Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.4 commercio |
Data: | 06/12/2011 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28) |
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 28/1999) |
Art. 3. (Abrogazione) |
§ 4.4.66 - L.R. 6 dicembre 2011, n. 22.
Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).
(B.U. 7 dicembre 2011, n. 49)
Art. 1. (Modifiche dell'articolo 10 della
1. Il comma 01 dell'articolo 10 della
"01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.".
2. Il comma 02 dell'articolo 10 della
"02. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del
3. Dopo il comma 02 dell'articolo 10 della
"03. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione, sentito il parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di selezione di cui al comma 02. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di regolamento. L'inutile decorso del termine equivale all'espressione di parere favorevole.".
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 11 della
1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 3. (Abrogazione)
1. L'articolo 4 della