§ IV.1.114 - L.R. 13 marzo 2012, n. 3.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:13/03/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 3 (Permesso per la raccolta) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14, sono apportate le seguenti [...]
Art. 2. 1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


§ IV.1.114 - L.R. 13 marzo 2012, n. 3.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 agosto 2003, n.12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) e alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 14 (Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)

(B.U. 13 marzo 2012, n. 38)

 

Art. 1.

1. All’articolo 3 (Permesso per la raccolta) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l’ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n.686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l’elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l’attestato di idoneità scaduto.”;

b) al comma 3 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b bis) permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione.”.

2. La lettera f) del punto 1) della tabella “A” della l.r. 12/2003, inserita dalla l.r. 14/2006, è sostituita dalla seguente:

“f) educazione ambientale e alla raccolta;”.

 

     Art. 2.

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.