§ 2.1.79 - R.R. 16 gennaio 2012, n. 1.
Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:16/01/2012
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Beni e servizi)
Art. 2.  (Amministrazioni aggiudicatrici)
Art. 3.  (Responsabile del procedimento)
Art. 4.  (Avvio del procedimento di spesa)
Art. 5.  (Modalità di acquisizione)
Art. 6.  (Adempimenti propedeutici all'esecuzione della prestazione)
Art. 7.  (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)
Art. 8.  (Garanzie)
Art. 9.  (Elenco dei fornitori)
Art. 10.  (Elenco di operatori economici dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria)
Art. 11.  (Registro degli affidamenti)
Art. 12.  (Disposizioni transitorie)
Art. 13.  (Abrogazione)


§ 2.1.79 - R.R. 16 gennaio 2012, n. 1.

Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi

(B.U. 2 febbraio 2012, n. 11)

 

Art. 1. (Beni e servizi)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100.000,00 euro. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e nell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

2. Fanno parte dei beni di cui al comma 1:

a) carta, stampati, registri, generi di cancelleria, francobolli, marche ovvero valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;

b) cassette di pronto soccorso, vestiario antinfortunistico o altro materiale occorrente per la sicurezza aziendale;

c) tappezzerie, indumenti da lavoro e accessori, nonché prodotti necessari alla loro riparazione;

d) mobili e altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica, prodotti necessari alla loro riparazione;

e) fotocopiatrici, macchine multifunzioni, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, attrezzature similari e relative manutenzioni;

f) personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, nonché materiale informatico di vario genere, compresi noleggio e manutenzione;

g) veicoli e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo energetico;

h) attrezzi, ricambi, strumenti di lavoro, segnaletica, materiale vegetale di arredo;

i) coppe, medaglie, diplomi, targhe ricordo, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, gadget, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni similari, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie, convegni e mostre;

l) beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;

m) beni necessari per il normale funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2 e loro manutenzione, di importo inferiore a 10.000,00 euro.

3. Fanno parte dei servizi di cui al comma 1:

a) organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, iniziative educative, nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;

b) spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie;

c) servizi postali;

d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;

e) servizi di comunicazione e informazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;

f) servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia, rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere, riproduzioni e di copisteria; spese per la stampa e la diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali, ivi comprese le spese per la distribuzione e l'affissione di materiali, la produzione di materiale promozionale e pubblicitario, nonché servizi di stampa, tipografia, litografia anche realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale;

g) servizi appartenenti alla categoria 7 e alla categoria 12, di cui all'allegato II A del d.lgs. 163/2006;

h) servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;

i) accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate;

l) servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;

m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori; n) abbonamenti a banche dati;

o) spedizioni e trasporti di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi e trasferimenti uffici;

p) riparazione di tappezzerie, di indumenti da lavoro e accessori;

q) riparazione ed assistenza di apparecchi da registrazione acustica, di amplificazione visiva, di strumentazione tecnica e specialistica, di telefonia fissa e mobile e del relativo materiale accessorio;

r) riparazione di mobili e di altre attrezzature d'ufficio, arredi, complementi di arredamento e di segnaletica;

s) riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, e relativi impianti;

t) pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, arredo bagni e servizi analoghi;

u) sistemazione del verde pubblico di competenza regionale, quali servizi di sfalcio, potatura e raccolta di materiale verde;

v) spese per servizi telefonici e telegrafici;

w) contratti di allacciamento utenze, rinnovi contrattuali, forniture temporanee a carattere straordinario;

x) installazione, spostamento e chiusura contatori;

y) servizi per la gestione degli archivi storici e di deposito;

z) verifiche periodiche impianti elettrici, telefonici, antincendio, ascensori e similari, esclusa la realizzazione di lavori pubblici;

aa) servizi culturali;

bb) servizi necessari a garantire il normale funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2 di importo inferiore a 10.000,00 euro;

cc) vigilanza e servizi ausiliari per il funzionamento delle sedi regionali in occasioni particolari di necessità ed urgenza di importo fino a 40.000 euro;

dd) servizi appartenenti all'allegato II B del d.lgs. 163/2006.

4. Restano ferme le ipotesi di ricorso alla procedura di acquisizione in economia previste dall'articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006.

 

     Art. 2. (Amministrazioni aggiudicatrici)

1. Il presente regolamento si applica alle strutture della Giunta regionale per l'acquisizione di beni e servizi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze, salvo quanto disposto dal successivo comma 2.

2. Alle procedure per l'acquisizione dei beni cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), h) e I), nonché dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), m), n), p), q), r), v), w), x) e y), provvede esclusivamente la struttura organizzativa regionale competente in materia di provveditorato, economato e contratti. In particolare, per le procedure per l'acquisizione dei beni cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) e per quelle per l'acquisizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera n), la competenza esclusiva è limitata alle acquisizioni la cui copertura finanziaria è garantita dai fondi gravanti sui capitoli del bilancio della spesa assegnati alla struttura medesima. Alle procedure per l'acquisizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera g), limitatamente a quelli appartenenti alla categoria 7, provvede esclusivamente la struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica.

3. Gli enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale), nonché le società Sviluppo Marche S.p.A. e I.R.Ma Immobiliare Regione Marche s.r.l., predispongono o adeguano i propri regolamenti in conformità al presente regolamento per le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100.000,00 euro.

 

     Art. 3. (Responsabile del procedimento)

1. Contestualmente alla decisione di avvio di ogni procedimento di acquisizione in economia, i soggetti di cui all'articolo 2 provvedono alla nomina di un responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, nonché degli articoli 252, comma 1, 272, 273 e 274 del d.P.R. 207/2010.

2. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali e salva diversa determinazione dell'amministrazione aggiudicatrice, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione.

3. La funzione di responsabile del procedimento, se non delegata ad altro dipendente, è svolta dal dirigente della struttura che effettua l'acquisizione di beni o servizi.

 

     Art. 4. (Avvio del procedimento di spesa)

1. L'avvio delle procedure di acquisizione di beni e di servizi in economia deve essere preceduto dal decreto del dirigente della struttura competente che, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, individua:

a) il responsabile del procedimento;

b) l'oggetto della prestazione;

c) la modalità di acquisizione;

d) il quadro economico complessivo della spesa, l'importo a base della procedura e i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;

e) la copertura finanziaria;

f) i termini del procedimento;

g) i requisiti da possedere per l'ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 42 del d.lgs. 163/2006;

h) i criteri di valutazione delle offerte.

2. Per quanto concerne i requisiti di cui al comma precedente relativi agli articoli 39,41,42 del d. Igs. n. 163/2006, l'iscrizione agli elenchi disciplinati dagli articoli 9 e 10 costituisce presunzione d'idoneità alla prestazione corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, basata su dichiarazioni e autocertificazioni degli operatori economici interessati, rilasciate ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000. Il concorrente selezionato dai predetti elenchi non è tenuto a dichiarare o autocertificare nuovamente solo i requisiti relativi all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006. Le strutture che procedono all'acquisizione provvedono alla verifica di tutti i requisiti di cui al comma precedente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

3. Il decreto deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17, e 18.

4. Al decreto di cui al comma 1 sono allegati:

a) la lettera di invito;

b) l'avviso di cui all'articolo 5, comma 8, nel caso di ricorso all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare;

c) il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;

d) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

e) lo schema di contratto, che contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire, con particolare riferimento a:

1) termini di esecuzione, proroghe e penali;

2) sospensioni o riprese dell'esecuzione;

3) variazioni o aggiunte;

4) oneri a carico dell'aggiudicatario;

5) garanzie di esecuzione;

6) subappalto;

7) contabilizzazione delle prestazioni e liquidazione dei corrispettivi;

8) controlli;

9) adeguamento dei prezzi;

10) specifiche modalità e termini del collaudo;

11) modalità di soluzione delle controversie.

5. Il decreto di cui al comma 1 può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera e).

6. Per le procedure di acquisizione di importo fino a 40.000,00 euro, fermi restando gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, al decreto di cui al comma 1 può essere allegata solo una lettera d'invito riportante:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;

b) le garanzie richieste al contraente;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i) la misura delle penali;

l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta:

1) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell'invito;

2) di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;

3) di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;

4) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;

5) di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni stesse;

m) l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

7. Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un unico operatore economico, individuato anche con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 5, esclusivamente le procedure di acquisizione di importo fino a 20.000,00 euro.

8. Per le procedure di cui al presente regolamento, la commissione giudicatrice è disciplinata dall'articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'attività della commissione, per quanto non previsto dal presente regolamento, nonché gli obblighi e i divieti cui sono soggetti i relativi componenti, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni statali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi.

 

     Art. 5. (Modalità di acquisizione)

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi di cui all'articolo 1 non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del d.lgs. 163/2006.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'acquisizione di beni e servizi previa consultazione degli elenchi di cui agli articoli 9 e 10 deve avvenire assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.

3. Ai fini del rispetto del principio di rotazione indicato al comma 2, l'operatore economico risultato aggiudicatario di procedure per un importo complessivo pari a 100.000 euro non può essere invitato ad ulteriori procedure se non sono trascorsi diciotto mesi dall'ultimo affidamento, fatti salvi i casi di comprovata necessità. A tali fini ogni operatore invitato deve produrre apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considerano tutte le procedure aggiudicate ad un medesimo operatore economico, indipendentemente dalla struttura organizzativa appaltante e dalla categoria di beni o servizio aggiudicata.

5. Ai fini del rispetto del principio di rotazione indicato al comma 2, ogni struttura organizzativa appaltante provvede, comunque, ad integrare il numero degli operatori economici da invitare a successive procedure aventi ad oggetto la medesima categoria di bene o servizio.

6. L'integrazione di cui al comma 5 deve essere pari al 100% del numero degli operatori economici invitati alle precedenti procedure.

7. L'acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuate tramite:

a) procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato ovvero previa consultazione degli elenchi aperti di operatori economici di cui agli articoli 9 e 10;

b) ricorso al mercato elettronico di cui all'articolo 328 del d.P.R. 207/2010.

8. L'indagine di mercato di cui al comma 7, lettera a), è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nei siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a dieci giorni. Lavviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire. L'avviso deve altresì contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l'amministrazione aggiudicatrice e dall'indicazione che ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta. L'avviso deve, infine, contenere la riserva di selezione di cui al successivo comma 11, indicando i criteri che saranno applicati nel caso concreto. Il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 1, può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al presente comma.

9. L'indagine di mercato può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del d.P.R. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatici.

10. L'acquisizione di beni e servizi avviene selezionando dall'elenco di cui agli articoli 9 e 10 ovvero dall'elenco formato a seguito di indagine di mercato dieci o più soggetti cui rivolgere l'invito tra quelli in possesso dei requisiti specifici. Nel caso in cui l'elenco dei candidati sia formato da meno di dieci soggetti, l'invito deve essere rivolto a tutti i soggetti presenti. Nel caso di servizi di cui all'articolo 10, la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, entro un termine non superiore a quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

11. La selezione degli operatori economici avviene sulla base di uno o più criteri preferenziali quali:

a) il sorteggio;

b) le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico da invitare, con particolare riferimento all'assenza di contenziosi;

c) l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;

d) il possesso di asseverazione circa l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

e) l'assenza di indicazioni di ricorso al sub appalto ai sensi dell'articolo 118, comma 2, numero 1), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

f) l'accreditamento ad un mercato elettronico di cui all'articolo 328 del d.P.R. 207/2010. Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali, possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l'oggetto o con l'esecuzione dell'appalto, quali:

1) l'utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di ecosostenibilità nell'ambito della propria organizzazione di impresa;

2) la politica occupazionale finalizzata all'uguaglianza di genere sul posto di lavoro o alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento (disoccupati di lunga durata, giovani, disabili);

3) la fornitura di servizi di assistenza sociale a favore dei dipendenti;

4) la partecipazione a progetti sociali.

12. Gli operatori economici, selezionati tra quelli individuati dall'indagine di mercato o tra quelli idonei iscritti agli elenchi di cui agli articoli 9 e 10, sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito di cui all'articolo 4. Alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni di cui all'articolo 10.

13. Qualora venga prescelta la modalità di cui al comma 7, lettera a), l'apertura dei plichi avviene in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell'invito.

14. L'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1 è, comunque, subordinato alla preventiva verifica dell'esistenza di convenzioni Consip attive per la stessa tipologia di beni e servizi.

15. Nel caso non sussistano convenzioni attive Consip, l'acquisto avviene nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento ovvero delle norme vigenti in materia di individuazione del contraente.

16. La verifica condotta e l'insussistenza di adeguata convenzione attiva deve essere dettagliatamente illustrata nella motivazione del provvedimento di avvio della procedura contrattuale di cui all'articolo 4. Nel medesimo provvedimento deve essere illustrata, altresì, l'attività posta in essere ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 163/2006.

17. Nel caso sussistano convenzioni attive Consip, le strutture della Giunta regionale possono procedere all'acquisizione ricorrendo alle convenzioni stesse ovvero possono utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisizione ai sensi del precedente comma 7.

18. Nel caso in cui si proceda alla stipulazione del contratto oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione disposta in forza di una procedura di cui al precedente comma 7 è divenuta efficace, occorre verificare l'eventuale attivazione di una nuova convenzione Consip. A tal fine i decreti di cui agli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, devono contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso innanzi disciplinato.

19. Per l'acquisizione dei beni e servizi necessari allo svolgimento delle elezioni disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), l'importo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è elevato fino ai limiti stabiliti dalla normativa statale vigente. Il relativo procedimento può essere effettuato, sulla base di adeguata motivazione, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.

 

     Art. 6. (Adempimenti propedeutici all'esecuzione della prestazione)

1. L'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, adotta il decreto di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine indicato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), decorrente dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip nel senso disciplinato dall'articolo 5, commi 14, 15, 16, 17, e 18.

3. La verifica di cui al comma 1 è estesa all'attività di cui all'articolo 89 del d.lgs. 163/2006 e all'eventuale attività di cui all'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo medesimo, avuto riguardo anche agli eventuali costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze.

4. Ogni procedimento di acquisizione di cui al presente regolamento comporta la stipulazione di un contratto. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre tipologie contrattuali semplificate, ferma restando la forma scritta.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o all'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni aggiudicate, se il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, della presenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni stesse.

6. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'amministrazione aggiudicatrice dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito di cui all'articolo 4. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero in forma elettronica nel caso di ricorso al mercato elettronico.

 

     Art. 7. (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)

1. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dal contratto medesimo.

2. Nei casi previsti dal contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione solo fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

In caso di successive variazioni, gli incrementi o le diminuzioni si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite del quinto, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato. Non sono comunque ammesse le variazioni che elevano l'importo contrattuale in misura superiore alle soglie massime di applicabilità del presente regolamento.

 

     Art. 8. (Garanzie)

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento fino a 20.000,00 euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile prevedere che l'offerta non sia corredata della garanzia di cui all'articolo 75 del d.lgs. 163/2006 e che l'aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. medesimo.

2. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento superiore a 20.000,00 euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, per le quali le vigenti disposizioni prevedono la negoziazione diretta con un unico operatore economico, è possibile evitare che l'offerta sia corredata della garanzia di cui all'articolo 75 del d.lgs. 163/2006.

3. Nelle procedure di acquisizione in economia di contratti esclusi totalmente o parzialmente dall'applicazione del d.lgs. 163/2006 è possibile evitare che l'offerta sia corredata della garanzia di cui all'articolo 75 del d.lgs. 163/2006.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il decreto di cui all'articolo 4 deve esplicitare le motivazioni per cui l'amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi delle possibilità di che trattasi. Dette motivazioni debbono attenere esclusivamente a ragioni di notoria affidabilità e solidità degli operatori economici invitati.

5. Non è possibile avvalersi della possibilità che l'aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga mediante acconti in corso di esecuzione.

 

     Art. 9. (Elenco dei fornitori)

1. L'elenco dei fornitori è istituito, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di provveditorato, economato e contratti e contiene l'indicazione dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità, a partecipare alle procedure negoziate di acquisizione in economia di beni e servizi di cui al presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dal d.lgs. 163/2006 agli articoli 38, comma 1, lettere a), c) e f), secondo periodo; 39; 41, comma 1, lettere b) e c); 42, comma 1, lettere a), b), c) e d); 42, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), limitatamente ai servizi; 42 comma 1, lettere l) e m), limitatamente alle forniture.

2. L'elenco dei fornitori è costituito mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie speciale - contratti pubblici, nei siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006 con le modalità ivi previste, nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico della Regione, nonché nel profilo del committente. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore nell'elenco costituisce presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto.

4. I soggetti iscritti devono comunicare entro trenta giorni dal suo verificarsi ogni variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione. I medesimi soggetti devono presentare annualmente la documentazione prevista dalle modalità di cui al comma 1, pena la decadenza dell'iscrizione.

5. L'elenco dei fornitori è ripartito in categorie in relazione ai settori merceologici e alle caratteristiche delle prestazioni, nonché per classi d'importo.

6. Ai fini della permanenza nel detto elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.

7. L'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

8. L'elenco è aperto all'iscrizione degli operatori e viene aggiornato semestralmente con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1, sulla base delle specifiche domande e delle comunicazioni nel frattempo presentate. L'aggiornamento riguarda anche la permanenza in elenco degli operatori economici già iscritti, sulla base della specifica documentazione prevista.

 

     Art. 10. (Elenco di operatori economici dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria)

1. È istituito uno specifico elenco di operatori economici per l'affidamento in economia dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e degli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori e le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 100.000 euro.

2. L'elenco di cui al comma 1 è costituito e tenuto dalla sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 163/2006, che provvede al suo aggiornamento con cadenza annuale. L'aggiornamento riguarda anche la permanenza in elenco degli operatori economici già iscritti. A tale fine i soggetti iscritti devono presentare annualmente la relativa documentazione, pena la decadenza dell'iscrizione.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, commi 2, 3, 4, 6 e 7, l'avviso per la costituzione dell'elenco di cui al comma 1 deve contenere:

a) la suddivisione dell'elenco nelle sezioni, classifiche e categorie di cui ai commi 4 e 5;

b) i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti per poter essere iscritti;

c) l'obbligo per i soggetti richiedenti di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

4. L'elenco di cui al comma 1 è articolato nelle seguenti sezioni:

a) supporto all'attività del dirigente responsabile della programmazione;

b) supporto all'attività del responsabile del procedimento;

c) progettazione;

d) verifiche della progettazione;

e) direzione dei lavori;

f) assistenza alla direzione dei lavori;

g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

h) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

i) collaudo.

5. Le sezioni di cui al comma 4 sono articolate in categorie di lavori, a loro volta suddivise in classifiche di importi secondo le tabelle di cui all'Allegato A.

6. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è ammessa per i seguenti soggetti:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione dibeni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A al d.lgs. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) che prevedano quale progettista la presenza di un professionista in possesso di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), ovvero di titolo di studio equiparato per legge, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza;

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto, secondo le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

7. Ferma restando l'iscrizione nel relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui al comma 6, lettera a): un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c): un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

8. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 4, lettera d), sono ammessi i soggetti di cui al comma 6, a condizione che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia comunitaria per opere a rete, i predetti soggetti sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 4, lettera i), sono ammessi i seguenti soggetti:

a) soggetti in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 270/2004 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 509/1999, ovvero di titolo di studio equiparato per legge in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali. È inoltre necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;

b) funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 270/2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. 509/1999, ovvero di titolo di studio equiparato per legge in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nella pubblica amministrazione;

c) soggetti muniti di laurea ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.m. 270/2004, o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale;

d) tecnici diplomati, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

10. I titoli di studio di cui al comma 9 devono essere posseduti:

a) da almeno dieci anni, per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 euro;

b) da almeno cinque anni, per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 euro.

11. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è necessario congiuntamente:

a) aver espletato negli ultimi dieci anni i servizi di cui al presente articolo, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di iscrizione prescelte, per un importo globale per ogni categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta;

b) aver svolto negli ultimi dieci anni due dei servizi di cui al presente articolo, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di iscrizione prescelte, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo della classifica di iscrizione prescelta;

c) possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006.

12. I servizi valutabili di cui al comma 11, lettere a) e b), sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

13. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, la dimostrazione dei requisiti comuni di cui al comma 11, lettere a) e b), avviene attraverso i requisiti dei consorziati o i requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla sua costituzione e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso istitutivo dell'elenco.

14. L'esecuzione delle prestazioni dichiarate ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettere a) e b), deve essere confermata da dichiarazioni rilasciate dal committente, secondo il modello predisposto dalla struttura regionale competente alla costituzione e alla tenuta dell'elenco. In caso di committente privato, la dichiarazione può essere rilasciata dal soggetto istante qualora il committente stesso sia motivatamente impossibilitato a farlo. Il controllo potrà riguardare anche parte dei servizi dichiarati.

15. Ai fini della permanenza nell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o della malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o di mancata risposta a cinque lettere d'invito.

16. Ai fini dell'iscrizione in ogni sezione di cui al comma 4, è sufficiente il possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettere a) e b), relativamente a tutti i servizi di cui al presente articolo. Agli importi dei relativi lavori viene applicato un coefficiente riduttivo pari a 0,70 nel caso in cui la tipologia di servizio dichiarata non coincida con quella corrispondente alla sezione dell'elenco oggetto della richiesta di iscrizione, nonché un ulteriore coefficiente riduttivo pari a 0,50, indipendentemente dalla tipologia di incarico svolta, nel caso in cui essa non sia stata resa nell'ambito di procedimenti connessi alla realizzazione di lavori pubblici.

17. La domanda di iscrizione all'elenco e la correlata documentazione sono redatte e prodotte secondo modelli predisposti dalla struttura regionale di cui al comma 2. L'esame della domanda non può assolutamente prescindere dall'indicazione dell'importo dei lavori, della tipologia di incarico eseguito, delle date di inizio e fine incarico e delle categorie di iscrizione richieste. In difetto, sono assunte le indicazioni meno favorevoli all'istante, a condizione che le stesse siano sufficienti al fine per il quale sono state richieste.

18. L'importo dei lavori di cui al comma 17 è convenzionalmente rivalutato sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relativamente al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di espletamento del servizio e la data di presentazione della domanda di iscrizione.

19. L'esito complessivo dell'esame della domanda di cui al comma 17 deve essere comunicato all'interessato entro i successivi quindici giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

20. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A), sono sottoposte al controllo della veridicità le dichiarazioni sostitutive allegate al dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle istanze esaminate positivamente, scelte a mezzo sorteggio, con un minimo di almeno una istanza.

21. È vietata l'iscrizione nell'elenco:

a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b) per i liberi professionisti qualora richiedano l'iscrizione, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, munito di partiva IVA;

c) in qualsiasi altra forma, per i consorziati per i quali il consorzio stabile dichiara di richiedere l'iscrizione.

22. Non possono essere iscritti nella sezione di cui al comma 4, lettera i):

a) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e gli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) i soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) i soggetti che hanno espletato le attività di verifiche della progettazione.

23. I soggetti che richiedono l'iscrizione alla sezione di cui al comma 4, lettera d), all'atto dell'affidamento dell'eventuale incarico, non devono avere in corso e non devono avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.

24. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

 

     Art. 11. (Registro degli affidamenti)

1. È istituito il registro dei dati relativi alle acquisizioni in economia di beni e servizi il cui importo a base di affidamento, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, è superiore a 20.000,00 euro.

2. Il registro è costituito e tenuto dalla struttura regionale competente in materia di provveditorato, economato e contratti, in collaborazione con la struttura competente in materia di informatica.

3. I dati contenuti nel registro riguardano il soggetto aggiudicatario, l'oggetto dell'affidamento, il corrispettivo aggiudicato e gli estremi del contratto stipulato.

4. Il registro è pubblicato nel profilo del committente. Nelle more dell'istituzione di detto profilo, la pubblicazione avviene nel sito istituzionale della Regione.

5. L'aggiornamento dell'elenco avviene esclusivamente attraverso un processo di alimentazione interamente elettronico.

6. Il responsabile del procedimento di acquisizione in economia è tenuto ad inserire i dati di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale determina le modalità per l'iscrizione nell'elenco fornitori di cui all'articolo 9 del regolamento medesimo, previa verifica del possesso dei requisiti ivi previsti, dei soggetti già iscritti nell'elenco dei fornitori di cui all'articolo 9 del Regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale).

2. In sede di prima istituzione dell'elenco di cui all'articolo 10, la sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici verifica le condizioni di ammissibilità alla sezione di cui al comma 4, lettera i), del medesimo articolo 10 degli operatori già iscritti nell'albo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2005, n. 1217.

 

     Art. 13. (Abrogazione)

1. Sono abrogati gli articoli del CAPO I - Acquisizione in economia di beni e servizi- e del CAPO III - Norme finali - del regolamento regionale 13 gennaio 2009, n. 1 (Acquisizione in economia di beni e servizi e funzionamento della cassa economale).

 

 

ALLEGATO A

Allegato A (Art.10, comma5)

 

TABELLA 1 (CATEGORIE)

CATEGORIE GENERALI

 

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti. opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione dell’energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

 

CATEGORIE SPECIALIZZATE

 

OS 1 Lavori in terra

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni cultura1 mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramasci, fermaneve e simili

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri. fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B Componenti per facciate continue

OS 19 Impianti di rete di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20 Rilevamenti topografici

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumori per infrastrutture di mobilità

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

 

 

TABELLA 2 - (CLASSIFICHE)

 

La seguenti classifiche sono stabilite secondo i livelli di importo dei lavori oggetto dell'incarico

 

I - fino a euro 258.000

II - fino a euro 516.000

III - fino a euro 1.033.000

IV - fino a euro 1.500.000

V - fino a euro 2.582.000

VI - fino a euro 3.500.000

VII - fino a euro 5.165.000

VIII - fino a euro 10.329.000

IX - fino a euro 15.494.000

X - oltre euro 15.494.000