§ 5.3.41 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 35.
Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:28/12/2011
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all'articolo 1)
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 2)
Art. 3.  (Modificazione all'articolo 2bis)
Art. 4.  (Modificazione all'articolo 8)
Art. 5.  (Modificazione all'articolo 12)
Art. 6.  (Modificazione all'articolo 14)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 16)
Art. 8.  (Modificazione all'articolo 17)
Art. 9.  (Modificazione all'articolo 18)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 20)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 21)
Art. 12.  (Sostituzione dell'articolo 26)
Art. 13.  (Sostituzione dell'articolo 28)
Art. 14.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.3.41 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).

(B.U. 24 gennaio 2012, n. 4)

 

Art. 1. (Modificazione all'articolo 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. La struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all'organizzazione della professione di guida alpina in Valle d'Aosta, assicurando il coordinamento con l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) di cui all'articolo 16.".

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici.".

 

     Art. 3. (Modificazione all'articolo 2bis)

1. Al comma 3 dell'articolo 2bis della l.r. 7/1997, le parole: "Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM)" sono sostituite dalla seguente: "UVGAM".

 

     Art. 4. (Modificazione all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/1997, le parole: "e per conto della" sono sostituite dalle seguenti: "con la".

 

     Art. 6. (Modificazione all'articolo 14) [1]

[1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.]

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'UVGAM è un ente non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente. L'UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989. L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.".

 

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 7/1997 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazione all'articolo 17)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 7/1997, le parole: "per conto e" sono soppresse.

 

     Art. 9. (Modificazione all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 7/1997, le parole: "con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.

 

     Art. 12. (Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 26

(Interventi finanziari della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dall'UVGAM mediante la concessione di un contributo forfetario comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;

b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.

5. La Regione assume a proprio carico la corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 21, comma 1. L'ammontare delle provvidenze è fissato in euro 1.550 lordi annui ed è aggiornato con la legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

6. La Regione interviene altresì a favore delle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle società locali, ivi inclusi gli immobili di pertinenza delle medesime sedi, nonché alla dotazione di strumentazione informatica funzionale allo svolgimento dell'attività.

7. Le domande per il contributo di cui al comma 6 sono presentate dalle singole società locali di guide alpine, a pena di decadenza, entro il 31 luglio di ogni anno.

8. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 6.".

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 7/1997 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 28

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 26 è determinato in euro 495.000 per l'anno 2012 e in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 30/2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:

a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per euro 485.000 per l'anno 2012 e annui euro 490.000 a decorrere dall'anno 2013, con riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo 26;

b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012, con riferimento al comma 6 dell'articolo 26.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:

a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell'UPB 1.11.2.11 per euro 410.000 per l'anno 2012 e euro 415.000 per l'anno 2013;

2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 75.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 410.000;

2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 75.000 per l'anno 2012 e annui euro 80.000 per gli anni 2013 e 2014.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 10.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.".

 

     Art. 14. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.