Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 31/01/2012 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 5. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 6. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 7. Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 8. Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” |
Art. 9. Disposizioni transitorie |
§ 3.1.166 - L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
(B.U. 3 febbraio 2012, n. 11)
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Titolo per la raccolta
1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell’articolo 16:
a) dalle comunità montane, nell’ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;
b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);
c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;
d) dall’ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;
e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.
2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla
4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del
5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:
a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all’articolo 6;
b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.
6. Nell’ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all’articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.”.
Art. 2. Abrogazione dell’articolo 2 bis della
1. L’articolo 2 bis della
Art. 3. Modifica dell’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 4. Modifica dell’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 5. Modifica dell’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’ articolo 12 della
Art. 6. Modifica dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996,
n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” è così sostituito:
“Art. 13
Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all’articolo 2;
b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell’articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell’articolo 6;
c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1;
d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall’articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);
e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 3, commi 3, 4 e 5;
f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all’articolo 4;
g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all’articolo 2, comma 6 e di cui all’articolo 5.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.
3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un’altra violazione della stessa indole.
4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.
6. Per l’accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l’irrogazione e l’introito delle relative sanzioni trovano applicazione la
Art. 7. Modifica dell’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
Art. 8. Modifica dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16
Introiti
1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all’articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l’esercizio delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Gli enti di cui all’articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.”.
Art. 9. Disposizioni transitorie
1. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.
2. Nelle more della definizione, da parte degli enti di cui all’articolo 2 della