§ 6.3.252 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 49.
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/12/2011
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 2.  (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 3.  (Residui attivi e passivi presunti)
Art. 4.  (Residui perenti)
Art. 5.  (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011)
Art. 6.  (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)
Art. 7.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 8.  (Fondo di riserva per spese impreviste)
Art. 9.  (Fondo di riserva di cassa)
Art. 10.  (Quadro generale riassuntivo)
Art. 11.  (Classificazione dell’entrata e della spesa)
Art. 12.  (Bilancio pluriennale)
Art. 13.  (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
Art. 14.  (Erogazione al Consiglio regionale)
Art. 15.  (Allegati del bilancio)
Art. 16.  (Pubblicazione)


§ 6.3.252 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 49.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014.

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 23 - S.S. 29 dicembre 2011, n. 6)

 

Art. 1. (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 9.836.031.742,88 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2012, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2^ colonna).

 

2. È approvato in euro 1.830.789.205,79 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge (tabella A – 2^ colonna - riga contabilità speciali).

 

3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2012.

 

4. È approvato in euro 9.836.031.742,88 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l'anno finanziario 2012, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2^ colonna).

5. È approvato in euro 1.830.789.205,79 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge (tabella B – 2^ colonna - riga contabilità speciali).

 

6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2012, è autorizzato nell'ambito del documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, l'aggiornamento automatico dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2011.

 

     Art. 2. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 12.148.001.190,85 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2012, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3^ colonna).

 

2. È approvato in euro 1.965.525.272,91 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge (tabella A – 3^ colonna – riga contabilità speciali).

 

3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2012.

 

4. È approvato in euro 10.185.396.220,58 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l'anno finanziario 2012, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3^ colonna).

 

5. È approvato in euro 1.930.522.119,76 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2012, annesso alla presente legge (tabella B – 3^ colonna – riga contabilità speciali).

 

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

     Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 6.436.388.791,10 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2012, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1^ colonna).

 

2. È approvato in euro 134.736.067,12 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2012, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1^ colonna - riga contabilità speciali).

 

3. È approvato in euro 2.346.972.601,12 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1° gennaio 2012, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1^ colonna).

 

4. È approvato in euro 99.732.913,97 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2012, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1^ colonna - riga contabilità speciali).

 

     Art. 4. (Residui perenti)

1. L'importo complessivo presunto degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2012 a norma dell'articolo 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è pari ad euro 500.000.000,00, di cui euro 200.000.000,00 di parte corrente ed euro 300.000.000,00 di parte in conto capitale.

 

2. L'importo complessivo da iscrivere nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2012, è determinato in euro 300.000.000,00 di cui euro 150.000.000,00 (capitolo 7003101) di parte corrente ed euro 150.000.000,00 di parte in conto capitale (7003201).

 

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

 

     Art. 5. (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2011)

1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011 applicata al bilancio di previsione 2012, determinata in euro 4.485.437.048,95 è utilizzata per come di seguito specificato:

 

- euro 3.018.983.865,63 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell'esercizio 2011 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A dell'allegato 1 al bilancio;

 

- euro 300.000.000,00 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B dell'allegato 1 al bilancio;

 

- euro 25.258.067,03 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C dell'allegato 1 al bilancio;

 

- euro 1.041.195.116,29 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui ai capitoli 83010301, 83010302, 83010304, 83010305 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012;

 

- euro 100.000.000,00 per la copertura del fondo pluriennale indistinto di cui al capitolo 83010303 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.

 

     Art. 6. (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura del disavanzo finanziario derivante dalla copertura della quota regionale di cofinanziamento del POR 2007-2013 già autorizzato dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, e da successive modifiche ed integrazioni, per un importo massimo di euro 264.978.477,47, così come indicato nell'apposito allegato n. 3 "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2012 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento". Nella predetta somma sono compresi gli importi per euro 199.378.855,28 relativi alle operazioni di indebitamento autorizzate negli esercizi precedenti con l'articolo 6, comma 1, delle leggi di bilancio dal 2008 al 2011, ma non perfezionate ed accertate ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità.

 

2. I mutui di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale saranno contratti, per una durata massima di anni venti subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e compatibilmente con il limite imposto dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e con la normativa vigente in materia di rispetto del patto di stabilità.

 

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui trovano copertura nello stanziamento di cui all'UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014. Per gli anni successivi al 2014 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.

 

4. I mutui autorizzati con legge regionale negli anni precedenti e non perfezionati nel corso dei medesimi anni possono essere stipulati, compatibilmente con la normativa vigente in materia, nel corso dell'esercizio finanziario 2012.

 

     Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all'UPB 8.2.01.01, ed è determinato per l'esercizio finanziario 2012 in euro 9.229.732,51.

 

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per spese impreviste, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.02, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2012 in euro 50.000,00.

 

     Art. 9. (Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2012 in euro 700.000.000,00.

 

     Art. 10. (Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2012, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 11. (Classificazione dell’entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

 

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

     Art. 12. (Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2012/2014 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 13. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

2. Le variazioni al bilancio 2012 sono altresì autorizzate con le modalità previste dalle disposizioni adottate dalla Regione in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

 

     Art. 14. (Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi iscritti all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa, pari ad euro 70.000.000,00, sono messi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 15. (Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

 

- Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

 

- Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

 

- Allegato n. 3, concernente l’elenco delle spese per investimento a carico del bilancio regionale da finanziare con mutuo o con altre forme di indebitamento ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;

 

- Allegato n. 4, contenente la nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 16. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.