§ 5.3.40 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.
Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.3 alpinismo
Data:28/12/2011
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 2)
Art. 2.  (Modificazioni all'articolo 3)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 4)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 5)
Art. 5.  (Inserimento dell'articolo 5bis)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 6)
Art. 7.  (Modificazioni all'articolo 7)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 8)
Art. 9.  (Modificazioni all'articolo 9)
Art. 10.  (Sostituzione dell'articolo 10)
Art. 11.  (Modificazione all'articolo 11)
Art. 12.  (Modificazione all'articolo 12)
Art. 13.  (Modificazioni all'articolo 15)
Art. 14.  (Inserimento dell'articolo 15bis)
Art. 15.  (Modificazioni all'articolo 17)
Art. 16.  (Sostituzione dell'articolo 18)
Art. 17.  (Disposizioni transitorie)
Art. 18.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 5.3.40 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 33.

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

(B.U. 17 gennaio 2012, n. 3)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4:

a) per le iniziative da realizzare presso rifugi o bivacchi esistenti, i proprietari delle strutture interessate;

b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi rifugi o bivacchi:

1) i proprietari degli immobili che formano oggetto dell'iniziativa;

2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di rifugi alpini.".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 riguardano:

a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di materiali e beni, anche mediante elicottero;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati funzionali alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), a condizione che il beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle lettere a) o c) del presente comma per un importo pari ad almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di rifugi o bivacchi esistenti;

c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;

d) spese relative alla messa in sicurezza di strutture esistenti, limitatamente a quelle di cui al comma 1, lettere a) ed e), derivanti da accertate situazioni di dissesto o pericolo per rischio idrogeologico;

e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.".

 

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"3 bis. Nei casi di spese riguardanti sistemi o impianti per il trattamento o la gestione in loco dei rifiuti e delle acque reflue, possono altresì essere ammesse ad agevolazione le spese riguardanti impianti aventi carattere sperimentale che, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, risultino idonee ad assicurare un particolare contenimento dell'impatto ambientale.".

 

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 3 della l.r. 4/2004, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

 

"3 ter. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento dell'importo per lavori e opere edili ammesso ad agevolazione, secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

 

4. Dopo il comma 3ter dell'articolo 3 della l.r. 4/2004, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

 

"3 quater. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui al comma 3.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

(Contributi in conto capitale)

1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che comportano particolari difficoltà di accesso, individuate secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, nonché per i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) per le altre strutture, 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 70 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).

3. Per le ulteriori spese di cui all'articolo 3, comma 3, le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

c) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

4. Gli importi massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:

a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), d) ed f), complessivamente considerate, euro 1.000.000. Il predetto limite è elevato a euro 2.000.000 nei casi di iniziative aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti cui sia riconosciuta una particolare valenza strategica nell'ambito dell'offerta turistica regionale, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), euro 150.000.

5. Gli importi di cui al comma 4 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.

7. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 5

(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;

b) disporre di almeno 30 posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno 6 posti letto a beneficio delle persone in difficoltà durante i periodi di chiusura;

c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico- sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, i bivacchi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), di nuova realizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per l'attività alpinistica, escursionistica o sci alpinistica praticabile nella zona interessata, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

b) disporre di almeno 6 posti letto;

c) essere conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 3, della l.r. 11/1996.

3. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere di una commissione tecnico-consultiva composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di agevolazioni nel settore dei rifugi alpini, di seguito denominata struttura competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sentieri, o suo delegato;

c) dal presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), o suo delegato;

d) dal presidente dell'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, o suo delegato;

e) da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

f) dal presidente del Club alpino italiano (CAI) Valle d'Aosta, o suo delegato;

g) da un rappresentante del Comune territorialmente interessato.

4. Le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 5. (Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 4/2004, come sostituito dall'articolo 4, è inserito, nella sezione I, il seguente:

 

"Art. 5 bis. (Obblighi di conservazione e pulizia dei bivacchi)

1. I proprietari dei bivacchi che beneficiano delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare la pulizia periodica e la conservazione delle strutture.

2. Nei casi di accertata inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, le società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, possono disporre le operazioni necessarie in danno dei proprietari inadempienti.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8:

a) per le iniziative da realizzare presso i posti tappa escursionistici (dortoirs) di cui all'articolo 11 della l.r. 11/1996, esistenti, i proprietari delle strutture interessate;

b) per le iniziative consistenti nella realizzazione di nuovi dortoirs:

1) i proprietari degli immobili che formano oggetto dell'iniziativa;

2) i soggetti che realizzano l'iniziativa su immobili di proprietà o nella disponibilità di terzi, purché al momento dell'erogazione dell'agevolazione abbiano acquisito la proprietà o il diritto di superficie della nuova struttura e dei relativi impianti.
2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di dortoirs.".

 

     Art. 7. (Modificazioni all'articolo 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori, opere edili, impianti tecnici e connesso trasporto di materiali e beni, anche mediante elicottero;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1, a condizione che il beneficiario realizzi contestualmente sui predetti immobili interventi di cui alle lettere a) o c) per un importo pari ad almeno il 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti l'acquisto di dortoirs esistenti;

c) acquisto di nuovi arredi, apparecchiature e altri beni funzionali all'esercizio della struttura, nell'ambito delle tipologie individuate con deliberazione della Giunta regionale;

d) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.".

 

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 4/2004, sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"2 bis. I costi di manodopera derivanti dall'esecuzione in economia diretta di lavori o opere edili sono riconosciuti come spesa ammissibile fino all'ammontare massimo del 5 per cento dell'importo per lavori ed opere edili ammesso ad agevolazione, secondo i criteri e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

 

3. Dopo il comma 2bis dell'articolo 7 della l.r. 4/2004, introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

 

"2 ter. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese riguardanti gli oneri fiscali e di legge relativi alle spese di cui al comma 2.".

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 8

(Contributi in conto capitale)

1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), le agevolazioni sono concesse mediante contributi in conto capitale nel limite massimo del 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), le agevolazioni sono concesse nel limite massimo del 10 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 50 per cento nei casi di iniziative realizzate da Comuni e Comunità montane della Valle d'Aosta o dalle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 della l.r. 7/1997.

4. L'importo massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni è di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla data di presentazione della relativa domanda. A tal fine, fa fede la data apposta sulla documentazione di spesa presentata dal soggetto beneficiario.

6. Le agevolazioni sono concesse anche con riferimento alle maggiori spese sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate ai sensi della presente legge, nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. In tali casi, sono considerate ammissibili ad agevolazione anche le spese sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2004 è abrogata.

 

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2004, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. Per l'accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 1, lettera a), la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione di cui all'articolo 5, comma 3.".

 

     Art. 10. (Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno alla struttura competente e sono sottoposte all'istruttoria di cui all'articolo 11.".

 

     Art. 11. (Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/2004 è abrogato.

 

     Art. 12. (Modificazione all'articolo 12)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"1. La concessione delle agevolazioni e il rigetto delle relative domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 1. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse sulla base di apposita graduatoria delle domande presentate, secondo criteri di priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 13. (Modificazioni all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è abrogato.

 

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, dopo le parole: "all'articolo 3, comma 1," sono inserite le seguenti: "lettere a), b), c) e d),".

 

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, le parole: "separatamente dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "separatamente dalla struttura".

 

4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è abrogata.

 

5. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"4. Il vincolo di cui al comma 3 è costituito mediante dichiarazione del soggetto beneficiario. Qualora il beneficiario sia soggetto diverso dal proprietario, la dichiarazione va resa anche da quest'ultimo.".

 

     Art. 14. (Inserimento dell'articolo 15bis)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 4/2004, come modificato dall'articolo 13, è inserito il seguente:

 

"Art. 15 bis. (Obbligo di apertura al pubblico)

1. Salvi i casi di forza maggiore, di chiusura per l'esecuzione di lavori o altri giustificati motivi, individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenuti ad assicurare l'apertura al pubblico delle strutture interessate per i seguenti periodi minimi:

a) 4 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per i rifugi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) 6 mesi nell'arco di due anni solari consecutivi, per le altre strutture.".

 

     Art. 15. (Modificazioni all'articolo 17)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, dopo le parole: "sono revocate" sono inserite le seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale".

 

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004 è sostituita dalla seguente:

 

"a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3;".

 

3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, sostituita dal comma 2, è inserita la seguente:

 

"a bis) non provveda all'inizio dei lavori correlati alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine di 24 mesi dalla data di concessione della relativa agevolazione;".

 

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "dalle rispettive concessioni edilizie, o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi titoli abilitativi edilizi e, comunque, entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione, o effettui dette opere in difformità dai predetti titoli abilitativi".

 

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b)".

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 4/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 18

(Sanzioni)

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui agli articoli 15, comma 2, e 15bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 4.000 ad un massimo di euro 21.000.

2. La sanzione di cui al comma 1 è irrogata dal Presidente della Regione.

3. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

 

     Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2012, le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il 30 aprile.

 

2. I diritti di prelazione costituiti a favore della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l.r. 4/2004, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla presente legge, sono estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/2004, sostituito dall'articolo 4 della presente legge, si applica anche alle strutture già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, sostituito dall'articolo 13, comma 5, della presente legge, si applica anche alle iniziative già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. L'articolo 15 bis della l.r. 4/2004, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, si applica anche alle strutture già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

6. Le lettere a bis), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, rispettivamente introdotte o modificate dall'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della presente legge, si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.