risorse ai Comuni

1. Ai Comuni destinatari delle risorse finanziarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano, il trasferimento dei fondi di cui all’articolo 64 della l.r. 1° gennaio 2011, n. 1 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” avviene, per il 50%, entro il 31 gennaio e, per il restante 50%, entro il 15 giugno.

 

2. In via transitoria, per l’anno 2012, il trasferimento dei fondi di cui al comma 1 avviene, per il 50%, entro il 29 febbraio e, per il restante 50% ,entro il 15 giugno.

 

     Art. 5. Attività di monitoraggio e di controllo

1. Le aziende concessionarie consentono agli uffici preposti della Regione ovvero del Comune competente:

 

a) l’esame dei libri e di ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa, compresa l’estrazione di copie;

 

b) l’accesso ai locali, ai terreni e ai veicoli dell'impresa;

 

c) l’acquisizione di qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa.

 

     Art. 6. Abrogazione

1. Con l’entrata in vigore della presente legge cessa, con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 58 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali) il regime transitorio disposto dall’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: “Norme per il trasporto pubblico locale”). L’articolo 58 della l.r. 62/1983 resta per tale effetto abrogato.

 

2. Al secondo comma dell’articolo 56 della l.r. 62/1983 le parole «ed è erogato in rate trimestrali anticipate» sono soppresse.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.