§ 4.6.51 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.
Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:13/12/2011
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Iniziative di soccorso e solidarietà)
Art. 2.  (Procedure)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 4.6.51 - L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

Iniziative umanitarie di soccorso e solidarietà del Consiglio regionale in favore di popolazioni colpite da calamità o catastrofi

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 50 suppl.)

 

Art. 1. (Iniziative di soccorso e solidarietà)

1. La Regione Lombardia promuove, attraverso l'erogazione di contributi, iniziative di primo soccorso e solidarietà in favore di popolazioni residenti in zone per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria.

Nello specifico Regione Lombardia:

a) sostiene l'azione di enti locali, enti pubblici e privati non aventi finalità lucrative, organizzazioni umanitarie, associazioni di volontariato, ecc.;

b) favorisce le attività di soccorso e assistenza;

c) promuove iniziative di solidarietà o di beneficenza;

d) collabora alle iniziative per fronteggiare l'emergenza avviate da soggetti qualificati, anche aderendo direttamente a comitati di soccorso o di solidarietà.

 

     Art. 2. (Procedure)

1. Il piano degli interventi ed il relativo riparto dei fondi è adottato dalla Giunta regionale previa delibera di indirizzo del Consiglio regionale proposta dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge affluiscono all'UPB 3.1.2.315 'Governance Interistituzionale e partenariato' i risparmi di spesa che si rendono annualmente disponibili sul bilancio di previsione del Consiglio regionale fino al limite massimo di € 300.000,00.

1 bis. L'effettiva erogazione dei contributi, su richiesta e per conto della Giunta regionale, può essere disposta direttamente dagli uffici del Consiglio regionale qualora i risparmi siano nelle disponibilità del bilancio dello stesso in quanto non ancora riversati ai sensi del comma 1. In tal caso, gli uffici del Consiglio procedono alle conseguenti regolarizzazioni contabili [1].

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, stabilisce, anche alla luce di quanto previsto dalla legislazione nazionale, gli indicatori di virtuosità sulla base dei quali determinare i risparmi di cui al comma 1.

3. L'impiego delle risorse è subordinato all'accertamento dell'avanzo del Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 34.