Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 27/02/2012 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 43/2011) |
Art. 2. (Modifica al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 43/2011) |
Art. 3. (Modifica al comma 7 dell’art. 5 della L.R. 28/2011) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.124 - L.R. 27 febbraio 2012, n. 10.
Modifiche alla L.R. 13.12.2011, n. 43 recante: "Modifiche alla L.R. 11.8.2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali" e alla L.R. 28/2011.
(B.U. 29 febbraio 2012, n. 11)
Art. 1. (Modifica al comma 1 dell’art. 3 della
1. Al comma 1 dell’art. 3 della
Art. 2. (Modifica al comma 1 dell’art. 4 della
1. Al comma 1 dell’art. 4 della
Art. 3. (Modifica al comma 7 dell’art. 5 della
1. Al comma 7 dell'art. 5 della L.R. 11.8.2011, n. 28 recante: "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La validazione regionale deve essere conclusa e determinata dalla Regione entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta da parte del Comune".
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.