Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 caccia |
Data: | 24/02/2012 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento di articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” |
Art. 2. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” |
Art. 3. Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” |
Art. 4. Norma di prima applicazione |
§ 3.4.49 - L.R. 24 febbraio 2012, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
(B.U. 28 febbraio 2012, n. 17)
Art. 1. Inserimento di articolo nella
1. Dopo l’articolo 20 della
“Art. 20 bis. Appostamenti per la caccia agli ungulati.
1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della
2. Le province, sulla base di criteri minimi uniformi relativi agli aspetti di uso ed assetto del territorio e alla sicurezza definiti dalla Giunta regionale, identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui al comma 1, definiscono il loro numero massimo e le tipologie costruttive e ne disciplinano modalità autorizzative, di accesso e utilizzo, anche per attività di avvistamento, osservazioni scientifiche, censimenti e attività di controllo di cui all’articolo 17.
3. Gli appostamenti di cui al presente articolo sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del
Art. 2. Modifica dell’articolo 9 della
1. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 3. Modifica dell’articolo 25 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della
“2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del
Art. 4. Norma di prima applicazione
1. In prima applicazione della presente legge, la individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 20 bis della
2. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche costruttive definite all’articolo 20 bis della