§ 30.11.39 - L. 17 febbraio 2012, n. 10.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.11 disciplina generale
Data:17/02/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, è convertito in legge [...]


§ 30.11.39 - L. 17 febbraio 2012, n. 10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile.

(G.U. 20 febbraio 2012, n. 42)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

 

     Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.

     All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed è aggiunta la seguente lettera:

     «b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

     "Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».

     L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183). - 1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato».

     All'articolo 16:

     al comma 1, la lettera a) è soppressa;

     il comma 2 è soppresso.

     Il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile».