§ 1.2.102 - L.R. 19 settembre 2011, n. 43.
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:19/09/2011
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 76/2009
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 1.2.102 - L.R. 19 settembre 2011, n. 43.

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)

(B.U. 23 settembre 2011, n. 45)

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;

 

Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);

 

Considerato che la disposizione dell’articolo 10 della citata l.r. 76/2009, secondo la quale le missioni all’estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che è pertanto opportuno modificarlo, riportando all’interno della stessa commissione, nell’ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 76/2009

1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:

“5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.