Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 74. Persona e famiglia |
Capitolo: | 74.3 stranieri |
Data: | 27/09/2011 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2000, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 74.3.37 - D.P.C.M. 27 settembre 2011, n. 191.
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
(G.U. 22 novembre 2011, n. 272)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
Visto il
Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 9 del
Vista la deliberazione del Comitato per i minori stranieri del 21 luglio 2009, contenente una proposta di modifica dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Sentita la Conferenza unificata di cui al
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
Decreta:
1. L'articolo 9 del
«Art. 9 (Soggiorno). - 1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i centoventi giorni, frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 150