Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 19/09/2011 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 76/2009 |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.2.102 - L.R. 19 settembre 2011, n. 43.
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)
(B.U. 23 settembre 2011, n. 45)
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la
Considerato che la disposizione dell’articolo 10 della citata
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.