Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 24/11/2011 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Saldo finanziario) |
Art. 2. (Copertura finanziaria) |
Art. 3. (Fondi da reiscrivere) |
Art. 4. (Fondi perenti) |
Art. 5. (Variazioni di bilancio) |
Art. 6. (Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36) |
Art. 7. (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26) |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 3) |
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4) |
Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2011, n. 5) |
Art. 11. (Finanziamento interventi articolo 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30) |
Art. 12. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell’Umbria) |
Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15) |
Art. 14. (Pensionamento per anzianità di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14) |
Art. 15. (Costituzione “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019”) |
Art. 16. (Modificazione dell’articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12) |
Art. 17. (Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell’articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35) |
§ 2.3.303 - L.R. 24 novembre 2011, n. 14.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 25 novembre 2011, n. 52)
TITOLO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Art. 1. (Saldo finanziario)
1. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della
Art. 2. (Copertura finanziaria)
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della
2. All’onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013.
3. Per gli effetti di cui all’articolo 10, primo comma della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere)
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2011, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2010, a norma dell’articolo 82, comma 6 della
Art. 4. (Fondi perenti)
1. Per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 3 della
Art. 5. (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2013 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegate alla presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
TITOLO II
PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 6. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 7. (Modificazione ed integrazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all’articolo 10, comma 2 del
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della
“3 bis. Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del
Art. 8. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
“la somma di euro 3.000.000,00”.
2. Alla Tabella C) della
3. Alla Tabella D) della
Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. All’articolo 4 della
a) alla rubrica, dopo la parola: “commercio” sono inserite le seguenti: “e dell’artigianato”;
b) al comma 1, dopo le parole: “e dei servizi)” sono inserire le seguenti: “e delle imprese di cui all’articolo 1 della
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione:
a) euro 100.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata “Interventi in favore del commercio” (cap. 5732 n.i.);
b) euro 35.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.009 denominata “Interventi nei settori dell’artigianato e della cooperazione” (cap. 5524 n.i.).”;
d) al comma 4 dopo il numero: “(6080)” sono inserite le seguenti parole: “e di euro 35.000,00 dall’unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100)”.
2. Al comma 1 dell’articolo 5 della
3. Al comma 2 dell’articolo 10 della
“537.000,00”.
4. Al comma 3 dell’articolo 11 della
“250.493,00”.
Art. 10. (Modificazioni alla
1. L’articolo 17 della
“Art. 17
(Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Anticipazione fondi Agea)
1. È autorizzata per l’anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da Agea-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l’attuazione della misura 511 “Assistenza Tecnica”, la spesa di euro 5.000.000,00 (UPB 07.2.014 – cap. 8200 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 – cap. 2753).”.
2. L’articolo 18 della
“Art. 18
(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale 2007-2013)
1. È autorizzata per l’anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da Agea-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 – Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).”.
3. La Tabella E) della
4. La Tabella H) della
5. La Tabella L) della
6. La Tabella M) della
7. La Tabella O) della
Art. 11. (Finanziamento interventi articolo 8-bis della
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 8-bis, comma 1 della
Art. 12. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell’Umbria)
1. La somma di euro 430.000,00 iscritta nella UPB 07.1.019 (cap. 3882) è destinata al finanziamento delle attività dell’Associazione regionale allevatori dell’Umbria - ARA Umbria.
Art. 13. (Modificazione alla
1. All’articolo 46, comma 1 della
TITOLO III
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 14. (Pensionamento per anzianità di cui alla
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della
2. Entro il 30 giugno 2012 il Consiglio e la Giunta regionale definiscono congiuntamente le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1, per tutti i soggetti indicati dall’articolo 6 della
Art. 15. (Costituzione “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019”)
1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019”, al fine di realizzare, insieme ai comuni di Perugia e di Assisi, tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a “Capitale europea della cultura 2019”.
2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 50.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata “Interventi a sostegno dello spettacolo” (cap. 1028 n.i.) del bilancio di previsione 2011.
3. La Regione concorre per l’anno 2011 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata “Interventi a sostegno dello spettacolo” (cap. 1029 n.i.) del bilancio di previsione.
4. Per gli anni 2012 e successivi, l’entità della spesa per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
Art. 16. (Modificazione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
(Abrogazione)
1. Sono e restano abrogati gli articoli da 1 a 5 e gli articoli da 7 a 33 della
2. Sono e restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell’articolo 6 della
3. È e resta abrogata la Tabella A della
Art. 17. (Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell’articolo 6 della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
“5. Il fondo di previdenza istituito in favore del personale dell’E.S.A.U., disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio 1974 del Commissario dell’ente e confermato con atto n. 123 del 21 maggio 1984, del Consiglio di amministrazione dell’Ente medesimo, è trasferito alla Regione, secondo le risultanze accertate dal Commissario.
6. La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina del fondo di cui al comma 5 nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti dell’E.S.A.U. alla luce della precedente disciplina.
8. L’indennità di anzianità prevista a favore del personale dell’E.S.A.U. con deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 24 aprile 1974 confermata con atto n. 123 del Consiglio di amministrazione dell’Ente stesso in data 21 maggio 1984, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. A tutto il personale dell’E.S.A.U., transitato nel ruolo del personale regionale, viene garantito il trattamento di fine servizio mediante l’iscrizione all’INPDAP – Gestione ex INADEL.
10. In attuazione della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.