Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.5 artigianato |
Data: | 30/01/2012 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2) |
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3) |
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 4) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 44/1991) |
Art. 5. (Disposizione transitoria) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 2) |
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 9) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 12) |
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 5.5.52 - L.R. 30 gennaio 2012, n. 2.
Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione).
(B.U. 14 febbraio 2012, n. 8)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1991, N. 44
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2)
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio definiti ai sensi dell'articolo 6, contributi a favore di società cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della
2. La lettera cbis) del comma 1 dell'articolo 3 della
"c bis) acquisto di scorte e di attrezzature correlate alla produzione, nonché spese relative alla manutenzione delle medesime.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 5 e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, determina:
a) le spese ammissibili, con riferimento alle iniziative di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalità di concessione e erogazione dei contributi.".
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 5 della
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della
"1. Al fine di acquisire pareri consultivi e valutazioni su tematiche specifiche di cui alla presente legge, è istituito un Comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale e composto da:".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della
"d) un esperto del settore dell'artigianato tipico, designato dall'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT);".
3. Il comma 3 dell'articolo 5 della
"3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i rappresentanti delle cooperative interessate, un rappresentante dell'associazione di assistenza e tutela alla quale aderisce la cooperativa stessa e ulteriori soggetti esperti nelle materie di cui alla presente legge.".
4. Il comma 5 dell'articolo 5 della
"5. Ai componenti del Comitato, che non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un gettone giornaliero di presenza per la partecipazione alle riunioni, il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 5. (Disposizione transitoria)
1. Alle domande di contributo di cui alla
CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 2
Art. 6. (Modificazione all'articolo 2)
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della
"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) ed il Comité des traditions valdôtaines, definisce l'elenco dei materiali di cui al comma 1, lettera e).".
Art. 7. (Modificazioni all'articolo 9)
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
"2 bis. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata entro il termine perentorio del 7 gennaio di ogni anno, fatta eccezione per le manifestazioni che si svolgono nel mese di gennaio, la cui scadenza è fissata entro il 30 settembre dell'anno precedente l'iniziativa e per le quali trova applicazione l'articolo 47, comma 6, della
Art. 8. (Modificazione all'articolo 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 11, la Regione può concedere contributi per la copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori.".
Art. 9. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.