§ 8.5.153 - Regolamento 16 dicembre 2011, n. 1332.
Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:16/12/2011
Numero:1332


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Sistema anticollisione di bordo (ACAS)
Art. 4.  Disposizioni speciali da applicare agli operatori soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio
Art. 5.  Entrata in vigore e applicazione


§ 8.5.153 - Regolamento 16 dicembre 2011, n. 1332.

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo

(G.U.U.E. 20 dicembre 2011, n. L 336)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 9, paragrafo 4,

 

considerando quanto segue:

 

(1) È necessario imporre requisiti di sicurezza a operatori di aeromobili registrati in uno Stato membro o registrati in un paese terzo e utilizzati da operatori dell’Unione, nonché a operatori di aeromobili utilizzati da un operatore di un paese terzo all’interno dell’Unione.

 

(2) In seguito a una serie di contatti avvenuti in volo nei quali erano venuti meno i margini di sicurezza, tra cui gli incidenti di Yaizu (Giappone) nel 2001 e Überlingen (Germania) nel 2002, è necessario aggiornare il software dell’attuale sistema anticollisione di bordo. Dagli studi effettuati è emerso che con l’attuale software del sistema anticollisione di bordo la probabilità di un rischio di collisione in volo è di 2,7 × 10-8 per ora di volo. Pertanto si deve ritenere che l’attuale ACAS II versione 7.0 presenti un rischio inaccettabile per la sicurezza.

 

(3) È necessario introdurre una nuova versione del software del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare le collisioni in volo di tutti gli aeromobili che volano nello spazio aereo disciplinato dal regolamento (CE) n. 216/2008.

 

(4) Per garantire standard di sicurezza più elevati possibili, è necessario che gli aeromobili che non ricadono nell’ambito di applicazione dell’obbligo di installazione a bordo ma che sono stati equipaggiati con il sistema ACAS II prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, installino un sistema ACAS II dotato della versione più recente del software anticollisioni.

 

(5) Per garantire che siano effettivamente conseguiti i vantaggi per la sicurezza che offre la nuova versione del software, è necessario che questa venga installata su tutti gli aeromobili al più presto possibile. È tuttavia indispensabile lasciare all’industria aeronautica il tempo sufficiente per potersi adattare al presente nuovo regolamento tenendo conto della disponibilità delle nuove apparecchiature.

 

(6) L’Agenzia ha preparato dei progetti di norme attuative e li ha trasmessi, per parere, alla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

 

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e le procedure operative per prevenire le collisioni in volo cui devono ottemperare:

 

a) gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli verso, all’interno o in uscita dall’Unione; e

 

b) gli operatori di aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano voli all’interno dello spazio aereo sopra il territorio di applicazione del trattato, nonché in qualsiasi altro spazio aereo nel quale gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [2].

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

1) "sistema anticollisione di bordo (ACAS)" : sistema che si basa sui segnali del transponder di un radar secondario di sorveglianza (SSR) che funziona indipendentemente dalle apparecchiature a terra per avvertire il pilota della presenza di aeromobili, equipaggiati con transponder SSR, in rotta di potenziale collisione;

 

2) "sistema anticollisione di bordo (ACAS II)" : sistema anticollisione di bordo che invia avvisi di risoluzione verticale in aggiunta agli avvisi di traffico;

 

3) "avviso di risoluzione (RA)" : indicazione fornita all’equipaggio che raccomanda una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia oppure una limitazione di manovra intesa a mantenere una separazione esistente;

 

4) "avviso di traffico (TA)" : indicazione fornita all’equipaggio per segnalare che la prossimità di un altro aeromobile rappresenta una potenziale minaccia.

 

     Art. 3. Sistema anticollisione di bordo (ACAS)

1. Gli aeromobili di cui alla sezione I dell’allegato de presente regolamento sono equipaggiati e utilizzati in conformità alle norme e procedure specificate nell’allegato.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che l’esercizio degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 216/2008 ottemperi alle norme e procedure specificate nell’allegato in conformità alle condizioni stabilite in tale articolo.

 

     Art. 4. Disposizioni speciali da applicare agli operatori soggetti al regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio [3]

1. In deroga alle norme OPS 1.668 e OPS 1.398 dell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91, l’articolo 3 e l’allegato del presente regolamento si applicano agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 1, lettera a).

 

2. Qualsiasi altro obbligo imposto agli operatori aerei dal regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda l’approvazione, l’installazione o il funzionamento delle apparecchiature continua ad applicarsi al sistema ACAS II.

 

     Art. 5. Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 marzo 2012.

 

3. In deroga al paragrafo 2, nel caso di un aeromobile munito di certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato prima del 1 marzo 2012, le disposizioni degli articoli 3 e 4 si applicano solo a partire dal 1 dicembre 2015.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

 

[2] GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

 

[3] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

 

 

ALLEGATO

 

Sistema anticollisione di bordo (ACAS) II

 

[Part-ACAS]

 

Sezione I — Apparecchiatura ACAS II

 

AUR.ACAS.1005 Requisito di rendimento

 

1) I seguenti aeromobili a turbina devono essere equipaggiati della versione 7.1 del sistema anticollisione ACAS II:

 

a) aeromobili con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg; oppure

 

b) aeromobili autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.

 

2) Un aeromobile al quale non si fa riferimento al punto 1 e che tuttavia è equipaggiato, su base volontaria, con il sistema ACAS II, deve disporre della versione 7.1 del sistema anticollisione.

 

3) Il punto 1 non si applica ai sistemi di aeromobili senza pilota.

 

Sezione II — Operazioni

 

AUR.ACAS.2005 Uso del sistema ACAS II

 

1) Il sistema ACAS II deve essere utilizzato durante il volo, fatto salvo quanto prevede la lista degli equipaggiamenti minimi specificata all’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91, in una modalità che consenta di produrre le indicazioni RA per l’equipaggio ove sia rilevata una prossimità irregolare con un altro aeromobile, tranne qualora sia richiesta un’inibizione della modalità RA (utilizzando solo un TA o un suo equivalente) a causa di una procedura anomala o di condizioni di limitazione delle prestazioni.

 

2) Quando è prodotto un RA dal sistema ACAS II:

 

a) il pilota in volo deve conformarsi immediatamente alle indicazioni del RA, anche se queste siano in conflitto con un’istruzione del controllo del traffico aereo (CTA), tranne quando ciò metta a repentaglio la sicurezza dell’aeromobile;

 

b) l’equipaggio deve notificare, con la massima tempestività consentita dal proprio carico di lavoro, all’unità CTA competente qualsiasi indicazione RA che comporti una deviazione dall’istruzione o dall’autorizzazione CTA attuale;

 

c) quando il conflitto è risolto, l’aeromobile deve:

 

i) essere ricondotto tempestivamente alle condizioni dell’istruzione o dell’autorizzazione CTA riconosciuta e la manovra deve essere notificata al CTA, oppure

 

ii) conformarsi a qualsiasi autorizzazione o istruzione modificata emessa dal CTA.

 

AUR.ACAS.2010 Addestramento sul sistema ACAS II

 

Gli operatori devono stabilire procedure operative e programmi di addestramento sul sistema ACAS II in modo che l’equipaggio di volo sia adeguatamente addestrato su come evitare collisioni e acquisisca competenza sull’uso delle apparecchiature del sistema ACAS II.