§ II.3.22 - L.R. 28 novembre 2011, n. 30.
Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali
Data:28/11/2011
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Modifica delle circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi
Art. 2.  Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari
Art. 3.  Pianificazione urbanistica
Art. 4.  Abrogazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6


§ II.3.22 - L.R. 28 novembre 2011, n. 30.

Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano

(B.U. 2 dicembre 2011, n. 188)

 

Art. 1. Modifica delle circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi

1. Le circoscrizioni dei comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi sono modificate mediante l’aggregazione dei territori del comune di Lecce ai comuni di Squinzano e Trepuzzi e definite in conformità della planimetria allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all’articolo 1 sono regolati di comune accordo dai tre comuni interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

     Art. 3. Pianificazione urbanistica

1. I comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio.

 

     Art. 4. Abrogazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6

1. La legge regionale 25 febbraio 2010, n. 6 (Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce , Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.