§ 6.3.251 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 48.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (Legge finanziaria).


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:23/12/2011
Numero:48


Sommario
Art. 1.  (Fondi Speciali)
Art. 2.  (Rifinanziamento leggi regionali)
Art. 3.  (Norma finanziaria)
Art. 4.  (Pubblicazione)


§ 6.3.251 - L.R. 23 dicembre 2011, n. 48.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 (Legge finanziaria).

(B.U. 16 dicembre 2011, n. 23 - S.S. 29 dicembre 2011, n. 6)

 

Art. 1. (Fondi Speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui agli articoli 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2012 sono determinati rispettivamente in euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (UPB 8.1.01.01) ed in euro 452.035,16 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (UPB 8.1.01.02), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 2. (Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per l'esercizio finanziario 2012 in euro 325.804.150,73 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2012.

 

2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, alle UPB e ai capitoli della spesa.

 

     Art. 4. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)