§ 1.2.103 - L.R. 16 novembre 2011, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:16/11/2011
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009
Art. 3.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009
Art. 4.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009
Art. 5.  Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009
Art. 6.  Modifiche all’articolo 35 della l.r. 3/2009
Art. 7.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/2009


§ 1.2.103 - L.R. 16 novembre 2011, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

(B.U. 23 novembre 2011, n. 55)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;

 

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa);

 

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l’approvazione della l.r. 64/2010;

2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre l’eliminazione dell’indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all’estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all’estero del personale regionale.

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “il trattamento economico di missione” sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009

1. Il numero 6) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole: "nonché l’indennità" sono soppresse.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 3/2009 le parole: “l’indennità di missione e” sono soppresse.

 

     Art. 5. Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009

1. Gli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009 sono abrogati.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 3/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 le parole “, con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33” sono soppresse.

2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:

“f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 3/2009 le parole: “e indennità” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione”".