Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.18 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 13/02/2012 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 37/2009) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 13 della l.r. 37/2009) |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 37/2009) |
Art. 5. (Modificazione all'articolo 28 della l.r. 37/2009) |
Art. 6. (Modificazione all'articolo 32 della l.r. 37/2009) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 35 della l.r. 37/2009) |
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 37/2009) |
Art. 9. (Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 37/2009) |
Art. 10. (Modificazione all'articolo 42 della l.r. 37/2009) |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 45 della l.r. 37/2009) |
Art. 12. (Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II della l.r. 37/2009) |
Art. 13. (Sostituzione della rubrica del capo VI del titolo II della l.r. 37/2009) |
Art. 14. (Modificazione all'articolo 89 della l.r. 37/2009) |
Art. 15. (Disposizioni di coordinamento) |
Art. 16. (Abrogazioni) |
Art. 17. (Modificazione all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22) |
Art. 18. (Disposizione transitoria) |
Art. 19. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 2.18.141 - L.R. 13 febbraio 2012, n. 3.
Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
(B.U. 28 febbraio 2012, n. 10)
Art. 1. (Modificazione all'articolo 2 della
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della
"4. Il Corpo valdostano dei vigili del fuoco può inoltre svolgere le funzioni relative ai servizi antincendi aeroportuali, presso l'aeroporto regionale, secondo la normativa vigente in materia e sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla Regione con la società concessionaria.".
Art. 2. (Modificazione all'articolo 10 della
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della
"2. La Scuola regionale antincendi è posta sotto la responsabilità del Comandante regionale dei vigili del fuoco.".
Art. 3. (Modificazione all'articolo 13 della
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 15 della
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del
a) dal Comandante regionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente;
b) dal Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco;
c) da un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;
d) da un esperto designato dal dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).".
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della
"2. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.".
Art. 5. (Modificazione all'articolo 28 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della
Art. 6. (Modificazione all'articolo 32 della
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 35 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della
"d) gestire i servizi antincendi aeroportuali, qualora previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4.".
Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 40 della
1. L'articolo 40 della
"Art. 40
(Strutture dirigenziali)
1. A capo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è posto un dirigente che assume la denominazione di Comandante regionale dei vigili del fuoco.
2. Il Comandante è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, da altro dirigente che assume la denominazione di Vicecomandante regionale dei vigili del fuoco.
3. In caso di assenza o impedimento del Comandante, il comando vicario è svolto dal Vicecomandante.
4. Il Comandante e il Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, oltre al diploma di laurea, devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) appartenenza al ruolo del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome;
b) servizio effettivo, per un periodo di almeno cinque anni, nel profilo professionale di ispettore antincendi direttore o ispettore antincendi del Corpo valdostano dei vigili del fuoco o in un profilo professionale almeno equivalente del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
6. L'incarico di Comandante o Vicecomandante è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.
7. In caso di contestuale assenza o impedimento del Comandante e del Vicecomandante, i compiti connessi alla gestione operativa-tecnica possono essere affidati ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, designati dal Comandante.".
Art. 9. (Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della
1. La rubrica del capo IV del titolo II della
Art. 10. (Modificazione all'articolo 42 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della
"a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentadue, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età si applica anche a coloro che sono titolari di un posto nell'organico di una pubblica amministrazione. Per il personale volontario operativo o istruttore del Corpo valdostano dei vigili del fuoco il limite massimo di età è elevato ad anni trentotto, con esclusione di qualsiasi elevazione;".
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 45 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 della
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 45 della
Art. 12. (Sostituzione della rubrica del capo V del titolo II della
1. La rubrica del capo V del titolo II della
Art. 13. (Sostituzione della rubrica del capo VI del titolo II della
1. La rubrica del capo VI del titolo II della
Art. 14. (Modificazione all'articolo 89 della
1. Al comma 3 dell'articolo 89 della
Art. 15. (Disposizioni di coordinamento)
1. Le parole: "la struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella l.r 37/2009, sono sostituite dalle seguenti: "il Comandante regionale dei vigili del fuoco".
2. Le parole: "dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi antincendi", ovunque ricorrano nella
Art. 16. (Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 41 della
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della
Art. 17. (Modificazione all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della
"2 bis. Sono altresì incarichi dirigenziali fiduciari i posti di Comandante e Vicecomandante regionali dei vigili del fuoco, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dall'articolo 40 della
Art. 18. (Disposizione transitoria)
1. Gli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza naturale o alla diversa scadenza stabilita per contratto. I nuovi incarichi dirigenziali sono conferiti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 40 della
Art. 19. (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.