Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/11/2011 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 11/2011 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2011 |
Art. 3. Sostituzione dell’allegato A della l.r. 11/2011 |
§ 5.4.211 - L.R. 4 novembre 2011, n. 56.
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
(B.U. 14 novembre 2011, n. 53)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m) ed n), dello Statuto;
Visto il
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione agli impianti alimentati da fonti rinnovabili);
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19 ottobre 2011;
Considerato quanto segue:
1. L’esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della
2. La sostituzione dell’articolo 5 della
3. La sostituzione dell’articolo 5 della
4. La modifica dell’articolo 6, comma 1, della
5. La modifica dell’articolo 6, comma 2, della
6. L’allegato A della
b) l’intestazione dell’ultima colonna della tabella 1 viene modificata in quanto le zone F) e I) del
c) la colonna “Aree e immobili vincolati ex art. 136 del d.lgs.
42/2004” della tabella 1 viene modificata al fine di permettere l’installazione di impianti di potenza superiore a 200 kW in aree degradate;
d) viene altresì modificata la colonna della tabella 1 dedicata ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, eliminando gli asterischi per impianti di potenza compresa tra i 20 ed i 200 kW.
Approva la presente legge
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Aree urbanizzate e casse di espansione
1. Gli impianti fotovoltaici a terra sono ammessi all’interno delle aree urbanizzate destinate ad insediamenti produttivi, commerciali e servizi, come identificate negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui rispettivamente agli articoli 9 e 55 della l.r.
1/2005, ad eccezione dei centri storici e delle aree storiche assimilate in detti strumenti ai sensi dell’articolo 74 bis, comma 3, lettera b), della stessa
2. Gli impianti fotovoltaici a terra possono essere autorizzati in aree ove sono state già realizzate ed in esercizio casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo. Ai proprietari ed ai gestori di tali impianti non sono riconosciuti indennizzi per danni causati agli impianti medesimi a causa dell’esercizio della cassa di espansione.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della
Art. 3. Sostituzione dell’allegato A della
1. L’allegato A della
Allegato A (articolo 4)
1. TABELLA
2. ECCEZIONI ALLA NON IDONEITÀ DELLE AREE DI CUI ALLA TABELLA
(*) aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell'edificato privo di valore storico-architettonico.
(**) aree degradate.
Per aree degradate si intende:
a) le cave dismesse e non ripristinate, individuate in coerenza con i contenuti della pianificazione urbanistico territoriale, le aree individuate dalla vigente pianificazione in materia di attività estrattive e non ancora ripristinate, con l’esclusione di quelle aree e siti riconosciuti di valore storicoculturale, testimoniale e paesaggistico dal PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72) e dalla sua implementazione paesaggistica (adottata con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32);
b) aree ove è stata condotta l'attività di discarica ovvero aree ove è stata condotta l'attività di deposito di materiali inerti, fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore in materia di bonifica dei siti inquinati e ripristino ambientale dei siti di cava dismessi, purché l'impianto sia inserito con modalità tali da assicurare il minor impatto paesaggistico e privo di platee in cemento a terra;
c) i siti minerari dismessi inseriti nel piano regionale e nei piani provinciali di bonifica nonché compresi e disciplinati negli atti di pianificazione territoriale di enti preposti alla tutela ambientale approvati dalla Regione, e le aree di discarica mineraria.
(***) attività connesse all'agricoltura, svolte da imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e nei limiti indicati dalla
L'imprenditore agricolo può svolgere tali attività anche tramite la partecipazione a EsCO (Società servizi energetici, istituite e riconosciute secondo le normative vigenti in materia) purché la superficie occupata dall'impianto fotovoltaico non sia superiore al 10 per cento della superficie agricola utile (SAU), per potenza nominale complessiva inferiore a 200 kW; per impianti di potenza superiore a tale limite e, comunque entro il limite massimo di 1 MW, per ogni 10 kW di potenza installata oltre i 200 kW deve essere dimostrata la disponibilità di almeno un ettaro di terreno agricolo.