Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 30/11/2001 |
Numero: | 35 |
§ 2.14.53 - Legge regionale 30 novembre 2001, n. 35.
Abrogazione di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di finanziamenti a favore di imprese turistiche e commerciali.
(B.U. 18 dicembre 2001, n. 57).
Art. 1. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
b) il comma quinto dell'articolo 22 della
c) le parole “, del commercio” all'articolo 1 della
d) gli articoli 3 e 4 della
e) le parole “e commerciali” all'articolo 19 della
f) la parola “commerciali” all'articolo 2, comma 1, della
g) il comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 2. (Norma transitoria).
1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1 continuano ad essere disciplinati dalle medesime disposizioni.
2. Le domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad eccezione di quelle di cui alle lettere f) e g), e per le quali non siano ancora stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione conservano, salvo integrazione, validità ed efficacia e, sussistendone i presupposti, possono essere ammesse a fruire dei benefici previsti dalla
3. Alle domande di agevolazione finalizzate ad ottenere i contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere f) e g), prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla
4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle domande di agevolazione di cui al comma 3 sono utilizzate le risorse disponibili sul fondo di rotazione per il commercio di cui all’articolo 10 della
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 6 e 11 della
2. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 7 della
3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.