§ 2.1.154 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.
Disposizioni per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:27/01/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed abrogazioni
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 2.1.154 - L.R. 27 gennaio 2012, n. 3.

Disposizioni per l’attuazione del piano di rientro del settore sanitario

(B.U. 28 gennaio 2012, n. 6)

 

Art. 1. Modifiche ed abrogazioni

1. L’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011) è così modificato:

a) il comma 209 è sostituito dal seguente:

“209. Il CEINGE è centro di riferimento per la genetica molecolare e, attraverso la stipula di specifici protocolli d’intesa, fornisce le prestazioni specialistiche di alta complessità, in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con i principi di riorganizzazione della rete laboratoristica regionale di cui al decreto del commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario 30 settembre 2010, n. 55.”;

b) il comma 221 è sostituito dal seguente:

“221. L’Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare (ORSA) svolge le funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all’uomo in coerenza con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati, ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e con il Piano Sanitario Regionale, di cui al decreto commissariale 22 marzo 2011, n. 22.”;

c) al comma 225 dopo le parole “è abrogato” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2,comma 88, della legge 191/2009”;

d) il comma 244 è sostituito dal seguente:

“244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell’Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) in una struttura tecnica,in materia di politica sanitaria regionale. Per l’intera durata del Piano di rientro del settore sanitario, la struttura tecnica assicura il proprio supporto alle attività del commissario ad acta e alla programmazione sanitaria del Servizio sanitario regionale (SSR)”;

e) i commi 210, 211, 212, 217, 218, 219, 222, 223, 238, 239, 241, 243 sono abrogati.

2. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è così modificato:

a) al comma 10 dopo le parole “altre ASL e AO della Regione” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88 della legge 191/2009.”;

b) al comma 13 bis, alla fine, dopo le parole “dei livelli essenziali di assistenza” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”;

c) al comma 14 dopo le parole “delle amministrazioni centrali” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”;

d) al comma 14 quinquies dopo le parole “anche per macro aree” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”;

e) al comma 15 dopo le parole “dei servizi non sanitari delle ASL e delle AO” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”;

f) al comma 15 bis dopo le parole “secondo le modalità della stessa definite” sono aggiunte le seguenti “in coerenza con la Programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009”.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.