§ 17.1.155 - Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1077.
Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:25/10/2011
Numero:1077


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell’agenzia
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Compiti relativi al SIS II
Art. 4.  Compiti relativi al VIS
Art. 5.  Compiti relativi a Eurodac
Art. 6.  Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala
Art. 7.  Compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione
Art. 8.  Monitoraggio della ricerca
Art. 9.  Progetti pilota
Art. 10.  Natura giuridica
Art. 11.  Struttura
Art. 12.  Funzioni del consiglio di amministrazione
Art. 13.  Composizione del consiglio di amministrazione
Art. 14.  Presidenza del consiglio di amministrazione
Art. 15.  Riunioni del consiglio di amministrazione
Art. 16.  Modalità di voto
Art. 17.  Funzioni e poteri del direttore esecutivo
Art. 18.  Nomina del direttore esecutivo
Art. 19.  Gruppi consultivi
Art. 20.  Personale
Art. 21.  Interesse pubblico
Art. 22.  Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici e di riserva
Art. 23.  Privilegi e immunità
Art. 24.  Responsabilità
Art. 25.  Regime linguistico
Art. 26.  Accesso ai documenti
Art. 27.  Informazione e comunicazione
Art. 28.  Protezione dei dati
Art. 29.  Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Art. 30.  Sicurezza dell’agenzia
Art. 31.  Valutazione
Art. 32.  Bilancio
Art. 33.  Esecuzione del bilancio
Art. 34.  Norme finanziarie
Art. 35.  Lotta antifrode
Art. 36.  Azioni preparatorie
Art. 37.  Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac
Art. 38.  Entrata in vigore e applicazione


§ 17.1.155 - Regolamento 25 ottobre 2011, n. 1077.

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(G.U.U.E. 1 novembre 2011, n. L 286)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74, l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l’articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l’articolo 85, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 88, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [2] e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [3]. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI stabiliscono che la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale durante un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del SIS II centrale e di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione.

 

(2) Il sistema d’informazione visti (VIS) è stato istituito con decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’ 8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) [4]. Il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) [5] stabilisce che la Commissione è responsabile della gestione operativa del VIS per un periodo transitorio. Al termine di tale periodo transitorio un organo di gestione deve essere incaricato della gestione operativa del VIS centrale e delle interfacce nazionali e deve essere incaricato di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione.

 

(3) Eurodac è stato istituito con regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2000, che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino [6]. Il regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio [7] fissa le necessarie modalità di applicazione.

 

(4) È necessario istituire un organo di gestione per assicurare la gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac, nonché di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione al termine del periodo transitorio ed eventualmente di altri sistemi di tecnologia dell’informazione (IT) su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fatta salva l’adozione di strumenti legislativi separati.

 

(5) Per creare sinergie è necessario affidare la gestione operativa di tali sistemi IT su larga scala ad un unico organismo, beneficiando di economie di scala, creando una massa critica e assicurando il tasso più elevato possibile di utilizzo del capitale e delle risorse umane.

 

(6) Nelle dichiarazioni comuni che accompagnano gli strumenti legislativi del SIS II e del VIS, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno invitato la Commissione a presentare, sulla base di una valutazione d’impatto, le proposte legislative necessarie a conferire a un’agenzia la gestione operativa a lungo termine del SIS II centrale e di determinati aspetti dell’infrastruttura di comunicazione, nonché del VIS.

 

(7) L’organo di gestione dovrebbe avere autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; dovrebbe pertanto costituirsi come un’agenzia di regolamentazione ("agenzia") avente personalità giuridica. Come è stato convenuto, l’agenzia dovrebbe aver sede a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS II e del VIS sono svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi IT è stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi in cui i compiti relativi, rispettivamente, allo sviluppo tecnico e alla gestione operativa di Eurodac dovrebbero essere svolti e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di riserva per Eurodac. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi, rispettivamente, per lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede, per un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema.

 

(8) È di conseguenza opportuno che i compiti dell’organo di gestione definiti nei regolamenti (CE) n. 1987/2006 e (CE) n. 767/2008 siano svolti dall’agenzia. Tali compiti comprendono ulteriori adeguamenti tecnici.

 

(9) Conformemente ai regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002, è stata istituita presso la Commissione un’unità centrale, alla quale è affidato il compito di gestire la banca dati centrale di Eurodac e altri compiti ad esso connessi. Per sfruttare le sinergie, l’agenzia dovrebbe subentrare nei compiti della Commissione relativi alla gestione operativa di Eurodac, compresi taluni compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione dalla data in cui l’agenzia assume le sue responsabilità.

 

(10) La funzione centrale dell’agenzia dovrebbe essere di assicurare i compiti relativi alla gestione operativa del SIS II, del VIS e di Eurodac e, in caso di decisione in tal senso, di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’agenzia dovrebbe essere altresì responsabile delle misure tecniche necessarie all’assolvimento dei compiti conferitile che non hanno carattere normativo. Tali responsabilità dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti normativi riservati alla Commissione in via esclusiva o alla Commissione assistita da un comitato, nei rispettivi strumenti legislativi che disciplinano i sistemi la cui gestione operativa è esercitata dall’agenzia.

 

(11) L’agenzia dovrebbe inoltre assolvere compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, del VIS e di Eurodac e di altri sistemi IT su larga scala che potrebbero esserle affidati in futuro.

 

(12) Inoltre, l’agenzia potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali compiti dovrebbero essere affidati all’agenzia soltanto mediante strumenti legislativi successivi e separati, preceduti da una valutazione d’impatto.

 

(13) L’agenzia dovrebbe essere responsabile del monitoraggio della ricerca e della realizzazione dei progetti pilota in conformità dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [8], per i sistemi IT su larga scala, in applicazione degli articoli da 67 a 89 TFUE, su richiesta esplicita della Commissione. Se incaricata della realizzazione di un progetto pilota, l’agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell’Unione europea.

 

(14) Affidare all’agenzia la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non dovrebbe pregiudicare le norme specifiche applicabili a tali sistemi. In particolare, sono pienamente applicabili le norme specifiche riguardanti le finalità, i diritti di accesso, le misure di sicurezza e gli altri requisiti di protezione dei dati per ciascun sistema IT su larga scala la cui gestione operativa è affidata all’agenzia.

 

(15) Per controllare in maniera efficace le funzioni dell’agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione. Quest’ultimo dovrebbe essere incaricato delle funzioni necessarie, in particolare per adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell’agenzia, adottare le norme finanziarie applicabili all’agenzia, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell’agenzia.

 

(16) Per quanto riguarda il SIS II, all’Ufficio europeo di polizia (Europol) e all’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), entrambi autorizzati ad accedere e consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in applicazione della decisione 2007/533/GAI, dovrebbe essere conferito lo status di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all’ordine del giorno questioni relative all’applicazione della decisione 2007/533/GAI. Sia Europol che Eurojust dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II, istituito ai sensi del presente regolamento.

 

(17) Per quanto riguarda il VIS, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione quando sono all’ordine del giorno questioni relative all’applicazione della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi [9]. Europol dovrebbe poter nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo VIS, istituito ai sensi del presente regolamento.

 

(18) Gli Stati membri dovrebbero avere diritto di voto nel consiglio di amministrazione dell’agenzia per quanto concerne un sistema IT su larga scala, ove siano vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quello specifico sistema. Anche la Danimarca dovrebbe avere diritto di voto per quanto concerne un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE ("protocollo sulla posizione della Danimarca"), di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quello specifico sistema nel proprio diritto interno.

 

(19) Gli Stati membri dovrebbero nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala ove siano vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quello specifico sistema. La Danimarca dovrebbe inoltre nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.

 

(20) Per garantirne la piena autonomia e indipendenza è opportuno che l’agenzia disponga di un bilancio autonomo alimentato dal bilancio generale dell’Unione europea. Il finanziamento dell’agenzia dovrebbe essere subordinato a un accordo dell’autorità di bilancio, secondo quanto indicato al punto 47 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [10]. Le procedure di bilancio e di discarico dell’Unione dovrebbero essere d’applicazione. La revisione contabile e l’esame della legalità e regolarità delle operazioni sottostanti dovrebbero essere effettuate dalla Corte dei conti.

 

(21) Nel quadro delle loro rispettive competenze, l’agenzia dovrebbe collaborare con altre agenzie dell’Unione, in particolare quelle istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, in particolare, l’agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Ove opportuno, essa dovrebbe altresì consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell’agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione concernenti la sicurezza delle reti.

 

(22) Quando assicura lo sviluppo e la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, l’agenzia dovrebbe osservare le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali, in particolare la strategia di gestione delle informazioni dell’Unione europea.

 

(23) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [11], dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali dal parte dell’agenzia. Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe poter ottenere dall’agenzia l’accesso a tutte le informazioni necessarie per le sue indagini. Conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione ha consultato il garante europeo della protezione dei dati, che ha espresso il suo parere il 7 dicembre 2009.

 

(24) Per assicurare trasparenza all’attività dell’agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [12]. Le attività dell’agenzia dovrebbero essere soggette al controllo del Mediatore europeo in conformità dell’articolo 228 TFUE.

 

(25) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [13], dovrebbe applicarsi all’agenzia, la quale dovrebbe aderire all’accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [14].

 

(26) Gli Stati membri che ospitano l’agenzia dovrebbero garantire le migliori condizioni possibili per assicurare il buon funzionamento dell’agenzia, ad esempio offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

 

(27) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale e al direttore esecutivo dell’agenzia si applichino lo statuto dei funzionari dell’Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea ("regime applicabile agli atri agenti"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [15] (congiuntamente "lo statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

 

(28) L’agenzia è un organismo istituito dall’Unione ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dovrebbe adottare le sue norme finanziarie di conseguenza.

 

(29) All’agenzia dovrebbe applicarsi il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 [16].

 

(30) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l’istituzione di un’agenzia a livello di Unione responsabile della gestione operativa e, se del caso, lo sviluppo di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, TUE.

 

(32) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, per quanto riguarda il SIS II e il VIS, si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. In conformità dell’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino [17], la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o meno attuare il contenuto del presente regolamento per quanto concerne Eurodac.

 

(33) Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dalla decisione 2007/533/GAI, il Regno Unito partecipa al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo (n. 19) sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE ("protocollo sull’acquis di Schengen"), e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [18].

 

Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e il VIS, che costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE, il Regno Unito, con lettera del 5 ottobre 2010 al presidente del Consiglio, ha chiesto di essere autorizzato a partecipare all’adozione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 4 del protocollo sull’acquis di Schengen. A norma dell’articolo 1 della decisione 2010/779/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2010, relativa alla richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’istituzione di un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia [19], il Regno Unito è stato autorizzato a partecipare al presente regolamento.

 

Inoltre, nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Eurodac, con lettera del 23 settembre 2009 al presidente del Consiglio il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento, a norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE ("protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda"). Pertanto il Regno Unito partecipa all’adozione del presente regolamento, è da esso vincolato ed è soggetto alla sua applicazione.

 

(34) Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano il SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e al VIS, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [20].

 

L’Irlanda non ha chiesto di partecipare all’adozione del presente regolamento, in conformità dell’articolo 4 del protocollo sull’acquis di Schengen. L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione nella misura in cui le sue disposizioni costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen in relazione al SIS II quale disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e al VIS.

 

Nella misura in cui le sue disposizioni riguardano Eurodac, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché alla luce di quanto sopra non è possibile assicurare l’applicabilità del presente regolamento all’Irlanda in tutti i suoi elementi, come prescritto dall’articolo 288 TFUE, l’Irlanda, fatti salvi i diritti ad essa conferiti dai suddetti protocolli, non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

 

(35) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, relativamente al SIS II e al VIS, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [21], che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo [22]. Per quanto riguarda Eurodac, il presente regolamento costituisce una nuova misura relativa a Eurodac ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia [23]. Di conseguenza, fatta salva la loro decisione di attuarlo nel proprio diritto interno, le delegazioni della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione della Repubblica d’Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell’agenzia, è opportuno concludere un nuovo accordo tra l’Unione e detti Stati.

 

(36) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, relativamente al SIS II e al VIS, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [24], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio [25]. Per quanto riguarda Eurodac, il presente regolamento costituisce una nuova misura relativa a Eurodac ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [26]. Di conseguenza, fatta salva la sua decisione di attuarlo nel proprio diritto interno, la delegazione della Confederazione svizzera dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività dell’agenzia, è opportuno concludere un nuovo accordo tra l’Unione e la Confederazione svizzera.

 

(37) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, relativamente al SIS II e al VIS, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [27], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio [28]. Per quanto riguarda Eurodac, il presente regolamento costituisce una nuova misura relativa a Eurodac ai sensi del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [29]. Di conseguenza, la delegazione del Principato del Liechtenstein dovrebbe partecipare al consiglio di amministrazione dell’agenzia. Per stabilire le modalità supplementari, per esempio quelle riguardanti il diritto di voto, che consentono la partecipazione del Principato del Liechtenstein alle attività dell’agenzia, è opportuno concludere un nuovo accordo tra l’Unione e il Principato del Liechtenstein,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO

 

Art. 1. Istituzione dell’agenzia

1. È istituita un’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("l’agenzia").

 

2. L’agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d’informazione visti (VIS) e di Eurodac.

 

3. L’agenzia può inoltre essere incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia diversi da quelli di cui al paragrafo 2, solo se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi sulla base degli articoli da 67 a 89 TFUE, tenendo conto, ove opportuno, degli sviluppi della ricerca di cui all’articolo 8 del presente regolamento e dei risultati dei progetti pilota di cui all’articolo 9 del presente regolamento.

 

4. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala, conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di loro, inclusa la responsabilità per l’infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi IT su larga scala non si scambiano dati o non consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, salvo se così previsto da una specifica base giuridica.

 

     Art. 2. Obiettivi

Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli strumenti legislativi che disciplinano i sistemi IT su larga scala, l’agenzia garantisce:

 

a) un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala;

 

b) la gestione efficiente e finanziariamente responsabile dei sistemi IT su larga scala;

 

c) un servizio di qualità adeguatamente elevata per gli utenti dei sistemi IT su larga scala;

 

d) continuità e un servizio ininterrotto;

 

e) un livello elevato di protezione dei dati, conformemente alle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche per ciascun sistema IT su larga scala;

 

f) un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale, in conformità delle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala; e

 

g) l’utilizzazione di un’adeguata struttura di gestione di progetto per lo sviluppo efficiente di sistemi IT su larga scala.

 

CAPO II

 

COMPITI

 

     Art. 3. Compiti relativi al SIS II

Con riguardo al SIS II, l’agenzia svolge:

 

a) i compiti che il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI attribuiscono all’autorità di gestione; e

 

b) i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, destinata in particolare per il personale SIRENE (SIRENE — informazioni supplementari richieste agli ingressi nazionali), nonché alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.

 

     Art. 4. Compiti relativi al VIS

Con riguardo al VIS, l’agenzia svolge:

 

a) i compiti che il regolamento (CE) n. 767/2008 e la decisione 2008/633/GAI attribuiscono all’organo di gestione; e

 

b) i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del VIS.

 

     Art. 5. Compiti relativi a Eurodac [1]

Con riguardo a Eurodac, l'agenzia svolge:

 

a) i compiti attribuiti all'agenzia conformemente al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto; e

b) i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di Eurodac.

 

     Art. 6. Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala

Ove sia incaricata della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1, paragrafo 3, l’agenzia svolge, se del caso, compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di tali sistemi.

 

     Art. 7. Compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione

1. L’agenzia svolge i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione attribuiti all’organo di gestione dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

 

2. Conformemente agli strumenti legislativi di cui al paragrafo 1, i compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione (compresi la gestione operativa e la sicurezza) sono suddivisi tra l’agenzia e la Commissione. Per assicurare la coerenza tra l’esercizio delle loro rispettive responsabilità, tra l’agenzia e la Commissione sono conclusi accordi di lavoro operativi, rispecchiati in un memorandum d’intesa.

 

3. L’infrastruttura di comunicazione è adeguatamente gestita e controllata al fine di proteggerla da minacce e di garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi IT su larga scala, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso l’infrastruttura di comunicazione.

 

4. Sono adottate misure adeguate comprendenti piani di sicurezza volti tra l’altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che durante la trasmissione di dati personali o il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione. Nessuna informazione operativa connessa al sistema circola senza cifratura nell’infrastruttura di comunicazione.

 

5. I compiti relativi alla gestione operativa dell’infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 4 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi SIS II, VIS o Eurodac o agli scambi SIRENE relativi al SIS II.

 

6. Fatti salvi i contratti esistenti sulla rete di SIS II, VIS e Eurodac la gestione delle chiavi criptate rimane di competenza dell’agenzia e non è esternalizzata ad alcun soggetto esterno di diritto privato.

 

     Art. 8. Monitoraggio della ricerca

1. L’agenzia segue gli sviluppi della ricerca per la gestione operativa del SIS II, del VIS, di Eurodac e di altri sistemi IT su larga scala.

 

2. L’agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per le questioni relative alla protezione dei dati, al garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 9. Progetti pilota

1. Soltanto su richiesta esplicita e circostanziata della Commissione, che ne ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, e in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione, l’agenzia, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera l), può realizzare progetti pilota di cui all’articolo 49, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per lo sviluppo e/o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala, in applicazione degli articoli da 67 a 89 TFUE.

 

L’agenzia informa regolarmente il Parlamento europeo, il Consiglio e, per le questioni relative alla protezione dei dati, il garante europeo della protezione dei dati dell’evoluzione dei progetti pilota di cui al primo comma.

 

2. Gli stanziamenti per i progetti pilota richiesti dalla Commissione sono iscritti in bilancio per non più di due esercizi successivi.

 

CAPO III

 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 10. Natura giuridica

1. L’agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica.

 

2. L’agenzia gode, in tutti gli Stati membri, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e può stare in giudizio L’agenzia può anche concludere accordi sulla sua sede e sui siti istituiti conformemente al paragrafo 4 con gli Stati membri sui cui territori sono situati la sede e i siti tecnici e di riserva ("Stati membri ospitanti").

 

3. L’agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

 

4. L’agenzia ha sede a Tallinn, Estonia.

 

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all’articolo 1, paragrafo 3, agli articoli 3, 4, 5 e 7 sono svolti a Strasburgo, Francia.

 

Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau, Austria, se lo strumento legislativo che ne disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso prevede un sito di riserva.

 

     Art. 11. Struttura

1. La struttura amministrativa e di gestione dell’agenzia è composta da:

 

a) un consiglio di amministrazione;

 

b) un direttore esecutivo;

 

c) gruppi consultivi.

 

2. La struttura dell’agenzia comprende altresì:

 

a) un responsabile della protezione dei dati;

 

b) un responsabile della sicurezza;

 

c) un contabile.

 

     Art. 12. Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Per permettere all’agenzia di svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione:

 

a) nomina e, se necessario, revoca il direttore esecutivo conformemente all’articolo 18;

 

b) esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l’operato, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

 

c) stabilisce la struttura organizzativa dell’agenzia previa consultazione della Commissione;

 

d) stabilisce il regolamento interno dell’agenzia previa consultazione della Commissione;

 

e) approva, su proposta del direttore esecutivo, gli accordi sulla sede relativi alla sede dell’agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva in conformità dell’articolo 10, paragrafo 4, che il direttore esecutivo deve firmare con gli Stati membri ospitanti;

 

f) adotta, di concerto con la Commissione, le necessarie disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari;

 

g) adotta le necessarie disposizioni di esecuzione relative al distacco di esperti nazionali presso l’agenzia;

 

h) adotta un programma di lavoro pluriennale basato sui compiti di cui al capo II, partendo da un progetto presentato dal direttore esecutivo di cui all’articolo 17, previa consultazione dei gruppi consultivi di cui all’articolo 19 e previa ricezione del parere della Commissione. Fatta salva la procedura annuale di bilancio, il programma di lavoro pluriennale comprende una stima di bilancio pluriennale e valutazioni ex ante volte a strutturare gli obiettivi e le diverse fasi della pianificazione pluriennale;

 

i) adotta un piano pluriennale in materia di politica del personale e un progetto di programma di lavoro annuale e li presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Commissione e all’autorità di bilancio;

 

j) adotta, entro il 30 settembre di ogni anno, e sentito il parere della Commissione, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, e conformemente alla procedura annuale di bilancio e al programma legislativo dell’Unione nei settori disciplinati dagli articoli da 67 a 89 TFUE, il programma di lavoro annuale dell’agenzia per l’anno successivo; provvede inoltre affinché il programma di lavoro adottato sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicato;

 

k) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale di attività dell’agenzia per l’anno precedente confrontando, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e entro il 15 giugno dello stesso anno la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; la relazione annuale di attività è pubblicata;

 

l) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell’agenzia, compresa l’attuazione dei progetti pilota di cui all’articolo 9, conformemente all’articolo 32, all’articolo 33, paragrafo 6, e all’articolo 34;

 

m) adotta le norme finanziarie applicabili all’agenzia ai sensi dell’articolo 34;

 

n) nomina un contabile, che è funzionalmente indipendente nell’espletamento dei suoi compiti;

 

o) assicura un seguito adeguato alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di revisione contabile e valutazioni, sia interne che esterne;

 

p) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti della sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;

 

q) nomina un responsabile della sicurezza;

 

r) nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001;

 

s) adotta entro il 22 maggio 2012 le modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

 

t) adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI e del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;

 

u) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013 [2];

v) presenta osservazioni sulle relazioni del garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE n. 1987/2006, all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 e assicura adeguato seguito a tali controlli [3];

 

w) pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità, rispettivamente, dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

 

x) elabora statistiche sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 [4];

 

y) provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all’articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;

 

z) provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco delle unità conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 [5];

 

aa) svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.

 

2. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa di sistemi IT su larga scala.

 

     Art. 13. Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

 

2. Ogni Stato membro e la Commissione nominano i membri del consiglio di amministrazione e i membri supplenti entro il 22 gennaio 2012. Allo scadere di tale periodo la Commissione convoca il consiglio di amministrazione. In caso di assenza i membri sono rappresentati dai loro supplenti.

 

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base all’alto livello della loro pertinente esperienza e competenza in materia di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e alle loro conoscenze in materia di protezione di dati.

 

4. Il mandato dei membri è di quattro anni. È rinnovabile una volta. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all’eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

 

5. I paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure Eurodac partecipano alle attività dell’agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.

 

     Art. 14. Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri.

 

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, qualora la loro appartenenza al consiglio di amministrazione termini in un qualsiasi momento durante il loro mandato, questo scade automaticamente alla stessa data.

 

3. Il presidente e il vicepresidente sono eletti soltanto fra i membri del consiglio di amministrazione nominati dagli Stati membri e che sono pienamente vincolati, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall’agenzia.

 

     Art. 15. Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato su richiesta:

 

a) del suo presidente;

 

b) di almeno un terzo dei suoi membri;

 

c) della Commissione;

 

d) del direttore esecutivo.

 

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi.

 

2. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione.

 

3. I membri del consiglio di amministrazione possono farsi assistere da esperti che fanno parte dei gruppi consultivi.

 

4. Europol e Eurojust possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS II, in relazione all'applicazione della decisione 2007/533/GAI. Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013 [6].

 

5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

 

6. L’agenzia provvede a dotare il consiglio di amministrazione di una segreteria.

 

     Art. 16. Modalità di voto

1. Fatti salvi il paragrafo 5 del presente articolo, l’articolo 12, paragrafo 1, lettera j), e l’articolo 18, paragrafi 1 e 7, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ogni membro del consiglio di amministrazione dispone di un voto.

 

3. Ogni membro nominato da uno Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell’Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala gestito dall’agenzia può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti quel sistema.

 

Inoltre, per quanto concerne la Danimarca, essa può esprimere il proprio voto su questioni riguardanti tale sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di detto sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.

 

4. Per quanto riguarda i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, si applica l’articolo 37.

 

5. In caso di disaccordo tra i membri sulla questione se una votazione riguardi o meno uno specifico sistema IT su larga scala, qualsiasi decisione che stabilisca che non lo riguarda è adottata a maggioranza dei due terzi.

 

6. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.

 

7. Il regolamento interno dell’agenzia stabilisce modalità di votazione più particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

 

     Art. 17. Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L’agenzia è gestita e rappresentata dal direttore esecutivo.

 

2. Il direttore esecutivo è indipendente nell’espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

 

3. Fatto salvo l’articolo 12, il direttore esecutivo si assume la completa responsabilità dei compiti affidati all’agenzia ed è soggetto alla procedura di discarico annuale del Parlamento europeo per l’esecuzione del bilancio.

 

4. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio dei propri compiti.

 

5. Il direttore esecutivo:

 

a) si occupa della gestione corrente dell’agenzia;

 

b) garantisce il funzionamento dell’agenzia conformemente al presente regolamento;

 

c) prepara e applica le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dalla normativa applicabile;

 

d) definisce ed attua un sistema efficace di valutazione e controllo periodico:

 

i) dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche; e

 

ii) dell’agenzia, ivi inclusa la realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi;

 

e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

 

f) esercita nei confronti del personale dell’agenzia i poteri di cui all’articolo 20, paragrafo 3, e gestisce le questioni relative al personale;

 

g) fatto salvo l'articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi, rispettivamente, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013 [7];

 

h) negozia e, una volta approvato dal consiglio di amministrazione, firma l’accordo relativo alla sede dell’agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva con il governo degli Stati membri ospitanti.

 

6. Il direttore esecutivo sottopone al consiglio di amministrazione, per adozione, in particolare i progetti dei seguenti atti:

 

a) programma di lavoro annuale dell’agenzia e relativa relazione annuale di attività, previa consultazione dei gruppi consultivi;

 

b) norme finanziarie applicabili all’agenzia;

 

c) programma di lavoro pluriennale;

 

d) bilancio per l’esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;

 

e) piano strategico pluriennale per il personale;

 

f) mandato per la valutazione di cui all’articolo 31;

 

g) modalità pratiche di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;

 

h) misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza ed un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro;

 

i) relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera t), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera u), sulla base dei risultati del controllo e della valutazione [8];

 

j) elenco annuale, a fini di pubblicazione, delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l’elenco degli uffici N.SIS II e degli uffici SIRENE, di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera y), e l’elenco delle autorità di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera z).

 

7. Il direttore esecutivo svolge ogni altro compito conformemente al presente regolamento.

 

     Art. 18. Nomina del direttore esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo per un periodo di cinque anni da un elenco di candidati ammissibili selezionati tramite un concorso generale organizzato dalla Commissione. La procedura di selezione prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri strumenti d’informazione di un invito a manifestare interesse. Il consiglio di amministrazione può richiedere l’organizzazione di una nuova procedura se non è persuaso dell’idoneità di nessuno dei candidati inclusi nell’elenco. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei suoi meriti personali, alla sua esperienza in materia di sistemi IT su larga scala e alle sue capacità amministrative, finanziarie e di gestione ed alle sue conoscenze in materia di protezione di dati. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

 

2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo detta dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere nel quale espone la sua opinione sul candidato selezionato. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo del modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato.

 

3. Nei nove mesi che precedono la fine del mandato di cinque anni, il consiglio di amministrazione, in stretta consultazione con la Commissione, procede a una valutazione nel cui ambito esamina, in particolare, i risultati ottenuti durante il primo mandato del direttore esecutivo e il modo in cui sono stati conseguiti.

 

4. Il consiglio d’amministrazione, tenuto conto della relazione di valutazione e solo quando gli obiettivi e i compiti dell’agenzia lo giustificano, può prorogare una volta il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni.

 

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Nel mese precedente tale proroga, il direttore esecutivo è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni.

 

6. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

 

7. Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione adotta tale decisione a maggioranza di due terzi di tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

 

     Art. 19. Gruppi consultivi

1. I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:

 

a) gruppo consultivo SIS II;

 

b) gruppo consultivo VIS;

 

c) gruppo consultivo Eurodac;

 

d) ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tale sistema IT su larga scala.

 

2. Ogni Stato membro che sia vincolato, in base al diritto dell’Unione, da strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala, e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema IT su larga scala in questione con un mandato di tre anni, rinnovabile.

 

Per quanto riguarda la Danimarca, essa nomina parimenti un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.

 

Ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, alle misure relative a Eurodac e alle misure relative ad altri sistemi IT su larga scala che partecipa a un determinato sistema IT su larga scala nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo al sistema IT su larga scala in questione.

 

3. Sia Europol che Eurojust possono nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac [9].

 

4. I membri del consiglio di amministrazione non sono membri di nessun gruppo consultivo. Il direttore esecutivo o il rappresentante del direttore esecutivo può presenziare a tutte le riunioni dei gruppi consultivi in qualità di osservatori.

 

5. Le procedure per il funzionamento e la cooperazione dei gruppi consultivi sono specificate nel regolamento interno dell’agenzia.

 

6. Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere ad un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, il parere rispecchia la posizione motivata della maggioranza dei membri. È messa a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac possono esprimere pareri sulle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

 

7. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac facilita le attività dei gruppi consultivi.

 

8. L’articolo 14 si applica alla presidenza dei gruppi consultivi, mutatis mutandis.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 20. Personale

1. Al personale dell’agenzia e al direttore esecutivo si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello stesso.

 

2. Ai fini dell’attuazione dello statuto, l’agenzia è considerata un’agenzia ai sensi dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

 

3. Nei confronti del proprio personale, l’agenzia esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti.

 

4. Il personale dell’agenzia è composto di funzionari e agenti temporanei o contrattuali. Il consiglio di amministrazione dà il proprio assenso su base annuale qualora i contratti che il direttore esecutivo intende rinnovare diventino contratti a tempo indeterminato in base al regime applicabile agli altri agenti.

 

5. L’agenzia non assume personale interinale per svolgere mansioni finanziarie considerate sensibili.

 

6. La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l’agenzia. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto del piano pluriennale in materia di politica del personale, adotta le misure di attuazione necessarie a tal fine.

 

7. Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari, l’agenzia applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

 

8. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le necessarie disposizioni di esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari.

 

     Art. 21. Interesse pubblico

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine, essi emettono una dichiarazione scritta d’impegno annuale e pubblica.

 

L’elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato nel sito Internet dell’agenzia.

 

     Art. 22. Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici e di riserva

Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’agenzia negli Stati membri ospitanti e alle strutture che tali Stati membri devono mettere a disposizione, e le norme specifiche applicabili negli Stati membri ospitanti al direttore esecutivo, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo sulla sede dell’agenzia e in accordi sui siti tecnici e di riserva conclusi fra l’agenzia e gli Stati membri ospitanti, previa approvazione del consiglio d’amministrazione.

 

     Art. 23. Privilegi e immunità

All’agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

 

     Art. 24. Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell’agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

 

2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’agenzia.

 

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

 

4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

 

5. La responsabilità personale del personale dell’agenzia verso l’agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto.

 

     Art. 25. Regime linguistico

1. All’agenzia si applica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea [30].

 

2. Fatte salve le decisioni adottate in base all’articolo 342 TFUE, il programma di lavoro annuale e la relazione annuale di attività di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere j) e k), sono redatti in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

 

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

 

     Art. 26. Accesso ai documenti

1. In base ad una proposta del direttore esecutivo ed entro sei mesi dal 1 dicembre 2012, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all’accesso ai documenti dell’agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001.

 

2. Le decisioni adottate dall’agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea alle condizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 228 e 263 TFUE.

 

     Art. 27. Informazione e comunicazione

1. L’agenzia effettua comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni conformemente agli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala e di propria iniziativa. Essa assicura, in particolare, che oltre alla pubblicazione specificata all’articolo 12, paragrafo 1, lettere j), k), w) e y), e all’articolo 33, paragrafo 8, il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla sua attività.

 

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione del paragrafo 1.

 

     Art. 28. Protezione dei dati

1. Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati stabilite dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala, le informazioni trattate dall’agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001.

 

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell’agenzia e in particolare della sezione 8, relativa al responsabile della protezione dei dati.

 

     Art. 29. Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L’agenzia applica i principi in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione [31], ivi incluse le disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione delle informazioni classificate e le misure relative alla sicurezza materiale.

 

2. L’agenzia applica altresì i principi di sicurezza relativi al trattamento delle informazioni sensibili non classificate adottati e applicati dalla Commissione.

 

3. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all’articolo 2 e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera p), la struttura interna dell’agenzia necessaria ai fini dell’applicazione degli appropriati principi di sicurezza.

 

     Art. 30. Sicurezza dell’agenzia

1. L’agenzia è responsabile della sicurezza e del mantenimento dell’ordine negli edifici, nei locali e sui terreni da essa utilizzati. L’agenzia applica i principi di sicurezza e le pertinenti disposizioni degli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso dei sistemi IT su larga scala.

 

2. Gli Stati membri ospitanti prendono tutte le misure efficaci e adeguate per mantenere l’ordine e la sicurezza nelle immediate vicinanze degli edifici, dei locali e dei terreni utilizzati dall’agenzia e forniscono a quest’ultima una protezione adeguata conformemente all’accordo relativo alla sede dell’agenzia e agli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva pertinenti, garantendo nel contempo il libero accesso a tali edifici, locali e terreni alle persone autorizzate dall’agenzia.

 

     Art. 31. Valutazione

1. Entro tre anni dal 1 dicembre 2012, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione, in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione, effettua una valutazione dell’operato dell’agenzia. La valutazione esamina come e in che misura l’agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempia ai compiti stabiliti dal presente regolamento. La valutazione esamina altresì il ruolo dell’agenzia nel contesto di una strategia dell’Unione intesa a stabilire a livello di Unione un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente da realizzare nei prossimi anni.

 

2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, previa consultazione del consiglio di amministrazione, formula raccomandazioni sulle modifiche da apportare al presente regolamento, anche per renderlo maggiormente conforme alla strategia dell’Unione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette tali raccomandazioni, insieme al parere del consiglio di amministrazione e ad opportune proposte, al Parlamento europeo, al Consiglio e al garante europeo della protezione dei dati.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 32. Bilancio

1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’agenzia comprendono:

 

a) un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione Commissione);

 

b) un contributo dei paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac;

 

c) contributi finanziari degli Stati membri.

 

2. Le spese dell’agenzia comprendono, tra l’altro, le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di esercizio e le spese attinenti a contratti o accordi conclusi dall’agenzia. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall’agenzia, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio successivo, unitamente alla tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

 

3. Le entrate e le spese dell’agenzia devono risultare in pareggio.

 

4. Il consiglio di amministrazione, sulla base del progetto stabilito dal direttore esecutivo, adotta il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio successivo.

 

5. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell’agenzia e gli orientamenti generali che le giustificano entro il 10 febbraio di ogni anno e il progetto definitivo dello stato di previsione entro il 31 marzo di ogni anno.

 

6. Entro il 31 marzo di ogni anno il consiglio di amministrazione presenta alla Commissione e all’autorità di bilancio:

 

a) il suo progetto di programma di lavoro annuale;

 

b) il suo piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale, elaborato conformemente agli orientamenti stabiliti dalla Commissione;

 

c) le informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei e contrattuali definiti nello statuto per gli anni n-1 e n, nonché una stima per l’anno n+1;

 

d) informazioni sui contributi in natura concessi all’agenzia dagli Stati membri ospitanti;

 

e) una stima del saldo del risultato dell’esecuzione del bilancio per l’anno n-1.

 

7. Lo stato di previsione è trasmesso dalla Commissione all’autorità di bilancio unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

 

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell’organico nonché l’importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale che trasmette all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 TFUE.

 

9. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all’agenzia. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’agenzia.

 

10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

 

11. Qualsiasi modifica del bilancio, ivi inclusa la tabella dell’organico, segue la medesima procedura.

 

12. Il consiglio d’amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che può avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione e i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, esso notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto, che intende formulare detto parere. In mancanza di risposta, l’agenzia può procedere con l’operazione prevista.

 

     Art. 33. Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’agenzia.

 

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

 

3. Entro il 1 marzo che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’agenzia comunica al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori dell’agenzia corredati della relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

4. Entro il 31 marzo che segue l’esercizio chiuso, il contabile dell’agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche all’autorità di bilancio.

 

5. Al ricevimento delle osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’agenzia, ai sensi dell’articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere.

 

6. Il consiglio d’amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’agenzia.

 

7. Entro il 1 luglio che segue l’esercizio chiuso, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, all’autorità di bilancio, al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, nonché ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac.

 

8. I conti definitivi sono pubblicati.

 

9. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al Consiglio di amministrazione.

 

10. Su richiesta del Parlamento europeo, il direttore esecutivo presenta le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa, secondo quanto previsto dall’articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno n+2, relativamente all’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.

 

     Art. 34. Norme finanziarie

Le norme finanziarie applicabili all’agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’agenzia e previo accordo della Commissione.

 

     Art. 35. Lotta antifrode

1. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illeciti si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.

 

2. L’agenzia aderisce all’accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le opportune disposizioni, applicabili a tutto il personale dell’agenzia.

 

3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell’agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 36. Azioni preparatorie

1. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento iniziale dell’agenzia finché questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio.

 

2. A tal fine, fino a quando il direttore esecutivo non assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 18, la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari, compreso uno che svolga le funzioni di direttore esecutivo. Il direttore esecutivo ad interim può essere designato solo una volta convocato il consiglio di amministrazione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2.

 

Se il direttore esecutivo ad interim non assolve agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, il consiglio di amministrazione può chiedere alla Commissione di designare un nuovo direttore esecutivo ad interim.

 

3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell’agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione, e può concludere contratti, anche relativi al personale, in seguito all’adozione della tabella dell’organico dell’agenzia. Se giustificato, il consiglio di amministrazione può imporre restrizioni ai poteri del direttore esecutivo ad interim.

 

     Art. 37. Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac

Conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell’agenzia dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto.

 

     Art. 38. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

L’agenzia assume le responsabilità ad essa conferite agli articoli da 3 a 9 a decorrere dal 1 dicembre 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

 

[1] Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 settembre 2011.

 

[2] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

 

[3] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

 

[4] GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

 

[5] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

 

[6] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

 

[7] Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l’"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 1).

 

[8] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[9] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.

 

[10] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[11] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[12] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

 

[13] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[14] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

 

[15] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

 

[16] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

 

[17] GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 38.

 

[18] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

 

[19] GU L 333 del 17.12.2010, pag. 58.

 

[20] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

 

[21] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

 

[22] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

 

[23] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

 

[24] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

 

[25] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

 

[26] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

 

[27] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

 

[28] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

 

[29] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

 

[30] GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

 

[31] GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 38 del Regolamento (UE) n. 603/2013, con la decorrenza ivi prevista all'art. 46.