Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 31/10/2011 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 71.2.198 - L. 31 ottobre 2011, n. 187.
Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
(G.U. 16 novembre 2011, n. 267)
1. Il comma 2 dell'articolo 13 del
«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».
1. L'articolo 9-bis del
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.