Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 31. Criminalità organizzata |
Capitolo: | 31.1 criminalità organizzata |
Data: | 15/12/2011 |
Numero: | 235 |
Sommario |
Art. 1. Articolazione organizzativa |
Art. 2. Unità organizzative |
Art. 3. Sedi secondarie |
Art. 4. Poteri di organizzazione |
Art. 5. Ordinamento del personale |
Art. 6. Dotazione di personale |
Art. 7. Copertura dei posti |
Art. 8. Incarichi di funzione dirigenziale |
Art. 9. Accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali |
Art. 10. Valutazione del personale |
Art. 11. Assegnazioni e trasferimenti per esigenze di servizio |
Art. 12. Incarichi professionali |
Art. 13. Disposizioni transitorie |
Art. 14. Disposizione finanziaria |
§ 31.1.165 - D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 235. [1]
Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
(G.U. 29 febbraio 2012, n. 50 - S.O. n. 39)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 113, comma 1, lettera a), del
Visto l'articolo 117, comma 3, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione
Art. 1. Articolazione organizzativa
1. Sono organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia», il Direttore, il Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori.
2. L'Agenzia è articolata in unità organizzative con funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo inerenti all'amministrazione, la custodia e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del
3. L'articolazione interna delle unità organizzative è stabilita con atto del Direttore dell'Agenzia, previamente comunicato al Ministro dell'interno.
4. L'Agenzia, su proposta del Direttore, previa comunicazione al Ministro dell'interno, provvede, con delibera del Consiglio direttivo, in relazione a particolari esigenze, nelle Regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, all'istituzione di sedi secondarie di cui all'articolo 3.
5. Le unità organizzative e le sedi secondarie operano nel rispetto delle direttive di indirizzo e coordinamento emanate dal Direttore dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
Art. 2. Unità organizzative
1. Costituiscono uffici di livello dirigenziale:
a) la Direzione per la pianificazione strategica e le risorse umane, che svolge le seguenti funzioni e compiti: supporto agli organi dell'Agenzia per l'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli di indirizzo, pianificazione strategica, programmazione e verifica della congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e gli obiettivi della pianificazione strategica; raccordo tra gli organi e la struttura organizzativa dell'Agenzia; selezione, gestione, formazione e trattamento giuridico ed economico del personale; relazioni sindacali; organizzazione del lavoro; ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale e controllo di gestione; trattazione degli affari contenziosi, con esclusione di quelli inerenti ai beni sequestrati e confiscati, e rapporti con l'Avvocatura dello Stato; ispezioni, inchieste e controlli interni;
b) l'Ufficio per i beni sequestrati e confiscati, che svolge le funzioni e compiti di programmazione, indirizzo operativo, coordinamento e controllo in ordine alle attività di amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110, comma 2, del
c) l'Ufficio per i servizi informativi e l'amministrazione generale, che svolge le seguenti funzioni e compiti: definizione delle linee evolutive, sviluppo e gestione operativa delle tecnologie informatiche e telematiche per il supporto operativo, l'informazione e la comunicazione dell'Agenzia e delle relative procedure di sicurezza; progettazione e realizzazione dei flussi informativi di scambio con altri soggetti istituzionali; sviluppo e conduzione dei siti Intranet e Internet; logistica delle sedi di servizio; gestione della pubblicazione di bandi ed avvisi legali; relazioni esterne e con gli Organi di informazione; sviluppo e funzionamento dei flussi documentali; segreteria di sicurezza; sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della riservatezza dei dati personali; altri affari generali;
d) l'Ufficio per i servizi economico-finanziari, che svolge le seguenti funzioni e compiti: elaborazione delle previsioni del fabbisogno finanziario; gestione della contabilità dei flussi finanziari e degli adempimenti fiscali; predisposizione del bilancio e del conto consuntivo, rapporti con la Corte dei conti per i controlli sulla gestione finanziaria; pianificazione delle procedure di approvvigionamento dell'Agenzia, attività negoziali relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori; conservazione dei beni mobili e immobili in uso e di proprietà dell'Agenzia; amministrazione economica e previdenziale del personale in servizio e in quiescenza, degli organi dell'Agenzia e dei consulenti ed esperti esterni;
e) l'Ufficio per le relazioni internazionali e istituzionali e per gli affari normativi, che svolge le seguenti funzioni e compiti: rapporti con l'Unione europea in ogni sua articolazione istituzionale, partecipazione dell'Agenzia a progetti comunitari e internazionali, utilizzazione dei fondi strutturali europei; rapporti e relazioni periodiche ai Ministri dell'interno e della giustizia; elaborazione della normativa la cui applicazione è demandata all'Agenzia, nonchè delle convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni.
2. La Direzione di cui al comma 1, lettera a), costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.
Art. 3. Sedi secondarie
1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti operativi, compresi quelli ispettivi, relativi all'amministrazione, custodia e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previsti dall'articolo 110, comma 2, del
2. Le sedi di cui al comma 1 non costituiscono uffici di livello dirigenziale.
Art. 4. Poteri di organizzazione
1. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta un regolamento di organizzazione interna.
2. Il Direttore dell'Agenzia, con propri atti, da comunicare previamente al Ministro dell'interno:
a) sovrintende all'attività delle unità organizzative, delle sedi secondarie e delle strutture temporanee di cui all'articolo 13, ove istituite, assicurandone l'unicità di indirizzo amministrativo, il coordinamento, nonchè la continuità e l'efficace svolgimento dei compiti affidati, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti o mediante l'utilizzazione di professionalità esterne;
b) distribuisce le risorse umane e strumentali;
c) assegna le risorse finanziarie disponibili;
d) esercita ogni altro potere organizzativo a lui attribuito dal
3. In caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dal dirigente della Direzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
Capo II
Ordinamento e dotazione del personale
Art. 5. Ordinamento del personale
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Agenzia è disciplinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
2. Fino alla sottoscrizione dell'accordo per la definizione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 40, comma 2, del
Art. 6. Dotazione di personale
1. La dotazione di personale dell'Agenzia è fissata in 30 unità ed è suddivisa in qualifiche dirigenziali e non, secondo i contingenti riportati nella tabella A di cui allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nell'ambito della area funzionale terza del sistema di classificazione del personale non dirigenziale sono individuati un settore professionale ed un settore tecnico-amministrativo-contabile.
2. Il personale dell'area dirigenziale svolge le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 del
3. Al personale del settore professionale sono attribuite funzioni richiedenti elevata competenza, iniziativa e capacità in settori specialistici quali: l'analisi, gestione e valorizzazione dei beni e processi aziendali e dei beni immobili a vocazione produttiva, anche ai fini della tutela e dello sviluppo dei livelli occupazionali; l'analisi di fattibilità tecnico-economica e la valutazione degli investimenti; il controllo delle gestioni societarie anche attraverso la verifica dell'attendibilità dei bilanci, conti, scritture e ogni altro documento contabile; la tutela degli interessi dell'Agenzia nelle assemblee societarie; la difesa degli interessi dell'Agenzia in sede giudiziale e stragiudiziale.
4. Al personale del settore tecnico-amministrativo-contabile sono attribuiti compiti dello specifico profilo professionale di appartenenza inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, informatici e telematici, nonchè ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.
5. L'Agenzia può avvalersi di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del Demanio, e dagli enti territoriali, assegnato anche in posizione di comando o distacco, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti delle risorse stabilite dall'articolo 117, comma 3, del
Art. 7. Copertura dei posti
1. Nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A, il Direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla ripartizione dei posti di livello non dirigenziale tra i profili professionali e alla loro distribuzione tra le unità organizzative e le sedi secondarie.
2. Alla copertura dei posti si provvede attraverso le procedure di mobilità e le forme di accesso di cui al
Art. 8. Incarichi di funzione dirigenziale
1. L'area dirigenziale di cui alla tabella A si articola nella prima e nella seconda fascia. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del
2. La durata degli incarichi è correlata agli obiettivi prefissati e, comunque, non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto, ai sensi dell'articolo 23 del
3. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia dell'incarico di ufficio dirigenziale generale, la durata dell'incarico è pari a tre anni.
4. L'incarico di livello dirigenziale generale, previamente comunicato al Ministro, è conferito con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo dell'Agenzia. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti, sentito il Direttore, dal dirigente dell'Ufficio per la pianificazione strategica e le risorse umane.
Art. 9. Accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali
1. L'accesso dall'esterno alle qualifiche non dirigenziali avviene per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico, per esami, effettuato nel rispetto dell'articolo 35, comma 3, del
2. Per il reclutamento del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del
Art. 10. Valutazione del personale
1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'interno per assicurare il processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonchè gli adempimenti degli obblighi di integrità e trasparenza, fissati dal
Art. 11. Assegnazioni e trasferimenti per esigenze di servizio
1. In relazione alle assegnazioni e ai trasferimenti del personale dettati esclusivamente da esigenze di servizio, l'Agenzia può attivare, nell'ambito della contrattazione integrativa, adeguate forme di incentivazione della mobilità.
Art. 12. Incarichi professionali
1. L'Agenzia può stipulare, nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, del
Capo III
Disposizioni transitorie e finanziarie
Art. 13. Disposizioni transitorie
1. In relazione a specifiche esigenze delimitate nel tempo, il Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, può organizzare strutture temporanee di livello non dirigenziale che operano, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 117, comma 3, del
2. Il personale in posizione di comando o analogo provvedimento, in servizio presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inquadrato, a domanda, con effetto immediato nei ruoli dell'Agenzia, previa valutazione positiva e comparativa della professionalità e dei titoli di servizio e di studio in relazione alla fascia o profilo da ricoprire, posseduti dal dipendente al momento della presentazione della domanda. L'inquadramento è subordinato alla disponibilità del posto nell'ambito della dotazione di personale di cui alla tabella A nella fascia o nel profilo professionale equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro, individuato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza definita con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio direttivo. Al personale inquadrato è riconosciuto, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam, riassorbibile e non rivalutabile. La domanda deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale termine è notificato al personale interessato. L'inquadramento è effettuato dal Direttore non oltre i trenta giorni successivi ed è modificato qualora, con riferimento al momento dell'inquadramento stesso, l'amministrazione di provenienza riconosca al dipendente interessato un diverso trattamento giuridico.
Art. 14. Disposizione finanziaria
1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2012 Registro n. 1, foglio n. 215
Allegato 1 (previsto dall'articolo 6, comma 1)
TABELLA A
FASCE / AREE FUNZIONALI |
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DIRIGENTI |
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Dirigenti di prima fascia |
1 |
Dirigenti di seconda fascia |
4 |
|
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AREE |
|
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|
Area funzionale terza - fascia 6 |
5 |
Area funzionale terza - fascia 4 |
5 |
Area funzionale terza - fascia 3 |
5 |
Area funzionale terza - fascia 1 |
4 |
Area funzionale seconda - fascia 3 |
4 |
Area funzionale seconda - fascia 2 |
2 |
|
|
TOTALE |
30 |
[1] Abrogato dall'art. 15 del