Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali e a partecipazione regionale |
Data: | 28/12/2011 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 28 settembre 2011, n, 35) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28 settembre 2011, n. 35) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.41 - L.R. 28 dicembre 2011, n. 50. [1]
Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35.
(B.U. 16 dicembre 2011, n. 23 - S.S. 30 dicembre 2011, n. 7)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
«1 bis. Il riconoscimento della Fondazione "T. Campanella" come ente di diritto pubblico ha effetto dalla data in cui, a cura del Presidente della Regione, è eseguita la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche private prevista dall'articolo 3, comma 3, della stessa
Art. 2. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della
«3 bis. Il Presidente della Regione provvederà alla cancellazione della Fondazione in atto esistente dal registro delle persone giuridiche private nel rispetto di quanto previsto dal punto 4 delle “Proposte tecniche per l'integrazione/modifica del piano di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale della Regione Calabria”».
Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
«1. Al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare alcuna interruzione dell'offerta sanitaria, la Fondazione in atto esistente è autorizzata a bandire ed espletare procedure di selezione del personale conformi a quelle pubbliche previste per l'accesso ai ruoli degli enti del SSN. La Fondazione, una volta riconosciuta ente di diritto pubblico, può assumere, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 il personale risultato idoneo nelle suddette procedure nei limiti della dotazione organica definita ai sensi dell'articolo 4, e compatibilmente con le risorse finanziarie ad essa assegnate».
Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
«4. L'effetto abrogativo dell'articolo 21 della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio 2012, n. 214, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.