§ 2.2.72 - R.R. 16 dicembre 2011, n. 7.
Modifica del Regolamento Regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (attuazione della L.R. n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:16/12/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell'art. 6)
Art. 2.  (Sostituzione dell'art. 7)
Art. 3.  (Modifica dell'art. 12)
Art. 4.  (Norme transitorie)


§ 2.2.72 - R.R. 16 dicembre 2011, n. 7.

Modifica del Regolamento Regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (attuazione della L.R. n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (PAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona).

(B.U. 29 dicembre 2011, n. 112)

 

Art. 1. (Modifica dell'art. 6)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 (Attuazione della LR n. 5/2008, in materia di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona), è sostituito dal seguente:

"5. Gli eventuali emolumenti degli organi sono stabiliti sulla base dei seguenti criteri:

a) il presidente o l'amministratore unico delle Aziende non può percepire un compenso mensile superiore a:

1) euro 1.500,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio pari o superiore a euro 5.500.000,00;

2) euro 1.200,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio compreso fra euro 4.000.000,00 e euro 5.500.000,00;

3) euro 900,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio compreso fra euro 1.000.000,00 e euro 4.000.000,00;

4) euro 700,00, se trattasi di Aziende con un volume di bilancio pari o inferiore a euro 1.000.000,00;

b) i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori dei conti delle Aziende non possono percepire un gettone di presenza superiore a euro 30,00;

c) ai rappresentanti degli enti locali negli organi delle Aziende non sono dovuti compensi."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del r.r. 2/2009 è inserito il seguente:

"5 bis. All'amministratore unico, ai presidenti e ai componenti degli organi di cui al comma 5 spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate".

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'art. 7)

1. L'articolo 7 del regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Criteri per la redazione dei documenti contabili delle Aziende)

1. Il sistema di contabilità deve consentire la rilevazione dell'attività amministrativa delle Aziende sotto l'aspetto:

a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare per ciascuna risorsa e intervento la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;

b) patrimoniale, per la rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio;

c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), la tenuta delle scritture finanziarie avviene attraverso i seguenti libri e registri contabili:

a) il mastro delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna risorsa;

b) il mastro delle spese, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun intervento;

c) gli elenchi dei residui, contenenti, per ciascuna risorsa e per ciascun intervento, la consistenza dei crediti e dei debiti all'inizio di esercizio per anno di provenienza, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare a fine esercizio;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati;

e) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), strumento essenziale della contabilità patrimoniale è l'inventario. I beni di valore inferiore a euro 1.000,00 sono da considerare fuori ammortamento.

4. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), le rilevazioni finanziarie e patrimoniali costituiscono la base della contabilità economica. Gli accertamenti e gli impegni di spesa registrano anche il periodo al quale si riferiscono i corrispondenti componenti economici positivi e negativi. I componenti economici positivi o negativi non rilevati dalla contabilità finanziaria e patrimoniale formano oggetto di registrazione in contabilità economica al verificarsi dell'evento che li ha determinati. A chiusura dell'esercizio si provvede alla rilevazione degli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione."

 

     Art. 3. (Modifica dell'art. 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del r.r. 2/2009 le parole "designati rispettivamente dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione e bilancio, di organizzazione del personale e di politiche sociali" sono sostituite dalle parole di cui uno designato dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di personale e due scelti dal direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), il quale assicura comunque la presenza di un dipendente esperto in materia di contabilità e controllo gestionale".

2. Al comma 4 dell'articolo 12 del r.r. 2/2009 le parole "dirigente della struttura regionale competente entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle parole "direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali".

 

     Art. 4. (Norme transitorie)

1. Il direttore del dipartimento per la salute e per i servizi sociali di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), costituisce la commissione di cui all'articolo 12, comma 3, del r.r. 2/2009, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo. Fino alla costituzione della nuova commissione continua a operare la commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.