§ 3.4.49 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 caccia
Data:24/02/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 2.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 3.  Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 4.  Norma di prima applicazione


§ 3.4.49 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

(B.U. 28 febbraio 2012, n. 17)

 

Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente:

 

“Art. 20 bis. Appostamenti per la caccia agli ungulati.

1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992, gli appostamenti per la caccia agli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge.

2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all’articolo 17.

3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: “l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992” sono aggiunte le seguenti: “e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente comma:

 

“2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.”.

 

     Art. 4. Norma di prima applicazione

1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, così come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.